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CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 26231/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24394/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D¿AUGUSTO 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.173/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 24394/2023 Numero sezionale 889/2025 Numero di raccolta generale 26231/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che la parte intimata ha depositato il controricorso quando il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso era oramai decorso ( ricorso notificato il 28.11.2023 e controricorso depositato il 17.1.2024).

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24394/2023 Numero sezionale 889/2025 Numero di raccolta generale 26231/2025 Data pubblicazione 26/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24394/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D¿AUGUSTO 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.173/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 24394/2023 Numero sezionale 889/2025 Numero di raccolta generale 26231/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che la parte intimata ha depositato il controricorso quando il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso era oramai decorso ( ricorso notificato il 28.11.2023 e controricorso depositato il 17.1.2024). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24394/2023 Numero sezionale 889/2025 Numero di raccolta generale 26231/2025 Data pubblicazione 26/09/2025
Decreto Cassazione n. 26231/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris