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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13843/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 10741/2023 depositata il 28/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20261.

Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 10741/2023 della Corte di giustizia tributaria della Sicilia (hinc: CGT2) –scaturisce dall’impugnazione dell’avviso di accertamento prot. n.MUB150007641U, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diStato (hinc: ADMO) ha accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA] (hinc:Stanleybet) - quale coobbligata in via solidale con il sig. [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeValentino, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico diEDIBAR S.R.L. (quale [OSCURATO:PERSONA], hinc: CTD), la debenzadell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs.23/12/1998, n. 504 per l’annualità d’imposta 2015.2.

La CGT2 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, evidenziandocome i motivi prospettati dalla società contribuente fossero infondati allaluce della consolidata giurisprudenza di legittimità, costituzionale eunionale.3.

Contro la sentenza della CGT2 Stanleybet ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.4.

L’ADMO ha resistito con controricorso.5.

In data 14/04/2025 è stata comunicata alla ricorrente proposta didefinizione anticipata di rigetto del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., contro laquale Stanleybet ha proposto opposizione, in data 23/05/2025,evidenziando, in particolare, la novità della questione posta con riferimentoalla legge n. 190 del 2014 in relazione all’anno d’imposta 2015.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rimessione allapubblica udienza chiesta, nelle conclusioni, dalla parte ricorrente, dalmomento che i motivi di ricorso riguardano questioni oggetto di una ormaiconsolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

U, 19/02/2024, n.Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20264331, v. anche Cass., Sez.

U, 05/06/2018, n. 14437; Cass. 26/10/2022, n.31679).1.1.

Sempre, in via preliminare, occorre evidenziare quanto affermatodalla parte ricorrente, a pag. 13 del ricorso in cassazione, in merito allarinuncia, nel giudizio di seconde cure, ai motivi di impugnazione concernentiil presupposto soggettivo e quello territoriale dell’imposta.1.2.

Le questioni proposte dalla ricorrente hanno visto plurimi interventida parte non solo della presente Corte, recentemente confermati anche daCass., 23/05/2025, n. 13818, Cass. 22/03/2025, n. 7673; Cass.,06/02/2025, n. 3052, Cass., 16/01/2025, n. 1111 (ex multis, Cass.30/03/2021, n. 8757 e, successivamente, Cass. civ. 31/03/2021, n. 8907e n. 8911; Cass. 01/04/2021, n. 9081; Cass., 02/04/2021, n. 9144, n.9153, n. 9160, n. 9162, n. 9168; Cass. 26/05/2022, n. 17082, Cass.,07/03/2023, n. 6761; Cass., 05/08/2024, n. 22034) le cui motivazioni sonoqui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att.,cod. proc. civ.), ma anche ad opera della Corte costituzionale e della Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, con un formante giurisprudenziale, ormai,ampiamente consolidato.2.

Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsaapplicazione della legge n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4,c.p.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente – richiamato l’obiettivo dell’art. 1,comma 64, legge n. 220 del 2012 di sanzionare l’attività di gioco illecita –ha evocato la giurisprudenza unionale, della giurisprudenza amministrativa(Cons.

Stato n. 6042 del 2023 e n. 1685 del 2022), nonché quella dilegittimità in materia penale per sottolineare la liceità dell’attività svolta daStanleybet.Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20262.2.

Il motivo è infondato: il fatto che non si risponda del reato diesercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punitodall’art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 e ilconseguente riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalbookmaker estero privo di concessione, oltre a non produrre nessunainfluenza sulla soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse.,non determina la sottrazione dall'ambito di applicazione di quest’ultima,comportandone, piuttosto, la realizzazione del relativo presupposto,secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n.220/2010.

Sul punto è, pertanto, infondata la contestazione di omessapronuncia censurata con il primo motivo di ricorso, dal momento che nellasentenza impugnata si legge che: «il riconoscimento della natura non illecitadell'attività svolta dai ricorrenti, tuttavia, non implica la sottrazione dellastessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula propriola realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specificadeclinazione contenuta nella L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, che ha,come visto, disposto che: "Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi dellalegislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali perl'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentementel'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovveroesercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) ilD.Lgs. 23.12.98 n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unicasui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché laraccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovveroin caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economiae delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ilD.Lgs. 23.12.98 n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivod'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia dellaconcessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunqueNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicatiall'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

Se l'attivitàè esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività èesercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e dellerelative sanzioni.»3.

Con il secondo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/odel procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644,lett. g), legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 926,legge n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011,conv. dalla legge n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.3.1.

Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censuratasotto il profilo relativo alla quantificazione dell’[OSCURATO:PERSONA], avvenuta inviolazione dell’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014, nonché dell’art.24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011.

Laricorrente richiama, in particolare, i contenuti delle due norme, perevidenziare come il metodo di calcolo ex art. 1, comma 644, legge n. 190del 2014 non fosse applicabile all’anno d’imposta 2015, dal momento chel’ultimo periodo di tale disposizione (così come modificato dall’art. 1, comma926, legge n. 208 del 2015) stabilisce che: «Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.» Ad avviso della ricorrente, il metodo di calcolo ex art. 1, comma 644,cit. – una volta sostituito 01/01/2015 con 01/01/2016 ad opera dell’art. 1,comma 926, legge n. 208 del 2015 - trova applicazione solo dal01/01/2016, dovendosi applicare, per il periodo anteriore, l’art. 24, comma10, d.l. n. 98 del 2011.Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20263.2.

Il motivo di ricorso è fondato.Difatti, secondo l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015: « Aisoggetti indicati dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura diregolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivisuccessivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offronoscommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero disoggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionaledell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, intale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni dicui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allelettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016»e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) allelettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituitedalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole:«1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».»Come rilevato da questa Corte (Cass., 12/06/2025, n. 15716) ladisposizione appena richiamata ha prorogato i termini originariamentefissati dalla l. n. 190 del 2014 (v.

Cass. n. 24213 del 2023 e n. 25989 del2022) e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) dellal. n. 190 del 2014.

Quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che per iperiodi d’imposta non oggetto di regolarizzazione l’imposta dovuta deveessere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo dellamedia della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o ilNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026punto di raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione,a partire dal 2015.

A seguito della proroga stabilita dall’art. 1, comma 926,della l. n. 208 del 2015, invece, risulta applicabile dal 1° gennaio 2016,senza alcuna limitazione, con la conseguenza che trova applicazione, per ilperiodo d’imposta 2015, la precedente normativa di cui all’art. 24, comma10, d.l. n. 98 del 2011.

Sul punto si rende, pertanto, necessaria una nuovavalutazione da parte del giudice del rinvio.4.

Con il terzo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/odel procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.

TFUE e deiprincipi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione,con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art.1, commi 64 e 66, legge n. 220 del 2010, nonché con riferimento all’art 1,comma 644, legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4,c.p.c., con richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, par. 3, TFUE, allaCGUE e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, par. 3, delreg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 delpredetto regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia,per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE.4.1.

Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenzaimpugnata rilevando che l’avviso di accertamento emesso dall’ADMO meritadi essere annullato stante la manifesta incompatibilità della normativanazionale in materia di [OSCURATO:PERSONA] con gli artt. 49, 56 e ss.

TFUE nonchécon i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento, nondiscriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto.4.2.

L’applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica(nella specie legge n. 220 del 2010) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei CTD,determina situazioni di manifesta discriminazione ai danni di questi ultimi;discriminazione condotta, ancora una volta, in violazione della libertà diprestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 ss.

TFUE, così comeNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026interpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionalerichiamata.4.3.

Il motivo è infondato, dal momento che la sentenza impugnata haprecisato che: «quanto alle prospettate frizioni con il diritto unionale,premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno naturaarmonizzata, sicché rileva il TFUE, art. 56, la Corte di Giustizia, 26.02.2020,causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio dellemedesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogoin cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), dimodo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare orendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA],nello Stato membro interessato.»4.4.

Considerata l’aderenza della sentenza impugnata al graniticoorientamento di questa Corte (v. supra, sub 1.2.), non vi sono i presuppostiper il rinvio pregiudiziale alla CGUE chiesto dalla parte ricorrente.

La CGUE(sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha escluso qualsiasidiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogoin cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare attaa vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società…nello Stato membro interessato».

Non può essere, inoltre, evocata la liberaprestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE, quale varco per incideresul sistema nazionale interno di imposizione dell’attività di gioco escommessa, che esula completamente dalla nozione di tributo armonizzato.Non ricorrono neppure i requisiti per la rimessione degli atti alla CorteNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026costituzionale, non essendo ravvisabile il trattamento discriminatoriodenunciato dalla parte ricorrente.5.

Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/odel procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs.546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, leggen. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.5.1.

Con tale motivo la ricorrente evidenzia come, nel caso di specie,sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, valgonoex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e,conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.5.2.

Il motivo è infondato, dal momento che l’atto impositivo impugnatoriguarda l’anno d’imposta 2015.

Secondo questa Corte, infatti, l'obiettivaincertezza in ordine all'inclusione o esclusione del bookmaker esterosussiste fino all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 1,comma 66, l. n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essereinvocata l'esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini dellesanzioni (Cass. 23/05/2025, n. 13818).6.

Alla luce di quanto sin qui rilevato deve essere accolto il secondomotivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.6.1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2 della Sicilia, che in diversa composizione deciderà anche sullespese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri motiviNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 10741/2023 depositata il 28/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20261. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 10741/2023 della Corte di giustizia tributaria della Sicilia (hinc: CGT2) –scaturisce dall’impugnazione dell’avviso di accertamento prot. n.MUB150007641U, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diStato (hinc: ADMO) ha accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA] (hinc:Stanleybet) - quale coobbligata in via solidale con il sig. [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeValentino, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico diEDIBAR S.R.L. (quale [OSCURATO:PERSONA], hinc: CTD), la debenzadell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs.23/12/1998, n. 504 per l’annualità d’imposta 2015.2. La CGT2 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, evidenziandocome i motivi prospettati dalla società contribuente fossero infondati allaluce della consolidata giurisprudenza di legittimità, costituzionale eunionale.3. Contro la sentenza della CGT2 Stanleybet ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.4. L’ADMO ha resistito con controricorso.5. In data 14/04/2025 è stata comunicata alla ricorrente proposta didefinizione anticipata di rigetto del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., contro laquale Stanleybet ha proposto opposizione, in data 23/05/2025,evidenziando, in particolare, la novità della questione posta con riferimentoalla legge n. 190 del 2014 in relazione all’anno d’imposta 2015.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rimessione allapubblica udienza chiesta, nelle conclusioni, dalla parte ricorrente, dalmomento che i motivi di ricorso riguardano questioni oggetto di una ormaiconsolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, 19/02/2024, n.Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20264331, v. anche Cass., Sez. U, 05/06/2018, n. 14437; Cass. 26/10/2022, n.31679).1.1. Sempre, in via preliminare, occorre evidenziare quanto affermatodalla parte ricorrente, a pag. 13 del ricorso in cassazione, in merito allarinuncia, nel giudizio di seconde cure, ai motivi di impugnazione concernentiil presupposto soggettivo e quello territoriale dell’imposta.1.2. Le questioni proposte dalla ricorrente hanno visto plurimi interventida parte non solo della presente Corte, recentemente confermati anche daCass., 23/05/2025, n. 13818, Cass. 22/03/2025, n. 7673; Cass.,06/02/2025, n. 3052, Cass., 16/01/2025, n. 1111 (ex multis, Cass.30/03/2021, n. 8757 e, successivamente, Cass. civ. 31/03/2021, n. 8907e n. 8911; Cass. 01/04/2021, n. 9081; Cass., 02/04/2021, n. 9144, n.9153, n. 9160, n. 9162, n. 9168; Cass. 26/05/2022, n. 17082, Cass.,07/03/2023, n. 6761; Cass., 05/08/2024, n. 22034) le cui motivazioni sonoqui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att.,cod. proc. civ.), ma anche ad opera della Corte costituzionale e della Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, con un formante giurisprudenziale, ormai,ampiamente consolidato.2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsaapplicazione della legge n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4,c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente – richiamato l’obiettivo dell’art. 1,comma 64, legge n. 220 del 2012 di sanzionare l’attività di gioco illecita –ha evocato la giurisprudenza unionale, della giurisprudenza amministrativa(Cons. Stato n. 6042 del 2023 e n. 1685 del 2022), nonché quella dilegittimità in materia penale per sottolineare la liceità dell’attività svolta daStanleybet.Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20262.2. Il motivo è infondato: il fatto che non si risponda del reato diesercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punitodall’art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 e ilconseguente riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalbookmaker estero privo di concessione, oltre a non produrre nessunainfluenza sulla soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse.,non determina la sottrazione dall'ambito di applicazione di quest’ultima,comportandone, piuttosto, la realizzazione del relativo presupposto,secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n.220/2010. Sul punto è, pertanto, infondata la contestazione di omessapronuncia censurata con il primo motivo di ricorso, dal momento che nellasentenza impugnata si legge che: «il riconoscimento della natura non illecitadell'attività svolta dai ricorrenti, tuttavia, non implica la sottrazione dellastessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula propriola realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specificadeclinazione contenuta nella L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, che ha,come visto, disposto che: "Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi dellalegislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali perl'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentementel'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovveroesercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) ilD.Lgs. 23.12.98 n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unicasui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché laraccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovveroin caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economiae delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ilD.Lgs. 23.12.98 n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivod'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia dellaconcessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunqueNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicatiall'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivitàè esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività èesercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e dellerelative sanzioni.»3. Con il secondo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/odel procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644,lett. g), legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 926,legge n. 208 del 2015, nonché dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011,conv. dalla legge n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.3.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censuratasotto il profilo relativo alla quantificazione dell’[OSCURATO:PERSONA], avvenuta inviolazione dell’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014, nonché dell’art.24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011. Laricorrente richiama, in particolare, i contenuti delle due norme, perevidenziare come il metodo di calcolo ex art. 1, comma 644, legge n. 190del 2014 non fosse applicabile all’anno d’imposta 2015, dal momento chel’ultimo periodo di tale disposizione (così come modificato dall’art. 1, comma926, legge n. 208 del 2015) stabilisce che: «Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.» Ad avviso della ricorrente, il metodo di calcolo ex art. 1, comma 644,cit. – una volta sostituito 01/01/2015 con 01/01/2016 ad opera dell’art. 1,comma 926, legge n. 208 del 2015 - trova applicazione solo dal01/01/2016, dovendosi applicare, per il periodo anteriore, l’art. 24, comma10, d.l. n. 98 del 2011.Numero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/20263.2. Il motivo di ricorso è fondato.Difatti, secondo l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015: « Aisoggetti indicati dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura diregolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivisuccessivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offronoscommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero disoggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionaledell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, intale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni dicui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allelettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016»e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) allelettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituitedalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole:«1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».»Come rilevato da questa Corte (Cass., 12/06/2025, n. 15716) ladisposizione appena richiamata ha prorogato i termini originariamentefissati dalla l. n. 190 del 2014 (v. Cass. n. 24213 del 2023 e n. 25989 del2022) e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) dellal. n. 190 del 2014. Quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che per iperiodi d’imposta non oggetto di regolarizzazione l’imposta dovuta deveessere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo dellamedia della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o ilNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026punto di raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione,a partire dal 2015. A seguito della proroga stabilita dall’art. 1, comma 926,della l. n. 208 del 2015, invece, risulta applicabile dal 1° gennaio 2016,senza alcuna limitazione, con la conseguenza che trova applicazione, per ilperiodo d’imposta 2015, la precedente normativa di cui all’art. 24, comma10, d.l. n. 98 del 2011. Sul punto si rende, pertanto, necessaria una nuovavalutazione da parte del giudice del rinvio.4. Con il terzo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/odel procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE e deiprincipi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione,con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art.1, commi 64 e 66, legge n. 220 del 2010, nonché con riferimento all’art 1,comma 644, legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4,c.p.c., con richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, par. 3, TFUE, allaCGUE e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, par. 3, delreg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 delpredetto regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia,per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE.4.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenzaimpugnata rilevando che l’avviso di accertamento emesso dall’ADMO meritadi essere annullato stante la manifesta incompatibilità della normativanazionale in materia di [OSCURATO:PERSONA] con gli artt. 49, 56 e ss. TFUE nonchécon i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento, nondiscriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto.4.2. L’applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica(nella specie legge n. 220 del 2010) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei CTD,determina situazioni di manifesta discriminazione ai danni di questi ultimi;discriminazione condotta, ancora una volta, in violazione della libertà diprestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 ss. TFUE, così comeNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026interpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionalerichiamata.4.3. Il motivo è infondato, dal momento che la sentenza impugnata haprecisato che: «quanto alle prospettate frizioni con il diritto unionale,premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno naturaarmonizzata, sicché rileva il TFUE, art. 56, la Corte di Giustizia, 26.02.2020,causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio dellemedesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogoin cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), dimodo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare orendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA],nello Stato membro interessato.»4.4. Considerata l’aderenza della sentenza impugnata al graniticoorientamento di questa Corte (v. supra, sub 1.2.), non vi sono i presuppostiper il rinvio pregiudiziale alla CGUE chiesto dalla parte ricorrente. La CGUE(sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha escluso qualsiasidiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogoin cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare attaa vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società…nello Stato membro interessato». Non può essere, inoltre, evocata la liberaprestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE, quale varco per incideresul sistema nazionale interno di imposizione dell’attività di gioco escommessa, che esula completamente dalla nozione di tributo armonizzato.Non ricorrono neppure i requisiti per la rimessione degli atti alla CorteNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026costituzionale, non essendo ravvisabile il trattamento discriminatoriodenunciato dalla parte ricorrente.5. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/odel procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs.546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, leggen. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.5.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia come, nel caso di specie,sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, valgonoex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e,conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.5.2. Il motivo è infondato, dal momento che l’atto impositivo impugnatoriguarda l’anno d’imposta 2015. Secondo questa Corte, infatti, l'obiettivaincertezza in ordine all'inclusione o esclusione del bookmaker esterosussiste fino all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 1,comma 66, l. n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essereinvocata l'esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini dellesanzioni (Cass. 23/05/2025, n. 13818).6. Alla luce di quanto sin qui rilevato deve essere accolto il secondomotivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2 della Sicilia, che in diversa composizione deciderà anche sullespese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri motiviNumero registro generale 15311/2024Numero sezionale 2392/2026Numero di raccolta generale 13843/2026Data pubblicazione 12/05/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13843/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris