CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 30782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. DOMENICO A.R. SECCIA per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3/10/2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la pena, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4, 2019, in relazione alla pronuncia ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 73 e 80 D.P.R. 309/1990, in quanto questa sarebbe ripropositiva di altra precedente istanza rigettata che sarebbe oggetto di ricorso per cassazione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che l'istanza proposta è di tenore diverso da quella precedente e che pertanto non avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile. 3. In data 17 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Domenico A.R. Seccia chiede l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'istanza in quanto szi-R523 con questa si riproporrebbe la medesima questione già sollevata con una precedente istanza. La doglianza è fondata e l'ordinanza deve essere annullata e disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari. 1.1. Nel corso dell'esecuzione il soggetto interessato può riproporre un'istanza già presentata con il solo limite, previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che questa non si fondi sui medesimi elementi indicati a sostegno di quella precedente. Situazione questa che, come denunciato nel ricorso, non è possibile desumere dalla motivazione. Nell'ordinanza, al di là di una mera affermazione, infatti, non sono evidenziate le ragioni per le quali l'attuale istanza costituirebbe la riproposizione na precedente e analoga richiesta così che dal testo del provvedimento I impugnato non emerge il percorso argomentativo ed esplicativo che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza proposta. 1.2. Come evidenziato nelle conclusioni del Procuratore Generale, d'altro canto, il mutamento normativo di giurisprudenza, intervenuto con sentenza della Consulta ovvero con una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, integra un nuovo elemento di diritto, che rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di rideterminazione della pena. Ciò in quanto il mutamento di giurisprudenza, che assume, specie a seguito di un intervento delle sezioni unite di questa Corte, carattere di stabilità e integra il "diritto vivente", può costituire quell'elemento di novità idoneo a superare la preclusione del c.d. "giudicato esecutivo" (cfr. Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651 - 01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appel