Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27644/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con cui sono state condannate per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo in cui si articolano i ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica del bene oggetto di sottrazione, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con cui sono state condannate per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo in cui si articolano i ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica del bene oggetto di sottrazione, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris