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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39340/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

Rilevato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali per fatto identico dai quali l'imputato era gravato, nonché alla gravità della condotta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigl re estensore [OSCURATO:PERSONA]?'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. Rilevato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali per fatto identico dai quali l'imputato era gravato, nonché alla gravità della condotta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigl re estensore [OSCURATO:PERSONA]?'
Sentenza Cassazione n. 39340/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris