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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22449/2026

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vocato Giovanni ErcoleMoscarini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, e Ministero Della Giustizia, in persona dei rispettivilegali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla AvvocaturaGenerale Dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto,n.743/2020 depositata il 17/12/2020;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso, per di più risultando depositato atto diadesione alla proposta;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16017/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 22449/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Liberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato Giovanni ErcoleMoscarini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, e Ministero Della Giustizia, in persona dei rispettivilegali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla AvvocaturaGenerale Dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto,n.743/2020 depositata il 17/12/2020;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso, per di più risultando depositato atto diadesione alla proposta;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16017/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 22449/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Liberato Paolitto
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