CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 25.11.2016 in ordine al delitto di ricettazione. 2. Il ricorso proposto dalla difesa degli imputati è inammissibile. I ricorrenti, infatti, reiterano la questione concernente la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nella loro disponibilità, che la Corte d'appello ha risolto valutando come del tutto inattendibili le indicazioni (generiche e prive di aspetti di verosimiglianza) riguardanti le modalità dell'acquisto, peraltro già esse stesse indicative della provenienza illecita dei beni e, quindi, idonee a fornire una rappresentazione della condizione psicologica di entrambi gli imputati alla stregua del dolo eventuale (restando così esclusa ogni possibilità - peraltro neppure dedotta in appello - di una diversa qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 712 cod. pen.). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Paola L c." mEeriali [OSCURATO:PERSONA] cANnEu...7RIA 7