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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 41562/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 10/11/2021, che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente dal GIP dello stesso Tribunale, in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 648-bis e ter.1 cod. pen. aggravati ex art. 416-bisl. cod. pen.

Il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria e all'insussistenza dell'aggravate speciale.

2. Con nota in data 8/09/2022, il difensore e procuratore del ricorrente, premesso che in pendenza del giudizio cautelare, è intervenuta la revoca della misura disposta nei confronti del ricorrente, ha rinunziato al ricorso.

3. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/09/2022, sul rilievo della sopravvenuta rinuncia, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Tanto premesso, la rinuncia sopravvenuta alla proposizione del ricorso in conseguenza della revoca della misura ad opera del giudice che l'ha disposta determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stati evidenziati profili relativi all'eventuale interesse dell'imputato ad un esame dei motivi ai fini di una pronuncia ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44723 del 25711/2021, Rv. 282397).

5. Nulla per le spese.

In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 10/11/2021, che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente dal GIP dello stesso Tribunale, in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 648-bis e ter.1 cod. pen. aggravati ex art. 416-bisl. cod. pen. Il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria e all'insussistenza dell'aggravate speciale. 2. Con nota in data 8/09/2022, il difensore e procuratore del ricorrente, premesso che in pendenza del giudizio cautelare, è intervenuta la revoca della misura disposta nei confronti del ricorrente, ha rinunziato al ricorso. 3. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/09/2022, sul rilievo della sopravvenuta rinuncia, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Tanto premesso, la rinuncia sopravvenuta alla proposizione del ricorso in conseguenza della revoca della misura ad opera del giudice che l'ha disposta determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stati evidenziati profili relativi all'eventuale interesse dell'imputato ad un esame dei motivi ai fini di una pronuncia ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44723 del 25711/2021, Rv. 282397). 5. Nulla per le spese. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Motivazione semplificata. Cos
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