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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39837/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto ricorso e memoria depositati da [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'esame dell'unico motivo, venendo dedotto un error in procedendo, imponga l'accesso agli atti, essendo la Corte di cassazione giudice anche del fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto); rilevato, all'esito dell'incombente, che a fronte della citazione per il giudizio d'appello (di cui si prospetta l'erroneità), né l'imputata né il suo difensore sono risultati presenti; che tale circostanza non è nemmeno dedotta nel ricorso, ove si lamenta solamente il mutamento di procedura, senza tuttavia derivarne alcuna lesione specifica al diritto di difesa, esercitato altresì con l'invio delle conclusioni; ritenuto pertanto che la dedotta violazione non sussista poiché l'erronea formulazione del decreto di citazione in appello al più vitiatur sed non vitiat, non essendo prevista né dedotta alcuna specifica nullità procedurale; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così eciso, i data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] esco FI r)t [OSCURATO:PERSONA] A. .sti i /I/ / D E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto ricorso e memoria depositati da [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'esame dell'unico motivo, venendo dedotto un error in procedendo, imponga l'accesso agli atti, essendo la Corte di cassazione giudice anche del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto); rilevato, all'esito dell'incombente, che a fronte della citazione per il giudizio d'appello (di cui si prospetta l'erroneità), né l'imputata né il suo difensore sono risultati presenti; che tale circostanza non è nemmeno dedotta nel ricorso, ove si lamenta solamente il mutamento di procedura, senza tuttavia derivarne alcuna lesione specifica al diritto di difesa, esercitato altresì con l'invio delle conclusioni; ritenuto pertanto che la dedotta violazione non sussista poiché l'erronea formulazione del decreto di citazione in appello al più vitiatur sed non vitiat, non essendo prevista né dedotta alcuna specifica nullità procedurale; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso, i data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] esco FI r)t [OSCURATO:PERSONA] A. .sti i /I/ / D E [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 39837/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris