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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13953/2026

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di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – decidendoin veste di giudice del rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione del21/02/2025 – ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Milano del 05/11/2020,appellata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha rideterminato la pena a questi inflitta,relativamente al solo reato residuo sub b) della rubrica, nella misura di anni tre di reclusione,con determinazione nella medesima durata delle pene accessorie ex art. 216 Legge fall.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con motivi tra loro distinti – erroneità della motivazione in meritoall’affermazione di penale responsabilità, travisamento della prova, manifesta illogicità,mancanza di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, per ciòche inerisce alle contestazioni sub a) e b) della rubrica.3.

Giova precisare che l’affermazione di responsabilità, con riferimento al capo b),è ormai divenuta definitiva, essendo stato disposto rinvio - in sede rescindente – al solo finedi valutare il trattamento sanzionatorio; quanto al capo a), vi è stato annullamento senzarinvio per intervenuta prescrizione [così può testualmente leggersi, infatti, nella parte motivadi Sez. 5, 12010 del 21/02/2025, non mass.: “Ne consegue l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) in quanto estinto perprescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare il trattamentosanzionatorio in relazione al reato di cui al capo b).

Nel resto il ricorso deve essererigettato”].

Deriva da ciò la evidente inammissibilità delle questioni concernentil’affermazione di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo b) e l’impossibilità di porre ulterioricensure in ordine all’imputazione sub a)4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – decidendoin veste di giudice del rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione del21/02/2025 – ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Milano del 05/11/2020,appellata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha rideterminato la pena a questi inflitta,relativamente al solo reato residuo sub b) della rubrica, nella misura di anni tre di reclusione,con determinazione nella medesima durata delle pene accessorie ex art. 216 Legge fall.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con motivi tra loro distinti – erroneità della motivazione in meritoall’affermazione di penale responsabilità, travisamento della prova, manifesta illogicità,mancanza di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, per ciòche inerisce alle contestazioni sub a) e b) della rubrica.3. Giova precisare che l’affermazione di responsabilità, con riferimento al capo b),è ormai divenuta definitiva, essendo stato disposto rinvio - in sede rescindente – al solo finedi valutare il trattamento sanzionatorio; quanto al capo a), vi è stato annullamento senzarinvio per intervenuta prescrizione [così può testualmente leggersi, infatti, nella parte motivadi Sez. 5, 12010 del 21/02/2025, non mass.: “Ne consegue l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) in quanto estinto perprescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare il trattamentosanzionatorio in relazione al reato di cui al capo b). Nel resto il ricorso deve essererigettato”]. Deriva da ciò la evidente inammissibilità delle questioni concernentil’affermazione di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo b) e l’impossibilità di porre ulterioricensure in ordine all’imputazione sub a)4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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