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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12691/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRATE, in persona del Direttore pro-tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro-tempore,domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania n. 4490/2024, depositata l’11luglio 2024;Numero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data24 ottobre 2022, a [OSCURATO:PERSONA], cartella di pagamento n.071-2022-0117962857-000, con la quale veniva richiesto ilpagamento di € 25.824,50 per imposta IRPEF 2018 per redditida lavoro autonomo.2.

Avverso tale cartella di pagamento il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Napoli, lamentando il difetto di notifica dellastessa, in quanto eseguita a mezzo p.e.c. da un indirizzo nonricompreso nei pubblici registri.

La Corte adìta, con sentenzan. 12740/2023, depositata il 26 settembre 2023, rigettava ilricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese dilite.3.

Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, consentenza n. 4490/2024, pronunciata il 24 aprile 2024, edepositata in segreteria l’11 luglio 2024, rigettava l’appello,condannando l’appellante al pagamento delle spese digiudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSpadaro Renato, sulla base di due motivi.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione resistono con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G.

N. 15700/2024 R.G. 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepiscenullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 34d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto regolare la trattazione del giudizio di primo gradosenza la partecipazione, all’udienza di discussione, delricorrente, in quanto, nell’avviso di trattazione dell’udienzapubblica del 4 luglio 2023, era fissato come orario di chiamatadella causa quello delle 11.10, nel mentre dal verbaledell’udienza si evinceva che l’udienza era stata chiamata alleore 9.30, in assenza dello stesso ricorrente, al quale,pertanto, era stata preclusa la possibilità di partecipareall’udienza di discussione.1.2.

Con il secondo motivo il contribuente eccepisceviolazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la notifica a mezzo p.e.c., da partedi una Amministrazione pubblica, da un indirizzo noncertificato priva la notifica stessa di uno dei suoi due elementicostitutivi, con conseguente inesistenza della notifica stessae inapplicabilità dell’art. 156 c.p.c.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.R.G.

N. 15700/2024 R.G. 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/20262.1.

Per ragioni di ordine logico-giuridico nella trattazione,appare opportuno iniziare l’esame dal secondo motivo, che èinfondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, intema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenutautilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, nonrisultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbiaconsentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza inordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piùstringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge21 gennaio 1994, n. 53, detta un principio generale riferitoalle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini dellanotifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anchel'Indice cui all’art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, inogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifichedigitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo deldestinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato unonere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anchedel mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023,n. 6015; Cass. 13 ottobre 2025, n. 27349).Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopodella notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte delcontribuente della cartella di pagamento impugnata e la suariferibilità all’ente della riscossione, in quanto: a) l’indirizzodella casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramenteriferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quantocontenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b) laR.G.

N. 15700/2024 R.G. 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi diindirizzo risultante dall’indice INI-PEC.Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per iltramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registrinon ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa deldestinatario, risultando così validamente perfezionata.2.2.

Il primo motivo deve ritenersi assorbito e comunqueinammissibile, stante la manifesta infondatezza del ricorsooriginario che – per quanto evidenziato in precedenza – sifondava esclusivamente sul motivo riguardante l’asseritanullità/inesistenza della notificazione della cartella dipagamento per provenienza da un indirizzo p.e.c. nonrisultante dai pubblici registri.3.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto alpagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare ilricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,R.G.

N. 15700/2024 R.G. 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 15700/2024 R.G. 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRATE, in persona del Direttore pro-tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro-tempore,domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania n. 4490/2024, depositata l’11luglio 2024;Numero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data24 ottobre 2022, a [OSCURATO:PERSONA], cartella di pagamento n.071-2022-0117962857-000, con la quale veniva richiesto ilpagamento di € 25.824,50 per imposta IRPEF 2018 per redditida lavoro autonomo.2. Avverso tale cartella di pagamento il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Napoli, lamentando il difetto di notifica dellastessa, in quanto eseguita a mezzo p.e.c. da un indirizzo nonricompreso nei pubblici registri. La Corte adìta, con sentenzan. 12740/2023, depositata il 26 settembre 2023, rigettava ilricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese dilite.3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania, consentenza n. 4490/2024, pronunciata il 24 aprile 2024, edepositata in segreteria l’11 luglio 2024, rigettava l’appello,condannando l’appellante al pagamento delle spese digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSpadaro Renato, sulla base di due motivi.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione resistono con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 15700/2024 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepiscenullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 34d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto regolare la trattazione del giudizio di primo gradosenza la partecipazione, all’udienza di discussione, delricorrente, in quanto, nell’avviso di trattazione dell’udienzapubblica del 4 luglio 2023, era fissato come orario di chiamatadella causa quello delle 11.10, nel mentre dal verbaledell’udienza si evinceva che l’udienza era stata chiamata alleore 9.30, in assenza dello stesso ricorrente, al quale,pertanto, era stata preclusa la possibilità di partecipareall’udienza di discussione.1.2. Con il secondo motivo il contribuente eccepisceviolazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la notifica a mezzo p.e.c., da partedi una Amministrazione pubblica, da un indirizzo noncertificato priva la notifica stessa di uno dei suoi due elementicostitutivi, con conseguente inesistenza della notifica stessae inapplicabilità dell’art. 156 c.p.c.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.R.G. N. 15700/2024 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/20262.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico nella trattazione,appare opportuno iniziare l’esame dal secondo motivo, che èinfondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, intema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenutautilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, nonrisultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbiaconsentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza inordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piùstringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge21 gennaio 1994, n. 53, detta un principio generale riferitoalle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini dellanotifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anchel'Indice cui all’art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, inogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifichedigitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo deldestinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato unonere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anchedel mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023,n. 6015; Cass. 13 ottobre 2025, n. 27349).Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopodella notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte delcontribuente della cartella di pagamento impugnata e la suariferibilità all’ente della riscossione, in quanto: a) l’indirizzodella casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramenteriferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quantocontenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b) laR.G. N. 15700/2024 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi diindirizzo risultante dall’indice INI-PEC.Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per iltramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registrinon ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa deldestinatario, risultando così validamente perfezionata.2.2. Il primo motivo deve ritenersi assorbito e comunqueinammissibile, stante la manifesta infondatezza del ricorsooriginario che – per quanto evidenziato in precedenza – sifondava esclusivamente sul motivo riguardante l’asseritanullità/inesistenza della notificazione della cartella dipagamento per provenienza da un indirizzo p.e.c. nonrisultante dai pubblici registri.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto alpagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare ilricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,R.G. N. 15700/2024 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 15700/2024Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 12691/2026Data pubblicazione 05/05/2026se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 15700/2024 R.G. 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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