CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 21848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nella ex JUGOSLAVIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione proposto, tramite difensore di fiducia abilitato, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe con cui la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 3470/2025 SIGE), ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1 e sub 3 dell'istanza mentre l'ha rigettata con riferimento al gruppo di sentenze residue, relative a reati contro il patrimonio commessi nell'anno 2012; Rilevato che a base del rigetto la Corte ha posto - con motivazione puntuale e priva di aporie o delle palesi illogicità lamentate nel ricorso - il mancato assolvimento in maniera puntuale e specifica dell'onere di allegazione necessario all'accoglimento dell'istanza, venendo in considerazione una pluralità di reati che, sebbene accomunati dal medesimo bene giuridico offeso, si dipana in un ampio arco temporale (dal 2008 al 2012) e in contesti spaziali eterogenei, non ritenendo altresì ammissibile la richiesta di scissione e applicazione separata dell'istituto per 1gruppi di reato, come motivato dall'istante, nel tentativo di aggirare i presupposti di applicazione della continuazione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. prco. pen. ed al quale hanno fatto seguito le successive memorie depositate a mezzo pec dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2026, meramente reiterative - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché per lo più tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle fonti (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibita al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.); Che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell'evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenze indicate nell'istanza (commessi nell'arco temporale di quattro anni), l'eterogeneità del contesto spaziale, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. terza ord. imp.) stigmatizzando altresì l'assenza di specifici e concreti elementi posto a sostegno dell'istanza formulata per gruppi di reato, dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); 2 _- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01); - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Che pertanto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M