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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09923/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINO, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 13/06/2022.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che aveva intrapreso proficuamente durante l'esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia.

Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente.

La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dr [OSCURATO:PERSONA] LA, DEPOSITATA I etANCELLEPA A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 13/06/2022. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che aveva intrapreso proficuamente durante l'esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dr [OSCURATO:PERSONA] LA, DEPOSITATA I etANCELLEPA A
Sentenza Cassazione n. 09923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris