CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17154/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà di eredi diCASTAGNOLI MARIO; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], GUERRINIANDREA in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti2026 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], UGO1748 FERRONI; nonché [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede diCAMPAGNOLI LICINIO; [OSCURATO:PERSONA], MINGOZZIALBERTO in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; MINOTTIOSIRIDE in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; MARONITERESA in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCIALENu,m eirno r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappreNsuemnertoa dti ora ccolta generale 17154/2026e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente –avverso la sentenza n. 798/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 685/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza delTribunale di Ferrara che aveva respinto la domanda degli odierniricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, di condannadell’INPS alla corresponsione della differenza della indennità dianzianità/TFS maturata all’esito dei pregressi rapporti di lavoro,poiché quanto già percepito doveva ritenersi superiore.1.1 La Corte di merito precisava che con precedente sentenzadel Tribunale di Bologna n.553 del 2008, confermata nel 2013dalla Corte d’Appello (v. all. 2 e all. 3, in documenti citati inricorso) era stata rigettata la eccezione di difetto digiurisdizione, stante la natura previdenziale e non retributivadella controversia che, altrimenti, laddove avesse avuto adoggetto la indennità di anzianità in relazione a rapporti di lavorocome nella specie cessati anteriormente al 1/1/98 sarebbe statariconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo.1.2 La Corte distrettuale, premessa l’applicazione al caso dispecie del giudicato esterno, rilevava che la pronuncia delTribunale passata in giudicato aveva statuito la riunificazione ditutta l’anzianità di servizio nel regime previdenziale, rationetemporis, gestito dall’INADEL al quale poi, in relazione allarelativa soppressione è succeduto l’INPDAP e infine l’INPS,stabilendo che quanto ricevuto dai dipendenti doveva essereNumero registro generale 2890/2022detratto dal maggior credito eventualmente esistente allaN umero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 17154/2026cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Data pubblicazione 01/06/20261.3 Ciò premesso, la Corte di appello affermava che, alla lucedelle conclusioni del CTU officiato in prime cure, quanto giàricevuto a titolo di indennità di anzianità era superiore a quelloche sarebbe stato l’importo della indennità premio di fineservizio, previa unificazione di tutta l’anzianità lavorativa, conconseguente conferma della sentenza del Tribunale.2. Avverso la sentenza domandano la cassazione i lavoratori e iloro eredi come indicati in epigrafe con ricorso assistito daquattro motivi illustrato da memorie cui resiste concontroricorso l’INPS.3. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c.; 324c.p.c., 345 c.p.c., 416 c.p.c., 112 c.p.c., 111 Cost. per aversollevato illegittimamente d'ufficio un'eccezione di giudicatosostanziale non dedotta nei termini, frustrando ilcontraddittorio.In sintesi, si lamenta che la Corte di appello avrebbe compiutouna interpretazione del giudicato esterno diversa da quellaformalmente e sostanzialmente operata dalla Corte di appellonella sentenza resa nel 2013 e passata in cosa giudicata. Edinvero, il giudicato era stato dedotto dai ricorrenti in primogrado e l’INPS non aveva ritualmente contestato la sua portatanei termini di cui all’art. 416 c.p.c., per cui era ormai da ritenereincontestato il diritto dei ricorrenti di percepire l’indennità dianzianità commisurata all’intera anzianità maturata alledipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA] e successivamente dell’ERSAe della Regione Emilia-Romagna.La sentenza impugnata, invece, respingeva erroneamenNtuem elrao r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026domanda ritenendo che quanto già ricevuto a titolo di inNduemnerno idti àra ccolta generale 17154/2026di anzianità fosse superiore a quanto gli stessi avessero dirittDoat a pubblicazione 01/06/2026a titolo di indennità premio di fine servizio in base alla normativaprevidenziale prevista per i dipendenti degli enti locali, qualisono gli odierni ricorrenti, confermando il decisum di prime curee violando il giudicato interno formatosi per mancatacontestazione della portata del pregresso giudicato intervenutonel 2013 che aveva riconosciuto il diritto a percepire l’indennitàdi anzianità e non l’indennità premio di fine servizio,commisurata all’intera anzianità maturata.1.1 In disparte la inammissibilità non avendo i ricorrentitrascritto e localizzato nel motivo in esame il ricorso originariodi primo grado ai fini dell’autosufficienza del ricorso incassazione il motivo è infondato.1.2 La Corte di merito ha correttamente applicato i principigiurisprudenziali in tema di giudicato, secondo cui qualora duegiudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimonegozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito consentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circauna situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fattoo di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambele cause (o costituente indispensabile premessa logica dellastatuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertatoe risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalitàdiverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum delprimo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023).1.3 Ha, in particolare, ritenuto di accedere alla interpretazionefornita dal Tribunale in ordine alla qualificazione dell’istituto cuiva fatto riferimento, ossia all’indennità premio di fine servizioper i dipendenti ex INADEL, essendo tale qualificazione coerentecon il pregresso giudicato del 2013 che ha riconosNcuimuetroo r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026l’indennità di anzianità commisurata all’intera anziaNnuimteàro ddi rai ccolta generale 17154/2026servizio maturata in forza della sentenza di questa CortDeat a pubblicazione 01/06/2026richiamata nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 553/2008e confermata dalla Corte di appello nel 2013, secondo cui infavore del personale transitato agli enti regionali di sviluppoagricolo, come nel caso di specie, si applica l’indennità premiodi fine servizio (in cui rientra anche l’indennità di anzianità);infatti l’art. 6 L. 482/1988 stabilisce che il personale di cui all'art.2 (tra cui espressamente considerato, al quarto comma, ilpersonale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo) èiscritto, ai fini del trattamento di fine servizio all'Inadel,conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente diprovenienza.In altri termini, la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione del giudicato esterno di cui alla decisione delTribunale di Bologna, e comunque dei principi enunciati in dettadecisione e nella sentenza di appello che richiamava Cass. n.5339 del 2002, che ha accertato il diritto alla unificazione ditutto il servizio reso ai fini previdenziali, ossia del regimeprevidenziale della indennità premio di fine servizio.1.4 Pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che il giudicatopregresso, nonché i principi affermati in coerenza con lagiurisprudenza di legittimità, andassero interpretati e qualificatialla stregua del principio sopra riferito, con una valutazione dellasua portata che non può essere ritenuta violativa del giudicatosostanziale e neppure di quello processuale, tenendo conto chele somme percepite a titolo previdenziale avrebbero dovutoessere detratte dall'eventuale maggior credito spettante airicorrenti, conteggiando tutto il servizio reso come utile ai finidella cosiddetta indennità premio di fine servizio ex lNeugmgereo r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026numero 152 del 1968. Numero di raccolta generale 17154/20261.5 Peraltro proprio in ragione della natura previdenziale delDlaat a pubblicazione 01/06/2026indennità premio di fine servizio veniva respinta l’eccezione didifetto di giurisdizione del giudice ordinario che viceversaavrebbe dovuto essere accolta laddove si fosse trattato diriconoscere la spettanza della indennità di anzianità ex legge n.70/1975, di competenza del datore di lavoro, trattandosi dirapporto di lavoro anteriore al 1° gennaio 1998.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, 1°comma, n. 4, la violazione degli artt. 12 c.c., 2909 c.c., 324c.p.c. 101, 111 Cost., avendo disatteso, stravolgendone ilcontenuto letterale e sostanziale, un precedente giudicato.La Corte avrebbe illegittimamente letto il giudicato di primogrado, laddove esprime che: “…l’indennità premio fine servizio(in cui rientra anche l’indennità di anzianità …” è chiara nelriferirsi a quest’ultimo istituto, per cui i diritti e il conseguenteconteggio devono essere effettuati secondo i criteridell’indennità di anzianità per il periodo lavorativo pregressopresso l’[OSCURATO:PERSONA].Peraltro, l'interpretazione contestata viola l'art. 12, primocomma, preleggi c.c. laddove dimentica che la volontà delGiudice di allora, era palesemente incompatibile con l 'istitutopremio servizio.I ricorrenti richiamano in particolare la sentenza di primo gradon. 553/08 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato: "Iricorrenti sono tutti ex dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA],passati poi alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA] di SviluppoAgricolo Ersa, a seguito della l. 386176 e poi della RegioneEEmilia-[OSCURATO:PERSONA] si sono avvalsi della facoltà riconosciutaai dipendenti del disciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 3 l.reg.Numero registro generale 2890/202233/80 di richiedere la liquidazione dell'indennità di anzianitàN umero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 17154/2026maturata prima dell'entrata in vigore della legge, calcolata coDnat a pubblicazione 01/06/2026riferimento allo stipendio spettante a quella data e secondo lenorme vigenti presso il disciolto Ente. Nel caso di esercizio ditale facoltà, il citato art. 31 stabiliva che, all'atto dellacessazione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianitàdovesse essere calcolata per tutto il periodo del servizioprestato in base alla normativa vigente ”.In particolare, il dispositivo recita: "dichiara il diritto ...[OSCURATO:PERSONA] ... [OSCURATO:PERSONA] quale erede di CastagnoliMario ... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diGherardi Valeria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede diGuerrini Riccardo ... [OSCURATO:PERSONA] ... di percepirel'indennità commisurata all'intera anzianità maturata alledipendenze dell'EDP ... "Se il Giudice di allora avesse ritenuto applicabile l'istituto premioservizio avrebbe respinto la domanda perché infondata inquanto rivolta ad un istituto diverso con violazione dell'art. 112c.p.c.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Il Tribunale con la sentenza n. 553/2008 ha accolto ladomanda dei lavoratori richiamando i principi affermati dallaCassazione “che ha rilevato che la materia previdenzialeappartiene alla competenza esclusiva del legislatore statale eche l'articolo 31 legge regionale 33/80, se interpretato nel sensoproposto dai resistenti, si porrebbe in contrasto con ledisposizioni di legge statale che disciplinano l'indennità premiodi servizio in cui rientra anche l'indennità di anzianità in favoredel personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo;ed infatti l'articolo 6 legge 482/88 stabilisce che il personale dicui all'articolo 2 tra cui espressamente considerato al quartocomma il personale transitato gli enti regionali di svilNuupmperoo r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026agricolo è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio alNl'uImnearod dei ral ccolta generale 17154/2026conservando la complessa anzianità maturata presso l'ente dDait a pubblicazione 01/06/2026provenienza. Pertanto, la Cassazione ha accoltoun'interpretazione adeguatrice di tale norma che comporta ilriconoscimento del diritto dei ricorrenti. Tale interpretazione èpossibile perché il secondo comma dell'articolo 31 leggeregionale 33/80 prende espressamente in considerazione il casoin cui la facoltà di liquidazione anticipata dell'indennità non siaesercitata per dire che in tal caso l'indennità va calcolata pertutto il periodo del servizio prestato, ma non esclude cheanalogo periodo debba essere considerato anche nel caso diesercizio della facoltà in questo caso deducendo quanto giàpercepito opportunamente rivalutato”.2.2 Orbene, la sentenza impugnata ha confermato quantochiarito correttamente in primo grado, cioè che la prestazioneoggetto del presente giudizio ha natura previdenziale e che inquesta sede non si fa questione del TFR previsto dall’art. 2120c.c., ma dell’indennità di anzianità come figura rientrante nellacategoria della indennità premio di fine servizio. Il Tribunale,nella sentenza del 2008, confermata in appello ha riconosciutola fondatezza nel merito dell’azione proprio sulla base dell’art. 6L. n. 482 del 27 ottobre 1988.La legge reca “disciplina del trattamento di quiescenza e diprevidenza del personale degli enti soppressi trasferito alleregioni agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato”;l’art. 6 della legge disciplina in particolare la figura dellaindennità premio di fine servizio come si evincechiarissimamente sin dalla rubrica della norma, figura nellaquale convergono diversi trattamenti di fine servizio comunquedenominati e costituiti a seconda dell'ente di provenienzaNu mpeoroi r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026soppresso. Numero di raccolta generale 17154/20262.3 E che questa sia l’interpretazione corretta soccorre Dlaat a pubblicazione 01/06/2026Cassazione (Cass. 5339/2002) richiamata dalla Corte di appelloche ha confermato la sentenza del Tribunale n. 553/08.2.4 Anche la sentenza della Corte d'appello fa espressoriferimento all’indennità premio di fine servizio, allorquandonell'affrontare il merito della controversia richiama la pacificagiurisprudenza di legittimità sulla questione, in particolare lasentenza di questa Corte n. 5339/2002, avente ad oggettoproprio la indennità premio di fine servizio commisurataall'intera anzianità maturata, secondo cui con riferimento alpersonale di enti soppressi trasferiti alle regioni o ad enti locali,l’art. 6 della legge n. 482 del 1988 sancisce, ai fini dellecorresponsione dell’indennità premio di servizio da partedell’INADEL (al quale è poi succeduto l’INPDAP), la nonfrazionabilità dell’anzianità maturata, prevedendo – condisposizione rientrante nella competenza esclusiva dellalegislazione statale ex art. 117 Costituzione – che i dipendentitrasferiti conservino la complessiva anzianità maturata pressol’ente di provenienza; ai fini indicati, pertanto, non rileva che glistessi dipendenti abbiano esercitato la facoltà, eventualmenteprevista dalla legislazione regionale, di richiedere la liquidazionedell’indennità di anzianità maturata presso l’ente soppresso,generale di “infrazionabilità” – incide esclusivamentesull’ammontare dell’indennità premio di servizio, ma non suldiritto del singolo dipendente di vedersi commisurare taleindennità all’intera anzianità maturata (fattispecie relativa adipendente transitato dall’[OSCURATO:PERSONA] all’E.R.S.A. perl’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ottenuto la liquidazioneanticipata dell’indennità di anzianità maturata presso il pNruimmeroo r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026ente, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 3N1u medroe dlli ara ccolta generale 17154/2026legge regionale n. 33 del 1980). Data pubblicazione 01/06/20262.4 Pertanto, alla luce della natura del diritto azionato, comequalificato in controversie di natura analoga da questa Corte, lasentenza di appello si sottrae a censure.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. la violazione della Legge Regionale n. 33/80art. 31; Legge Statale n. 482/88 art. 6, 2° comma; LeggeStatale 70/1975 art. 13 - per aver ritenuto, applicandola allafattispecie, sussistente l'indennità di premio servizio anzichél'indennità di anzianità.3.1 Il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate neiprimi due motivi ed in particolare per la circostanza che, siripete, correttamente la sentenza impugnata ha ritenutoapplicabile al caso di specie l’indennità premio di fine servizio,avente natura previdenziale.4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 1la violazione dell'art. 92 Cost. e della L.20 Marzo 1865 - all. E, art. 1 e 4, 2° comma, svolgendo attivitàdi competenza della [OSCURATO:PERSONA] e del GiudiceAmministrativo.Il motivo risulta assorbito dal rigetto dei superiori motivi.Ad ogni buon conto, lo stesso è generico e non si confronta coldecisum che ha qualificato la domanda come di naturaprevidenziale rientrante nella liquidazione della indennitàpremio di fine servizio.5. In conclusione, il ricorso va respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – Ndumeellrao r egistro generale 2890/2022Numero sezionale 1748/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamentNoum derio udi nra ccolta generale 17154/2026ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelDloat a pubblicazione 01/06/2026previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborsodi € 6.000,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfettario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro, il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi