CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2020
Cassazione n. 09413/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23372/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] N. 9 presso lo studio d e ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “PUGLIESE-CIACCIO” [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a da gli avvocat i MARCELLA MAMONEe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 521/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 09/06/2020R.G. n. 692/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] S.S.N. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23372/2020 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, adita dall’[OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato la resistente al pagamento della complessiva somma di € 18.000,00, a titolo di compenso per le prestazioni aggiuntive rese nel periodo luglio/novembre 2013; 2. la Corte territoriale ha, in sintesi, osservato che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del dipendente pubblico è quello definito dal contratto collettivo che, nella specie, subordina (art. 14 comma 6 del CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.) il pagamento delle prestazioni aggiuntive a condizioni (rispetto delle linee di indirizzo regionali, accordo con l’équipe interessata, adozione del regolamento) in ordine alle quali non era stato assolto l’onere della prova gravante sull’originario ricorrente; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha replicato con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; 4. con ordinanza n. 13588 del 29 aprile 2022 la Sesta Sezione ha rimesso la causa alla Sezione Lavoro, ex art. 380 bis comma 3 cod. proc. civ., ritendendo che non sussistessero le condizioni per la definizione in adunanza camerale; 5. il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente va ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al rito di legittimità con d.l. n. 168/2016, ove il ricorso sia stato esaminato dalla sezione prevista dall'art.376 cod. proc. civ. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza nei casi in cui la questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare sia priva della particolare rilevanza richiesta dall’art. 375 cod. proc. civ., evenienza, questa, che si verifica allorquando, come nella fattispecie, la rimessione sia stata disposta per ragioni diverse dalla ritenuta rilevanza nomofilattica della pronuncia ( cfr. Cass.n. 17609/2020); 2. il primo motivo del ricorso denuncia l’errata interpretazione degli artt. 14 CCNL 3.11.2005 e dell’art. 55 CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica; sostiene il ricorrente che la richiesta di prestazioni aggiuntive è rimessa alla valutazione discrezionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e, pertanto,il diritto al corrispettivo, del quale il C.C.N.L. determina il valore in misura fissa, sorge a prescindere dal rispetto delle condizioni richieste dal comma 5 dell’art. 14; 3. con la seconda censura si addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 2697 cod. civ. perché, per il principio cosiddetto di prossimità, grava sul datore di lavor o e non sul dirigente l’onere di dimostrare che le condizioni non si sono verificate; 4. l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della controricorrente, non può essere accolta; l’ordinanza interlocutoria richiama il principio aff ermato da questa Corte, secondo cui il deposito di documentazione concernente l’avvenuta notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, ancorché non corredata dalla attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, qualora quest’ultimo non abbia sollevato alcuna obiezione o contestazione sulla regolarità di tale notifica (Cass. n. 28339/2017), e sottolinea che detto principio non può essere applicato nella fattispecie in quanto il ricorrente, assistito da difensore diverso da quello del quale si era avvalso nel giudizio di appello, ha contestato, sia pure genericamente, l’avvenuta notificazione(cfr. Cass. n. 16421/2019); l'attestazione di conformità all’originale degli atti estratti dal fascicolo telematico non è stata prodotta dalla controricorrente neppure a seguito della comunicazione della richiamata ordinanza sicché, sulla base del principio di diritto sopra richiamato, condiviso dal Collegio, il ricorso deve essere ritenuto tempestivo perché proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 327 cod. proc. civ.; 5. i motivi, da trattare unitariamente in ragione de lla loro connessione logica e giuridica, seppure ammissibili, sono infondati nel merito; la disciplina dell’orario di lavoro dei dirigenti medici, applicabile allafattispecie ratione temporis, è dettata dall’art. 14 del CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenzamedica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA] che, al comma 1, prevede che I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. ; il successivo comma 6, cheè quello del quale il ricorrente invoca l’applicazione, stabilisce che Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. ; l’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, al quale la disposizione rinvia, disciplina le diverse tipologie di attività libero professionale consentita al di fuori dell’orario di servizio e al comma 2 stabilisce che Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. ; 6. l’istituto della pronta disponibilità è, poi , disciplinato dall’art. 17 del richiamato CCNL 3.11.2005 che, al comma 4, fissa in dodici ore la durata del servizio, caratterizzato dall’immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo di raggiungere il presidio in caso di necessità, stabilisce che Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese e prevede la corresponsione di un’indennità per ogni turno, oltre al computo, quale lavoro straordinario,dell’attività prestata a seguito di chiamata; 7. questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della disciplina contrattuale della pronta disponibilità e delle conseguenze che derivano dal superamento della soglia fissata dal richiamato art.17 ed i principi enunciati sono stati riassunti da Cass. n. 36839/2022 che, rinviando ai precedenti citati in motivazione, ha affermato che «la previsione secondo cui “di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” va intesa come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili stabilito “di regola” dall’art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, 2002/2005 va corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del medesimo CCNL, senza che la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato»; 8. il principio di diritto enunciato, condiviso dal Collegio e qui ribadito, consente di affermare che il ricorso muove da un presupposto evidentemente erroneo lì dove sembra sostenere , nell’invocare l’art. 36 Cost., che sia sufficiente il superamento dell’orario di servizio e del limite previsto dal più volte richiamato art. 17 per rivendicare il trattamento previsto per le prestazioni aggiuntive dal combinato disposto degli artt. 14, comma 6,CCNL 2005 e 5, comma 2, del CCNL 2000, perché il maggior impegno che al dirigente medico è richiesto, allorquando l’azienda unilateralmente imponga turni di disponibilità eccedenti la soglia, è compensato dall’indennità prevista dall’art. 17, dalla maggiorazione per il lavoro straordinario ed inoltre legittima l’azione risarcitoria nei casi in cui il superamento della soglia medesima av venga in termini e con modalità tali da non consentire il recupero dell’energie psicofisiche; invece, l’applicazione della disciplina contrattuale dettata per le prestazioni aggiuntive (assimilate a quelle libero professionali rese in regime di intramoenia ) richiede la ricorrenza delle ulteriori condizioni imposte dalle parti collettive, ossia: la finalità di raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli ordinari; la previa intesa con l’equipe interessata; il rispetto delle direttive regionali e del regolamento adottato con le procedure previste dall’art. 4 del CCNL 2005; si tratta di elementi costitutivi del diritto al compenso rivendicato che, in quanto tali, devono essere allegati e provati da chi agisce, nel rispetto della regola di riparto dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; 9. la Corte territoriale, dopo avere correttamente interpretato la disciplina contrattuale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha escluso che ilricorrente avesse dimostrato la ricorrenza degli elementi costitutivi del diritto, sicché il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del Petitto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del