CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 47947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO l:N FATTO 1.1 Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza in data 14 luglio 2023, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], escludeva la gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis]. cod.pen. rigettando nel resto l'impugnazione e mantenendo la misura cautelare degli arresti domiciliari applicati al predetto in relazione ai di associazione a delinquere ed intestazione fittizia allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Operetto, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e d) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273, 274, 275 cod.proc.pen. quanto alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo erroneamente ricavata dal ruolo svolto dall'imputato nella formale costituzione delle società Devil , Mef e Metal Italia, in assenza di qualsiasi dimostrazione dell'elemento psicologico non essendo emersa alcuna consapevolezza delle finalità illecite perseguite dai coindagati Russo ed Attardo; si lamentava così che la sola attività professionale svolta nella costituzione delle società non poteva dimostrare l'inserimento nel contesto associativo; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari avuto riguardo alla data di commissione dei fatti ed alla assenza di elementi per affermare la perduranza dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, deve essere rammentato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale del riesame che ha evidenziato plurimi elementi convergenti circa il ruolo stabilmente assunto dal Presta all'interno della compagine associativa con piena consapevolezza del proprio operato e del ruolo svolto da ciascuno dei concorrenti necessari. Invero, a sostegno di tale ricostruzione, venivano indicate ampiamente le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale delineava il ruolo assunto dal Presta nella costituzione delle società fittizie, precisando anche gli elementi sulla base dei quale affermare che lo stesso fosse pienamente consapevole del ruolo di società cartiere svolte dalle società i cui intestatari reali, Mele, Esposito e Pisco, confermavano anch'essi il coinvolgimento del ricorrente. Ed a fronte di tale valutazione il ricorso pecca di genericità nella parte in cui non contiene alcuna specifica contestazione e propone una lettura alternativa non consentita nella sede di legittimità in assenza di qualsiasi illogicità nella interpretazione del tribunale. 2.3 Anche i motivi in punto esigenze cautelari appaiono infondati posto che il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 15-16 del provvedimento impugnato, ha ampiamente sottolineato come il particolare legame associativo ed il ruolo assunto all'interno dell'organizzazione criminale facciano ritenere in c:oncreto sussistente un grave pericolo di reiterazione tutelabile solo mediante l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 [it [OSCURATO:PERSONA]. goezio Pardo \ t3i [OSCURATO:PERSONA]