CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 22004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15208/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30 SC.F2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 3645/2016 depositata il16/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza n.3645/2016 in epigrafe la CTR della Calabria ha rigettato l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati (di seguito, per brevità, Consorzio) -consorzio posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del presidente della giunta regionale della Calabria 13 dicembre 2022, n.122- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Cosenza con cui era stato accolto il ricorso originario avverso cartella di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2005 e 2006, avendo ritenuto l'ente incorso in decadenza, giacché la consegna dei ruoli al concessionario della riscossione sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2007 mentre era avvenuta nel 2011 e la cartella era stata notificata il 28.2.2012; 2. il Consorzio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 della legge Regione Calabria n. 12/2006, 1, comma 161, della 1. n. 296/2006, 23 della legge Regione Calabria n. 11/2003, 25 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto erroneamente che nel caso in esame di era verificata una decadenza, mentre nessuna norma — tra quelle applicabili alla riscossione dei contributi consortili — prevede una tale decadenza”; 3. la contribuente con controricorso, rilevando che, con sentenza 14.7.2015. n.1242, passata in giudicato, la CTR della Calabria ha annullato l’avviso di pagamento sotteso alla cartella, propone eccezione di giudicato esterno; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La relazione che lega l'efficacia dellacartella, qualeatto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, porta, nel caso -come quello di specie- in cui l’avviso sia annullato con sentenza definitiva, all’annullamento anche della cartella. Basti ribadire che «L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata» (Cass., Sez. U, n. 758 del 13/01/2017, Cass. n. 22938/2020). Va osservato che questa Suprema Corte, a sezioni unite, con la pronuncia 13 gennaio 2017, n. 758, ha, fra l'altro, ribadito l'efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi, ora espressamente prevista - e d ampliata - dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, anche per il periodo antecedente al suddetto intervento normativo, precisando che «Oltre al generale rinvio alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282, operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92 tale immediata efficacia rinveniva la sua specifica base normativa nel citato art. 68 del medesimo testo normativo: sia il comma 2 - il quale prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto al decisum della sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso -, sia il comma 1 - che disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza, trovando in questa, quindi, il titolo per l'esercizio del relativo potere -, postulano evidentemente che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato: basta osservare che, se quanto già eventualmente riscosso in più va (celermente) restituito, a fortiori non può configurarsi la riscossione di un credito la cui esistenza sia stata negata dalla pronuncia del giudice». Da questa considerazione discende che se il giudice tributario - conformemente al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il processo tributario è annoverabile non tra quelli di "impugnazione-annullamento" bensì tra quelli di "impugnazione merito", in quanto è diretto non alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d'imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione (tra altre, 6 Cass. nn. 4280 del 2001, 3309 del 2004, 6918 del 2013, 19750 del 2014) - annulla, to talmente o parzialmente, l'atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione), quest'ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare il potere dell'amministrazione all'adozione di un successivo atto impositivo che si fondi sulla medesima violazione finanziaria già accertata e ritenuta illegittima dal giudice di merito. Avuto riguardo a quanto documentato dalla contribuente in merito al definitivo annullamento dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto del presente giudizio, il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato; 2. le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il Consorzio ricorrente a rifondere alla controparte € 1300,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo