CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava un reato contestato estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati nella misura concordata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto emesso per motivi non consentiti avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. In base all'art. 610 cod. proc. pen., la presente ordinanza deve essere emessa de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al •a•amento delle cukp spese processuali e della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]