CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 09845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. 2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]