Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0727
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
29 gennaio 2026 (
*1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Regime applicabile agli altri agenti – Agenti temporanei – Decisione di non reinquadramento – Possibilità per l’amministrazione di completare la motivazione della decisione di non reinquadramento dinanzi al giudice dell’Unione europea – Condizioni – Casi eccezionali – Principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il successivo ricorso – Ricorso di annullamento»
Nella causa C‑727/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 novembre 2023,
PB
, rappresentato da N. de Montigny, avocate,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Comitato di risoluzione unico (SRB)
, rappresentato da H. Ehlers e L. Forestier, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avocats,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, PB chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2023, PB/SRB (T‑293/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2023:577
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto all’annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 16 luglio 2021, di non reinquadrarlo al termine dell’esercizio di reinquadramento per l’anno 2021 (in prosieguo: la «decisione di non reinquadramento controversa»).
Contesto normativo
Statuto
2
L’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell’articolo 16, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), è del seguente tenore:
«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina tenuto conto dell’articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».
3
L’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto così dispone:
«Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi (…)».
RAA
4
Ai sensi dell’articolo 2 del RAA:
«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:
(…)
f)
l’agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a un’agenzia di cui all’articolo 1
bis
, paragrafo 2, dello Statuto e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, a eccezione dei direttori e vicedirettori delle agenzie di cui all’atto dell’Unione che istituisce l’agenzia, nonché dei funzionari distaccati presso un’agenzia nell’interesse del servizio».
5
L’articolo 54 del RAA prevede quanto segue:
«Nel caso degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f), la promozione al grado immediatamente superiore avviene esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo di tali agenti ed esame dei rapporti di cui sono stati oggetto. L’articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, e l’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto si applicano per analogia. Non possono essere superati i tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie stabiliti per i funzionari all’allegato I, sezione B, dello Statuto.
Ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali di esecuzione del presente articolo».
DGE
6
L’articolo 4 della decisione del SRB, del 24 aprile 2017, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 54 del RAA (in prosieguo: le «DGE»), intitolato «Base del procedimento di reinquadramento», è così formulato:
«1. Lo scrutinio per merito comparativo degli agenti temporanei ammissibili costituisce la base del procedimento di reinquadramento. Il sistema elettronico sicuro che gestisce l’esercizio contiene le informazioni necessarie a tale scrutinio comparativo. Ai fini di tale scrutinio, [l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’“AACC”)] prende in considerazione, in particolare:
a)
i rapporti sugli agenti temporanei dal loro ultimo reinquadramento o, in mancanza, dalla loro assunzione e in particolare i rapporti di valutazione redatti ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto;
b)
l’uso da parte degli agenti temporanei, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, punto e), del RAA; e
c)
il livello delle responsabilità esercitate.
2. In caso di parità dei meriti tra agenti temporanei ammissibili sulla base dei tre elementi di cui al paragrafo 1, l’AACC può, in via subordinata, prendere in considerazione altri elementi».
7
In forza dell’articolo 5 delle DGE, il procedimento di reinquadramento del SRB si svolge secondo le seguenti fasi:
–
in primo luogo, il servizio risorse umane pubblica una nota amministrativa che annuncia la fine dell’esercizio di valutazione (articolo 5, paragrafo 1, delle DGE);
–
in secondo luogo, i membri dell’ufficio consultano i valutatori degli agenti ammissibili (articolo 5, paragrafo 3, primo comma, delle DGE), poi procedono ad un primo scrutinio per merito comparativo di questi ultimi (articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, delle DGE);
–
in terzo luogo, il presidente del SRB si riunisce con il comitato del personale e, su richiesta di quest’ultimo, gli comunica i criteri sussidiari presi in considerazione in caso di pari merito (articolo 5, paragrafo 4, delle DGE);
–
in quarto luogo, il presidente del SRB adotta un elenco di agenti proposti per il reinquadramento (articolo 5, paragrafo 5, delle DGE) che comunica a tutto il personale del SRB e al comitato paritetico di reinquadramento (in prosieguo: il “comitato paritetico”) (articolo 5, paragrafo 6, delle DGE);
–
in quinto luogo, gli agenti che non sono inseriti in tale elenco possono impugnare la mancata proposta del loro nome per il reinquadramento dinanzi al comitato paritetico. Quest’ultimo procede ad uno scrutinio per merito comparativo degli agenti ammissibili e presenta all’AACC un elenco degli agenti che raccomanda per il reinquadramento (articolo 5, paragrafo 7, delle DGE);
–
in sesto luogo, l’AACC conduce a sua volta uno scrutinio per merito comparativo degli agenti ammissibili e adotta l’elenco degli agenti da reinquadrare (articolo 5, paragrafo 8, delle DGE). Tale elenco è pubblicato all’attenzione del personale del SRB (articolo 5, paragrafo 9, delle DGE).
Fatti
8
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
«2
Il 1
o
novembre 2016 il ricorrente è stato assunto dal SRB in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del [RAA] e inquadrato nel grado AD 6, scatto 2. È stato quindi assegnato, come giurista, all’unità 01 del segretariato del SRB.
3
Dopo aver partecipato con successo a una procedura di assunzione esterna organizzata dal SRB, il ricorrente ha concluso un nuovo contratto di assunzione, nella stessa unità, che lo ha reinquadrato nel grado AD 7 a partire dal 1
o
ottobre 2017.
4
Con una nota di servizio della presidente del SRB (in prosieguo: la «presidente») dell’11 maggio 2021, comunicata al personale del SRB (…), il SRB ha avviato l’esercizio di reinquadramento degli agenti temporanei per l’anno 2021 (…).
5
La presidente non ha incluso il ricorrente nell’elenco degli agenti proposti per il reinquadramento, pubblicato il 14 giugno 2021.
6
Il 22 giugno 2021 il ricorrente ha impugnato la mancata proposta del suo nome per il reinquadramento presso il [comitato paritetico]. Il 9 luglio 2021 tale comitato, con tre voti contro due, non ha raccomandato il suo reinquadramento presso l’[AACC].
7
Il 16 luglio 2021 la presidente, in qualità di AACC, ha notificato al personale l’elenco degli agenti reinquadrati per l’esercizio 2021, nel quale non era inserito il nome del ricorrente.
8
Tra il 19 luglio e il 19 settembre 2021, il ricorrente ha presentato diverse domande di accesso a documenti riguardanti in particolare gli esercizi di reinquadramento dal 2019 al 2021 (…). Il 1
o
ottobre 2021, il SRB ha concesso al ricorrente un accesso parziale ai documenti richiesti.
9
Il 15 ottobre 2021 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione di non reinquadramento ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [Statuto], applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del RAA. Tale reclamo è stato respinto con decisione del SRB del 14 febbraio 2022 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»).
10
Successivamente al deposito dell’atto introduttivo, il SRB non ha rinnovato il contratto del ricorrente e ha posto fine alle sue funzioni».
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2022, il ricorrente ha proposto il ricorso di cui al punto 1 della presente sentenza.
10
Al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, a sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduceva, in sostanza, sei motivi:
–
il primo, vertente sulla mancanza di uno scrutinio per merito comparativo di tutti gli agenti ammissibili;
–
il secondo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di calcolo dell’anzianità nel grado;
–
il terzo, relativo alla valutazione dei livelli di responsabilità;
–
il quarto, relativo a irregolarità che hanno viziato il procedimento di reinquadramento;
–
il quinto, vertente sulla violazione della media-obiettivo di cui all’allegato II delle DGE, e
–
il sesto, vertente, in subordine, su un errore manifesto di valutazione dei meriti del ricorrente e della sua anzianità nel grado.
11
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti questi motivi di ricorso e, di conseguenza, ha respinto il ricorso di annullamento del ricorrente.
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
12
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
annullare la decisione di non reinquadramento controversa e
–
condannare il SRB alle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado.
13
Il SRB chiede che la Corte voglia:
–
respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato e
–
condannare il ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
14
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, otto motivi. Infatti, oltre ai sei motivi elencati nell’impugnazione, il ricorrente solleva, in via preliminare, un motivo cosiddetto «introduttivo», di carattere trasversale, identificato come costituente il suo primo motivo nella replica e riguardante la ricevibilità degli allegati e dei motivi nonché, in conclusione, un motivo vertente sull’erronea ripartizione delle spese nella sentenza impugnata. I motivi elencati nell’impugnazione vertono, il secondo, sull’assenza di uno scrutinio per merito comparativo di tutti gli agenti ammissibili, il terzo, su un difetto di motivazione, il quarto, su una valutazione dei livelli di responsabilità, il quinto, su vizi di procedura, il sesto, sulla violazione delle medie-obiettivo statutarie riprese dalle DGE e, il settimo, su un errore manifesto di valutazione.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
Argomenti delle parti
15
Il SRB eccepisce, in via principale, l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso perché confusa e ripetitiva, sicché talune parti e censure di quest’ultima sono prive di una struttura coerente.
16
Il ricorrente contesta la fondatezza di tale argomento.
Giudizio della Corte
17
Come risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE,
C‑162/20 P
,
EU:C:2022:153
, punto
44
e giurisprudenza citata).
18
In particolare, non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo di impugnazione la cui argomentazione non è sufficientemente chiara e precisa per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare perché gli elementi essenziali sui quali il motivo si fonda non risultano in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, formulato in modo oscuro e ambiguo al riguardo. La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di struttura coerente, limitantesi ad affermazioni generiche e non contenente indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero stati eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE,
C‑162/20 P
,
EU:C:2022:153
, punto
45
e giurisprudenza citata).
19
Nel caso di specie, anche se l’esposizione degli argomenti dedotti a sostegno dell’impugnazione avrebbe meritato di essere più chiara al fine di facilitare la comprensione di quest’ultima, ciò non toglie che tale impugnazione indica i punti della sentenza impugnata contestati e contiene una serie di argomenti giuridici che si riferiscono in modo preciso a elementi chiaramente identificati di tale sentenza. Di conseguenza, gli argomenti del SRB non possono portare a dichiarare irricevibile detta impugnazione nel suo complesso.
20
Ciò premesso, la presente impugnazione deve essere dichiarata ricevibile.
Nel merito
21
Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione nonché con la prima parte del suo settimo motivo, che occorre analizzare congiuntamente e sin d’ora, il ricorrente sostiene che il Tribunale, da un lato, ha commesso un errore di diritto ritenendo che il SRB avesse il diritto di completare la motivazione della decisione di non reinquadramento controversa in corso di causa e, dall’altro, ha violato il principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso, in quanto ha respinto come irricevibile il motivo di ricorso vertente sull’errore di valutazione dei meriti del ricorrente.
Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
22
Con la prima parte del suo terzo motivo di impugnazione, il ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ai punti 238 e da 240 a 245 della sentenza impugnata, ritenendo che il SRB avesse il diritto di completare la motivazione della decisione di non reinquadramento controversa in corso di causa. A tal proposito, il Tribunale, da un lato, avrebbe dovuto tener conto del carattere eccezionale di una siffatta facoltà e, dall’altro, non avrebbe potuto validamente considerare che gli elementi di informazione comunicati al ricorrente il 1
o
ottobre 2021, in risposta alle sue domande di accesso, costituissero un principio di motivazione conforme al requisito giurisprudenziale cui tale giudice avrebbe fatto riferimento. Inoltre, nell’ambito di tale parte, il ricorrente solleva argomenti strettamente connessi all’esame della prima parte del settimo motivo, riguardanti le conseguenze dell’insufficienza di motivazione della decisione di non reinquadramento controversa sulla ricevibilità del settimo motivo del ricorso, vertente, in subordine, sull’errore manifesto di valutazione dei suoi meriti.
23
Il SRB sostiene che la prima parte del terzo motivo di impugnazione è irricevibile e, in ogni caso, infondata. A tal riguardo, da un lato, il SRB afferma che il ricorrente si limita, con tale parte, a riprodurre l’argomento vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione che aveva già invocato dinanzi al Tribunale, invitando così la Corte a riesaminare tale argomento, il che esula dalla competenza della Corte. Dall’altro lato, il SRB ritiene che dalla giurisprudenza del Tribunale, alla quale quest’ultimo fa riferimento al punto 238 della sentenza impugnata, emerga che un’insufficienza di motivazione fornita durante la fase precontenziosa non può giustificare l’annullamento della decisione di cui trattasi qualora l’AACC fornisca precisazioni complementari in corso di causa e, prima della proposizione del ricorso, l’interessato disponesse già di elementi che costituivano un principio di motivazione. In tale ottica, il fatto che elementi pertinenti siano stati prodotti solo in risposta ai quesiti del Tribunale sarebbe irrilevante.
Giudizio della Corte
24
Per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del terzo motivo di impugnazione, occorre ricordare che, con tale parte, il ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver accettato che il SRB completasse, in corso di causa, la motivazione della decisione di non reinquadramento controversa. Pertanto, tale argomento non può costituire una mera ripetizione dell’argomento presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale, in quanto tale motivazione complementare è stata fornita dal SRB dopo il deposito di tale ricorso. Occorre quindi respingere l’eccezione di irricevibilità della prima parte del terzo motivo di impugnazione, sollevata dal SRB.
25
Quanto alla fondatezza di questa prima parte del terzo motivo di impugnazione, occorre anzitutto rilevare che la motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che l’assenza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, non è in caso di assenza, ma di insufficienza di motivazione, e solo in quest’ultima ipotesi, che motivazioni dedotte nel corso del procedimento possono, in casi eccezionali, rendere privo di oggetto un motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione della decisione di cui trattasi
(
v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione,
C‑17/07 P
,
EU:C:2008:134
, punti
50
e
51
, nonché dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punti
51
e
52
)
.
26
Pertanto, la facoltà di rimediare
a posteriori
ad un’insufficienza di motivazione, in quanto vizio di procedura, con l’aggiunta di motivi nel corso del procedimento, non è assoluta. Una siffatta possibilità è infatti limitata a «casi eccezionali», nei quali sia pacifico che almeno i motivi principali che hanno dato luogo all’adozione della decisione amministrativa che arreca pregiudizio sono stati esposti in forma chiara e non equivoca al suo destinatario.
27
Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, ai punti 232 e 235 della sentenza impugnata, che il motivo individuale e pertinente che giustificava la decisione di non reinquadramento controversa non appariva chiaramente nella decisione di rigetto, non avendo il SRB preso posizione sul livello dei meriti del ricorrente. Più precisamente, il Tribunale ha rilevato, ai punti 233 e 234 di detta sentenza, che tale decisione non precisava esplicitamente quale fosse stato il risultato individuale, per il ricorrente, dello scrutinio per merito comparativo di tutti gli agenti ammissibili in successione, quando invece l’AACC avrebbe dovuto almeno indicargli se i suoi meriti si fossero rivelati inferiori o, eventualmente, uguali a quelli degli agenti del suo stesso grado che erano stati reinquadrati e, in caso di parità, precisare il o i criteri sussidiari applicati che avevano consentito di selezionarli.
28
Tuttavia, ai punti da 239 a 245 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che il ricorrente avrebbe potuto dedurre dal parere del comitato paritetico, comunicato al ricorrente il 1
o
ottobre 2021 in risposta alla sua domanda di accesso, che era l’insufficienza dei suoi meriti a poter essere la causa del suo mancato reinquadramento, cosicché le indicazioni fornite dal SRB in corso di causa hanno consentito di integrare i motivi della decisione di rigetto e di fornire una motivazione sufficiente della decisione di non reinquadramento controversa.
29
A tal proposito, in primo luogo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione, da un lato, deve far apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione o dall’organismo dell’Unione di cui trattasi, da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo, e, dall’altro, deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che esso riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, è alla luce della finalità di tale requisito e di tutti gli elementi summenzionati che la motivazione di una decisione può segnatamente essere considerata assente o insufficiente (sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punto
54
).
30
Occorre quindi distinguere due fattispecie diverse, vale a dire, da un lato, l’assenza di motivazione di un atto e, dall’altro, l’insufficienza di motivazione di quest’ultimo, ciascuna delle quali è soggetta alle proprie regole. Infatti, in mancanza di una motivazione della decisione impugnata, l’istituzione o l’organismo che l’ha adottata non può sanare tale vizio producendo la motivazione dinanzi al giudice dell’Unione, mentre la decisione inficiata da un vizio risultante da una motivazione insufficiente può eventualmente essere oggetto di regolarizzazione a posteriori, ma solo se circostanze eccezionali lo giustificano (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punti
52
e
60
).
31
Inoltre, l’assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi di motivazione. Pertanto, una motivazione contraddittoria o incomprensibile equivale a un difetto di motivazione. Lo stesso vale quando gli elementi di motivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ragionamento del suo autore (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punto
55
e giurisprudenza citata).
32
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che né la decisione di non reinquadramento controversa, che si presenta sotto forma di tabella che elenca gli agenti reinquadrati e fa riferimento ad un’analisi comparativa dei meriti di tutti gli agenti ammissibili, né la decisione di rigetto contenevano una motivazione individuale che giustificasse il mancato reinquadramento del ricorrente.
33
Quanto al parere del comitato paritetico, comunicato al ricorrente in risposta alla sua domanda di accesso, dai punti 138, 157, 240 e 388 della sentenza impugnata emerge che tale parere si limita ad indicare che tale comitato ha presentato la sua raccomandazione di non reinquadrare il ricorrente dopo aver proceduto all’esame del suo fascicolo nonché all’analisi comparativa dei suoi meriti e di quelli degli altri agenti ammissibili del suo stesso grado. Ne consegue che la motivazione del parere del comitato paritetico per quanto riguarda lo scrutinio per merito comparativo è stata formulata in termini generici, equivalenti da questo punto di vista a quelli che figurano nella decisione di non reinquadramento controversa, cosicché tale motivazione non consente di distinguere, in modo chiaro e inequivocabile, se i meriti del ricorrente si fossero rivelati inferiori o uguali a quelli degli agenti del suo grado reinquadrati.
34
Di conseguenza, in mancanza di un principio di motivazione della decisione di non reinquadramento controversa quanto alle ragioni particolari per le quali il ricorrente, a titolo individuale, doveva essere oggetto di una siffatta decisione, si deve ritenere che tale parere sia viziato da «assenza» di motivazione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, alla quale l’organismo interessato, nel caso di specie il SRB, non può porre rimedio
a posteriori
con l’aggiunta di motivi in corso di causa (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punto
60
).
35
In secondo luogo, anche supponendo che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che il parere del comitato paritetico costituisse effettivamente un principio di motivazione della decisione di non reinquadramento controversa, ciò non toglie che le istituzioni e gli organismi dell’Unione non dispongono, in linea di principio, di un diritto di regolarizzare le loro decisioni insufficientemente motivate dinanzi al giudice dell’Unione e che quest’ultimo non ha alcun obbligo, al fine di valutare il rispetto dell’obbligo di motivazione, di tener conto di spiegazioni supplementari fornite in corso di causa dall’istituzione o dall’organismo in questione (sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punto
58
).
36
Pertanto, solo in «casi eccezionali», come quelli che caratterizzano le circostanze connesse all’organizzazione di un concorso oggetto di una partecipazione numerosa, in cui l’istituzione o l’organismo dell’Unione in questione non è in grado, dal punto di vista pratico, di fornire a ciascun candidato una motivazione sufficiente in tempo utile, la motivazione può essere integrata da spiegazioni fornite dall’autore dell’atto in corso di causa (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione,
C‑17/07 P
,
EU:C:2008:134
, punto
57
e dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punti
53
e
59
).
37
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, come correttamente sostenuto dal ricorrente, non ha affatto verificato se il SRB potesse far valere l’esistenza di siffatte circostanze eccezionali, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 30 della presente sentenza.
38
A tal riguardo, occorre aggiungere che il SRB non ha neppure sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso non sarebbe stato in grado, da un punto di vista pratico, di fornire, in tempo utile, una motivazione sufficiente a ciascun agente non reinquadrato. In ogni caso, anche supponendo che il parere del comitato paritetico, comunicato al ricorrente in risposta alla sua domanda di accesso, costituisse un principio di motivazione della decisione di non reinquadramento controversa, il fatto di inviare una risposta circostanziata al ricorrente a seguito del suo ricorso dinanzi a tale comitato o, a maggior ragione, nella decisione di rigetto, non avrebbe causato un sovraccarico di lavoro per il SRB, in quanto l’esame comparativo dei ricorsi riguardava solo il ricorrente e altri due agenti del suo stesso grado (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione,
C‑17/07 P
,
EU:C:2008:134
, punto
58
).
39
Peraltro, i «casi eccezionali», di cui al punto 36 della presente sentenza, comprendono le ipotesi in cui l’istituzione o l’organismo dell’Unione di cui trattasi non è in grado, da un punto di vista pratico, di fornire a ciascuna persona interessata una motivazione sufficiente in tempo utile. Orbene, nel caso di specie, non è affatto dimostrato che il SRB si sia trovato nell’impossibilità pratica di motivare sufficientemente la decisione di non reinquadramento controversa. In tal senso, le semplici affermazioni fornite dal SRB nelle sue memorie in primo grado o in risposta ai quesiti del Tribunale non possono rimediare all’insufficienza di motivazione da cui era viziata tale decisione fin dall’inizio.
40
In terzo luogo, occorre rilevare che il Tribunale non ha neppure verificato se la propria decisione di accettare, in via eccezionale, che il SRB completasse la decisione di reinquadramento in corso di causa non rischiasse di violare i diritti della difesa del ricorrente e, in particolare, di violare il principio della parità delle armi.
41
Infatti, anche quando il giudice dell’Unione constata l’esistenza di un «caso eccezionale» in cui esso può autorizzare l’istituzione o l’organismo di cui trattasi a completare la motivazione dell’atto che arreca pregiudizio, una siffatta autorizzazione non ha carattere automatico. Tenuto conto dello squilibrio tra le parti che può creare la comunicazione tardiva della motivazione di tale atto, il giudice dell’Unione deve inoltre verificare se la decisione di autorizzare la produzione di una motivazione complementare non rischi di violare i diritti della difesa. A tale riguardo, esso deve in particolare prendere in considerazione la fase del procedimento in cui le spiegazioni sono state fornite dall’istituzione o dall’organismo dell’Unione in questione e assicurarsi che la persona interessata sia stata effettivamente in grado di rispondervi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑114/19 P
,
EU:C:2020:457
, punto
59
).
42
Orbene, nel caso di specie, decidendo che il SRB doveva essere autorizzato a completare la motivazione della decisione di non reinquadramento controversa sulla base del fatto che, in sostanza, il ricorrente aveva «potuto» dedurre da un documento preparatorio di tale decisione quale «potesse» essere la causa del suo mancato reinquadramento, il Tribunale non ha rispettato tali principi e, in particolare, non si è assicurato che i diritti della difesa del ricorrente non fossero violati.
43
Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale ha quindi erroneamente dichiarato che un siffatto complemento di motivazione poteva essere fornito dal SRB in corso di causa. Dichiarando che la decisione di non reinquadramento controversa non era viziata da un’insufficienza di motivazione, il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto.
44
Ne consegue che la prima parte del terzo motivo di impugnazione è fondata.
Sulla prima parte del settimo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
45
Con la prima parte del suo settimo motivo di impugnazione, riguardante i punti da 365 a 373 della sentenza impugnata, il ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, una violazione del principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso, avendo esso respinto in quanto irricevibile il suo motivo di ricorso vertente su un errore di valutazione dei suoi meriti da parte del SRB.
46
A sostegno di tale parte, il ricorrente afferma, da un lato, che gli argomenti sviluppati nell’ambito di tale motivo a sostegno del suo ricorso in primo grado corrispondevano a quelli esposti nel suo reclamo. Egli ricorda altresì che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, purché gli elementi di fatto invocati e l’argomentazione sollevata restino gli stessi, il ricorrente può modificare, dinanzi al Tribunale, il titolo del motivo da lui dedotto nel suo reclamo, motivo che non può quindi essere dichiarato per questo irricevibile. Dall’altro, dato che il ricorrente ha presentato il suo reclamo da solo e ha ripreso gli stessi argomenti nel suo ricorso in primo grado, il Tribunale avrebbe interpretato in modo particolarmente restrittivo il principio di concordanza. Per contro, il Tribunale avrebbe consentito al SRB di fornire la motivazione individuale di non reinquadramento del ricorrente solo nella fase del procedimento contenzioso. Nel caso di specie, il motivo di ricorso vertente sull’errore di valutazione dei meriti del ricorrente sarebbe stato presentato da quest’ultimo in via subordinata, per l’ipotesi in cui la decisione di non reinquadramento controversa si fosse effettivamente fondata su tale valutazione. Orbene, è solo alla luce della motivazione complementare fornita dal SRB in corso di causa che è emerso che essa si basava effettivamente su detta valutazione.
47
Il SRB eccepisce l’irricevibilità della prima parte del settimo motivo di impugnazione in quanto, con essa, il ricorrente chiede, in realtà, alla Corte di riesaminare il motivo di ricorso già dedotto dinanzi al Tribunale. Tale parte sarebbe comunque infondata.
Giudizio della Corte
48
Per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del settimo motivo, con la quale il ricorrente contesta al Tribunale una violazione del principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso, occorre rilevare che un siffatto motivo non poteva essere invocato nel ricorso in primo grado, poiché tale concordanza è stata esaminata dal Tribunale solo nella sentenza impugnata. Occorre quindi respingere l’eccezione di irricevibilità di tale parte, sollevata dal SRB.
49
Quanto alla fondatezza della suddetta prima parte, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, affinché un procedimento precontenzioso possa raggiungere il suo obiettivo, vale a dire consentire una composizione amichevole delle controversie, è necessario, da un lato, che l’autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le critiche che gli interessati formulano nei confronti della decisione che arreca loro pregiudizio. Dall’altro, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura. Ne consegue che, nei ricorsi del personale, se è vero che le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono, nella fase contenziosa, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione,
C‑62/01 P
,
EU:C:2002:248
, punti
33
e
34
).
50
Pertanto, poiché il procedimento precontenzioso ha carattere informale e gli interessati agiscono generalmente in tale fase senza l’assistenza di un avvocato, l’articolo 91 dello Statuto non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, a condizione che l’atto introduttivo del ricorso non modifichi né la causa né l’oggetto del reclamo (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione,
52/85
,
EU:C:1986:199
, punto
12
, e del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione,
C‑62/01 P
,
EU:C:2002:248
, punto
35
).
51
Nel caso di specie, è pacifico che il reclamo del ricorrente avverso la decisione di non reinquadramento controversa è stato redatto dal solo ricorrente senza formulare esplicitamente una censura vertente su un errore di valutazione dei suoi meriti da parte del SRB. Infatti, in tale fase, il ricorrente presentava il suo reclamo mentre era a conoscenza unicamente dell’elenco degli agenti temporanei reinquadrati. In tale reclamo, il ricorrente, come giustamente sostiene nella sua impugnazione, si considerava allora sottovalutato dal SRB, ignorando le ragioni per le quali la sua esperienza professionale era stata giudicata insufficiente, paragonando, a tal fine, la sua situazione con quella di altri colleghi del suo stesso grado che erano stati reinquadrati. Orbene, gli stessi argomenti sono stati riprodotti in modo identico nell’ambito del sesto motivo del ricorso in primo grado. In tali circostanze, si deve ritenere che il motivo vertente sull’errore di valutazione dei meriti del ricorrente si ricolleghi in modo sufficientemente stretto al reclamo che egli aveva presentato nell’ambito del procedimento precontenzioso.
52
Inoltre, occorre osservare che, poiché dai punti da 232 a 235 della sentenza impugnata risulta che, anche dopo la decisione di rigetto, il ricorrente non disponeva ancora di tutte le informazioni pertinenti che gli consentissero di conoscere la motivazione individuale a sostegno della decisione di non reinquadramento controversa, non è certo,
a fortiori
, che, nella fase del reclamo, egli fosse in grado di far valere tale motivo (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, Schneider/EUIPO,
C‑116/19 P
,
EU:C:2020:501
, punto
36
).
53
Peraltro, tale prima parte del settimo motivo di impugnazione deve essere esaminata alla luce di una situazione procedurale specifica, nella quale il Tribunale ha consentito all’amministrazione di fornire un’integrazione della motivazione della decisione di non reinquadramento controversa, senza verificare sufficientemente se una siffatta autorizzazione non comportasse una lesione dei diritti della difesa del ricorrente. Orbene, una tale lesione può essere constatata quando la motivazione complementare fornita dall’amministrazione ha l’effetto di modificare l’essenza stessa dell’atto che arreca pregiudizio, obbligando così il destinatario a adeguare sostanzialmente la sua argomentazione al fine di rispondere in modo adeguato ai nuovi argomenti.
54
Da tutto quanto precede risulta che, respingendo in quanto irricevibile il motivo di ricorso del ricorrente vertente su un errore di valutazione dei suoi meriti da parte del SRB, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
55
Ne consegue che la prima parte del settimo motivo di impugnazione è fondata.
56
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre accogliere la prima parte del terzo motivo e la prima parte del settimo motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare le altre parti del terzo e del settimo motivo nonché gli altri motivi di impugnazione.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
57
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
58
Poiché lo stato degli atti lo consente, occorre statuire sulle conclusioni del ricorso dirette all’annullamento della decisione di non reinquadramento controversa.
59
Si deve constatare, a tal riguardo, che il SRB, avendo omesso, in tale decisione, di indicare se i meriti del ricorrente si fossero rivelati inferiori o, eventualmente, uguali a quelli degli altri agenti del suo stesso grado che erano stati reinquadrati o, in caso di parità tra il ricorrente e altri agenti, di precisare il o i criteri sussidiari che erano stati applicati per selezionarli, ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Occorre quindi annullare detta decisione per tale motivo.
Sulle spese
60
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese.
61
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
62
Nel caso di specie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, il SRB, rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal ricorrente sia nella presente impugnazione che nel procedimento di primo grado.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2023, PB/SRB (
T‑293/22
,
EU:T:2023:577
), è annullata.
2)
La decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 16 luglio 2021, di non reinquadrare PB al termine dell’esercizio di reinquadramento per l’anno 2021 è annullata.
3)
Il SRB è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da PB sia nella presente impugnazione che nel procedimento di primo grado.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.