CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 00141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Asti del 13.4.2021 udita la relazione svolta dal. Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; FATTO E DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre contro l'ordinanza del locale Giudice di Pace con la quale, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 581 c.p., il suddetto Giudicante, preso atto di un difetto di notifica della citazione alla parte lesa, per non essere quest'ultima più residente nel luogo in cui era stato effettuato l'incombente, rinviava il procedimento al 21.1.2.2021 e disponeva ulteriori ricerche della parte lesa e la nuova notifica dell'atto di citazione ad opera della Procura della Repubblica.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, sul presupposto che il provvedimento impugnato abbia disposto la restituzione degli atti all'ufficio di Procura, deduce l'abnormità del suddetto provvedimento che non ha, peraltro, dichiarato alcuna nullità della notifica. Lamenta che spettava al giudice, ai sensi dell'art. 143 disp att. c.p.p. disporre la rinnovazione della notifica alla parte offesa. Con il provvedimento impugnato, invece, si sarebbe venuta a creare una stasi nel procedimento risolvibile solo con il ricorso a questa Corte. 3. Il sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte in cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 5. Occorre rilevare, prima di tutto, che, più che la restituzione degli atti al Pm, il giudice, senza dichiarare alcuna nullità, ha semplicemente incaricato il Pm di rinnovare la notifica; infatti il provvedimento non dichiara alcuna nullità e non menziona alcuna restituzione degli atti, ma rinvia il dibattimento ad altra udienza e dispone che il Pm, previe ricerche, rinotifichi il decreto alla parte offesa. Il procedimento però resta incardinato davanti al giudice per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non vi è stata, quindi, come detto, alcuna dichiarazione di nullità del decreto di citazione né un'espressa restituzione degli atti al Pm, che è il presupposto del precedente citato nel ricorso. Nella specie il giudice, preso atto che la notifica alla p.o. non si è perfezionata, ha rinviato l'udienza, incaricando il Pm di rinnovare la notifica. 6. Peraltro, al di là della restituzione degli atti o meno, occorre rilevare, in primo luogo, che l'art 143 disp att c.p.p. afferma che in tutti i casi in cui occorre rinnovare la notifica nella fase preliminare all'apertura del dibattimento, vi provvede il giudice e, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, come quello di cui si discute in questa sede, l'art. 29, comma 3, del d. Ivo 274 del 2000 riprende il medesimo principio stabilendo che "Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio". 7. L'ordinanza, in tal senso, sarebbe errata nell'applicazione di questa norma, e questa Corte (sez. 1, n. 31474 del 2/3/2017) ha confermato il principio per cui la rinnovazione della notifica spetta al giudice (seppure anche in quel caso faccia riferimento alla restituzione degli atti, sulla quale, in questo caso, nulla viene detto). 8. Tuttavia, in base all'art. 586 c.p.p. l'ordinanza emessa nel processo penale non è impugnabile autonomamente (salvo che sia in materia di libertà personale), ma lo è solo con la sentenza. Questo, a meno che non integri un atto "abnorme", intendendosi per tale o l'atto sconosciuto all'ordinamento, o quello formalmente conosciuto, mai che crei una ingiustificata stasi del processo. 9. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, (da ultimo sez. 2, n. 24633 del 17/7/2020, Rv. 279668; Sez. un., n. 20569 del 18/1/2018, P.M. in proc. Ksouri, Rv. 272715; in precedenza Sez. 2 un., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. un., n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. 6 n. 2325 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259159) ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. 10. Si tratta di valutare, quindi, se il provvedimento impugnato nel caso di specie si configuri come "abnorme". 11. La già citata sez. 2, n. 24633 del 17/7/2020, che riguarda un caso in cui il giudice ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per omessa notifica al difensore dell'imputato, e quindi una situazione in parte diversa dalla presente - in cui non vi è stata alcuna dichiarazione di nullità -, ma una situazione, quindi, per certi aspetti più "grave" di quella che occupa nel caso di specie, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pim, non ravvisando l'abnormità in tale provvedimento impugnato per il fatto che esso è comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Ragione, questa, per la quale l'irritualità del provvedimento emesso non integra alcuna ipotesi di abnormità (sul punto, e diffusamente, Sez. 1, n. 23347 del 23/3/2017, Rv. 270273). Si tratta, in altri termini, di un "regresso" del procedimento errato, ma che non determina la stasi di quest'ultimo. In sostanza, il principio che si ricava è quello per cui il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sé, la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che altrimenti diverrebbe un agevole escamotage per aggirare il disposto dell'art.586 c.p.p. Ancora più di recente, sez. 2, n. 28302 del 25/6/2021, Rv. 281798, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, rilevata la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti, atteso che detto provvedimento, per quanto illegittimo, costituisce comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordimento, né produce un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale. Peraltro, occorre anche dare atto che la suddetta sentenza è manifestazione solo di un orientamento in tal senso su tale specifica situazione, confermando sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Rv. 271185, e sez. 5. n. 28230 del 18/4/2017, Rv. 270452, ma ponendosi in senso contrario rispetto ad un diverso orientamento, di cui appare espressione più recente sez. 2, n. 18653 del 20/4/2021, Rv. 281200.12. Per contro, non mancano le pronunce che dichiarano abnormi una serie di provvedimenti del giudice. Sez. 5, n. 12111 del 25/2/2021, Rv. 280760, ha riconosciuto, sempre in presenza di omessa notifica, l'atto di restituzione degli atti al Pm come abnorme, ma in quel caso il Pm aveva effettuato la sua notifica legalmente, mancando, però, la prova della conoscenza effettiva, e, quindi, la restituzione degli atti al Pm si risolveva nel chiedere a quest'ultimo di compiere un ulteriore atto diverso da quello legittimamente da lui compiuto, in una situazione in cui il Pm non avrebbe potuto fare niente di diverso da quello che aveva già espletato, creando quindi una sorta di stasi del procedimento 13. Anche sez. 2, n. 21816 del 25/1/2021, Rv. 281373, considera abnorme la restituzione degli atti per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. quando il Pm non potrebbe fare legittimamente nulla di più di quello che ha già fatto. 14. Si tratta, però, di situazioni diverse da quella del presente procedimento, in cui, in primo luogo, il vizio consiste nella mancata notifica alla parte offesa e non all'imputato, ed in cui, da quanto emerge, la notifica della citazione a giudizio sarebbe stata difettosa fin dall'inizio perché compiuta in luogo in cui la p.o. non era più residente (e peraltro anche il principio affermato dalla suddetta sentenza n. 21816 del 2021 appare contrastato da sez. 2, n. 37601 del 2019). 15. Ancora, sez. 1, n. 12494 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275325 ha considerato abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., restituisca gli atti al pubblico ministero provvedendo contestualmente alla fissazione di una nuova udienza dibattimentale. In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di statuizioni tra loro confliggenti che, da un lato, determinano la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, comportano un'indebita limitazione del potere dell'ufficio requirente di assumere le proprie determinazioni all'esito degli adempimenti prescritti. 16. Peraltro, anche in questo ultimo caso, la situazione non sembra perfettamente sovrapponibile a quella del presente procedimento, dove, come già rilevato, il provvedimento non contiene una espressa restituzione degli atti al Pm, ma solo l'ordine alla Procura di rinnovare le ricerche e provvedere alla notifica. La ratio della suddetta sentenza Rv. 275325 è che la fissazione dell'udienza fa perdere all'imputato delle possibilità processuali dopo la nuova notifica del Pm, ma, nel caso di cui ci si occupa in questa sede, per la parte offesa in questo caso non si ravvisa la perdita di possibilità processuali dal provvedimento in questione: la stessa non poteva più costituirsi parte civile perché il reato (art 581 c.p.) è procedibile a querela e non risulta avere presentato il ricorso ex art 21 d Ivo 274 del 2000. Non poteva quindi più presentare lista testi.17. In tema di omessa notifica della citazione alla persona offesa, peraltro, sez. 3 n. 28779 del 16/5/2018 Rv. 273059, ha ravvisato l'abnormità del provvedimento, ma sempre a proposito di un provvedimento che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio con restituzione degli atti al Pm, un contenuto, come detto, non rinvenibile nell'ordinanza impugnata in questa sede. 18. Piuttosto, si ritiene che nella specie ci si trovi in presenza di provvedimento irrituale ed illegittimo, in contrasto con l'art 143 disp. att. c.p.p. e l'art. 29 d Ivo 274 del 2000, ma non abnorme, perché non è un provvedimento ontologicamente estraneo all'ordinamento e non ha determinato alcuna stasi ingiustificata o regressione del procedimento. 19. Sez. 2, n. 10648 del 31/1/2020, n.m., in un caso in cui il giudice aveva erroneamente dichiarato la nullità della notifica dell'avviso ex art 415-bis e restituito gli atti al pm, pur riconoscendo l'errore del giudice nel dichiarare nulla la notifica, non ha dichiarato l'abnormità del provvedimento e ha dichiarato il ricorso del Pm inammissibile. Il riferimento è a Sez. Un., n. 25957 del 26/3/2009, R:v. 243590, la quale tende a limitare al massimo il concetto di "atto abnorme" distinguendo tra: - abnormità strutturale, e cioè il caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto), - abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, e che va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. 20. Nel caso di specie, invece, in cui, come detto, non vi è stata alcuna dichiarazione di nullità e neppure un formale provvedimento di restituzione degli atti al Pm, si ritiene di trovarsi in presenza di quello che la stessa suddetta sentenza delle sezioni unite definisce come "vizio innocuo", intendendosi per tale quello che si riscontra nei casi in cui il giudice ha esercitato un potere che non gli spettava, o lo ha esercitato in maniera non conforme ad una previsione normativa, ma non si è comunque realizzata alcuna stasi del processo, anche se vi sia stata indebita regressione, essendo le conseguenze di tale regressione rimediabili con attività propulsive legittime. Né è da trascurare, solo nella logica di una adeguata interpretazione della categoria, che dichiarare l'abnormità di un atto compiuto dal giudice può comportare per lo stesso conseguenze disciplinari, ai sensi dell'art. 2 lett. ff) d. Igs n. 109 del 2006 come modificato dalla I. 269 del 2006 ("adozione di provvedimento non previsto da norme vigenti"). 21. In conclusione, alla luce di quanto sopra, si ritiene che siano prevalenti le ragioni per ritenere il provvedimento in questione illegittimo, ma non abnorme, con conseguente rigetto del ricorso del Pm. P.Q