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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1997

Cassazione n. 02897/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/07/1997 avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25136/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/07/1997 avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25136/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02897/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris