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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28836/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32276/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, non costituita, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1751/2018, depositata il 19 marzo 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; - Rilevato che:

1. L ’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in data 31 dicembre 2013, notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

TKQ017A2362/2013, con il quale veniva rideterminato il reddito del suddetto [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF2008 R.G.

N.32276/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente in via sintetica ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quantificandolo in € 168.868,00 in luogo di quello dichiarato di € 13.969,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi.

2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 392/2015, depositata l’11 maggio 2015, lo accoglieva parzialmente, riducendo il reddito accertato ad € 103.487,01, con compensazione delle spese di giudizio.

3. Interposto gravame dal contribuente, ed appello incidentale dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 1751/2018, pronunciata il 27 febbraio 2018 e depositata in segreteria il 19 marzo 2018, dichiarava inammissibile l’appello principale per tardività, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Rilevato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., R.G.

N.32276/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo vigente ratione temporis al momento della proposizione dell’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello per tardività, in quanto la sentenza di primo grado, non notificata, era stata depositata l’11 maggio 2015, e al termine semestrale per la proposizione dell’appello doveva applicarsi la sospensione feriale per la durata di 31 giorni (dal 1° al 31 agosto 2015), ragion per cui il termine in questione scadeva il 12 dicembre 2014, che era di sabato; conseguentemente, il termine ultimo per la proposizione dell’impugnazione era il 14 dicembre 2014, che era il giorno in cui è stata inviata la raccomandata a/r di notificazione dell’appello.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce le medesime violazioni di legge, sotto il profilo dell’error in procedendo, e quindi della nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta perfezionata la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, in quanto non vi è prova della ricezione della relativa raccomandata, essendo stata depositata soltanto la ricevuta di spedizione, ma non anche l’avviso di ricevimento.

Ed invero, «ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a R.G.

N.32276/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass.21 luglio 2021, n. 20778; Cass. 15 gennaio 2024, n. 1446; Cass., sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627).

Ne consegue che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, il che ne impedisce l’esame nel merito.

3. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una somma di imposto pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32276/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, non costituita, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1751/2018, depositata il 19 marzo 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; - Rilevato che: 1. L ’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in data 31 dicembre 2013, notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TKQ017A2362/2013, con il quale veniva rideterminato il reddito del suddetto [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF2008 R.G. N.32276/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente in via sintetica ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quantificandolo in € 168.868,00 in luogo di quello dichiarato di € 13.969,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 392/2015, depositata l’11 maggio 2015, lo accoglieva parzialmente, riducendo il reddito accertato ad € 103.487,01, con compensazione delle spese di giudizio. 3. Interposto gravame dal contribuente, ed appello incidentale dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 1751/2018, pronunciata il 27 febbraio 2018 e depositata in segreteria il 19 marzo 2018, dichiarava inammissibile l’appello principale per tardività, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata. 5. Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Rilevato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., R.G. N.32276/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo vigente ratione temporis al momento della proposizione dell’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello per tardività, in quanto la sentenza di primo grado, non notificata, era stata depositata l’11 maggio 2015, e al termine semestrale per la proposizione dell’appello doveva applicarsi la sospensione feriale per la durata di 31 giorni (dal 1° al 31 agosto 2015), ragion per cui il termine in questione scadeva il 12 dicembre 2014, che era di sabato; conseguentemente, il termine ultimo per la proposizione dell’impugnazione era il 14 dicembre 2014, che era il giorno in cui è stata inviata la raccomandata a/r di notificazione dell’appello. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce le medesime violazioni di legge, sotto il profilo dell’error in procedendo, e quindi della nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta perfezionata la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, in quanto non vi è prova della ricezione della relativa raccomandata, essendo stata depositata soltanto la ricevuta di spedizione, ma non anche l’avviso di ricevimento. Ed invero, «ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a R.G. N.32276/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass.21 luglio 2021, n. 20778; Cass. 15 gennaio 2024, n. 1446; Cass., sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627). Ne consegue che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, il che ne impedisce l’esame nel merito. 3. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una somma di imposto pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai se
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