Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32742/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/9/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA])

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15/3/2021 dal Tribunale di Vicenza, con la quale questi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza di norme processuali (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.).

La Corte di appello avrebbe punito il gravame con la massima sanzione, sul presupposto della sua radicale genericità, senza, tuttavia, esaminare le eccezioni difensive sollevate quanto all'oggettiva carenza probatoria in punto di modalità di accertamento e di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

L'atto di appello, dunque, sarebbe risultato ampiamente argomentato, con chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con riguardo alla sentenza di primo grado.

D'altronde, costituirebbe principio generale quello per cui l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti l'inammissibilità dell'appello.

Questo vizio, peraltro, riguarderebbe anche il secondo motivo di ricorso, in tema di particolare tenuità del fatto, che sarebbe stato ignorato dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, occorre innanzitutto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Questa affermazione vale per i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno ed una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, e per i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.

4.1. Tale principio, peraltro, è stato poi ripreso — quasi alla lettera — dal recente d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), che ha introdotto nell'art. 581 cod. proc. pen. (Forma dell'impugnazione) il comma 1-bis, in forza del quale "L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione."

4.2. Tanto premesso, la Corte di appello - con adeguata valutazione in fatto che questo Collegio non è ammesso a sindacare - ha sottolineato che il primo motivo di gravame (con il quale si chiedeva la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di motivazione) si sviluppava su un piano di mera astrattezza, "attraverso un richiamo ad argomentazioni teoriche valide per qualsiasi uso senza alcun riferimento al caso concreto".

Di seguito, la sentenza ha richiamato i passaggi testuali dell'atto di appello, evidenziandone - con dato letterale - la palese genericità e la radicale assenza di riferimenti alla motivazione stesa dal primo Giudice; così, dunque, da giustificarne la dichiarazione di inammissibilità.

4.3. La Corte di appello, peraltro, ha in ogni caso contestato anche nel merito la dedotta carenza di motivazione, osservando che la sentenza del Tribunale aveva ripercorso il contenuto delle dichiarazioni testimoniali; aveva chiarito che la ricostruzione dei costi e dei ricavi era avvenuta sulla base di dati oggettivi documentali, provenienti dalle scritture contabili acquisite presso il consulente della società; aveva esposto le ragioni per le quali, dunque, non si era in presenza di una verifica presuntiva.

Ancora, la sentenza di appello ha riconosciuto genericità anche agli argomenti a sostegno della richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, evidenziando che non era stato illustrato alcun ragionamento - di merito o giuridico - che potesse sostenere l'estraneità del Mari alla condotta di reato.

L'impugnazione, infine, aveva prospettato solo in modo ipotetico che l'omessa dichiarazione potesse essere imputabile al commercialista, senza però fornire sul punto alcun argomento a sostegno.

4.3. In forza di tali elementi, peraltro neppure citati nel ricorso, la Corte di merito ha dunque confermato la (pacifica) mancata presentazione della dichiarazione da parte del Mari, evidenziando che il primo Giudice aveva descritto in modo inequivoco gli elementi a fondamento dell'accusa, a fronte dei quali, peraltro, l'imputato non aveva offerto alcuna spiegazione, né aveva provveduto ad un pagamento successivo di quanto dovuto; dal che, dunque, anche un chiaro elemento a sostegno del dolo di evasione.

4.4. Così richiamata la sentenza impugnata, il Collegio osserva allora la manifesta infondatezza della prima parte del ricorso, che si limita a rivendicare - peraltro, con genericità - la precisione degli argomenti a sostegno del gravame, senza riscontrare, invece, la piena aderenza della sentenza stessa alla più autorevole giurisprudenza di legittimità in tema di motivi di appello.

5. Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha sottolineato ancora la genericità del motivo, che, tra l'altro, trascurava che il Giudice di primo grado aveva determinato la pena nel minimo di legge.

Anche in ordine alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza si è poi adeguatamente espressa nei termini della palese genericità (mero richiamo all'importo complessivo dell'evasione e della misura del superamento della soglia), peraltro riscontrata anche da questo Collegio con la lettura del gravame.6.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/9/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15/3/2021 dal Tribunale di Vicenza, con la quale questi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza di norme processuali (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.). La Corte di appello avrebbe punito il gravame con la massima sanzione, sul presupposto della sua radicale genericità, senza, tuttavia, esaminare le eccezioni difensive sollevate quanto all'oggettiva carenza probatoria in punto di modalità di accertamento e di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'atto di appello, dunque, sarebbe risultato ampiamente argomentato, con chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con riguardo alla sentenza di primo grado. D'altronde, costituirebbe principio generale quello per cui l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti l'inammissibilità dell'appello. Questo vizio, peraltro, riguarderebbe anche il secondo motivo di ricorso, in tema di particolare tenuità del fatto, che sarebbe stato ignorato dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, occorre innanzitutto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Questa affermazione vale per i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno ed una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, e per i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. 4.1. Tale principio, peraltro, è stato poi ripreso — quasi alla lettera — dal recente d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), che ha introdotto nell'art. 581 cod. proc. pen. (Forma dell'impugnazione) il comma 1-bis, in forza del quale "L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione." 4.2. Tanto premesso, la Corte di appello - con adeguata valutazione in fatto che questo Collegio non è ammesso a sindacare - ha sottolineato che il primo motivo di gravame (con il quale si chiedeva la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di motivazione) si sviluppava su un piano di mera astrattezza, "attraverso un richiamo ad argomentazioni teoriche valide per qualsiasi uso senza alcun riferimento al caso concreto". Di seguito, la sentenza ha richiamato i passaggi testuali dell'atto di appello, evidenziandone - con dato letterale - la palese genericità e la radicale assenza di riferimenti alla motivazione stesa dal primo Giudice; così, dunque, da giustificarne la dichiarazione di inammissibilità. 4.3. La Corte di appello, peraltro, ha in ogni caso contestato anche nel merito la dedotta carenza di motivazione, osservando che la sentenza del Tribunale aveva ripercorso il contenuto delle dichiarazioni testimoniali; aveva chiarito che la ricostruzione dei costi e dei ricavi era avvenuta sulla base di dati oggettivi documentali, provenienti dalle scritture contabili acquisite presso il consulente della società; aveva esposto le ragioni per le quali, dunque, non si era in presenza di una verifica presuntiva. Ancora, la sentenza di appello ha riconosciuto genericità anche agli argomenti a sostegno della richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, evidenziando che non era stato illustrato alcun ragionamento - di merito o giuridico - che potesse sostenere l'estraneità del Mari alla condotta di reato. L'impugnazione, infine, aveva prospettato solo in modo ipotetico che l'omessa dichiarazione potesse essere imputabile al commercialista, senza però fornire sul punto alcun argomento a sostegno. 4.3. In forza di tali elementi, peraltro neppure citati nel ricorso, la Corte di merito ha dunque confermato la (pacifica) mancata presentazione della dichiarazione da parte del Mari, evidenziando che il primo Giudice aveva descritto in modo inequivoco gli elementi a fondamento dell'accusa, a fronte dei quali, peraltro, l'imputato non aveva offerto alcuna spiegazione, né aveva provveduto ad un pagamento successivo di quanto dovuto; dal che, dunque, anche un chiaro elemento a sostegno del dolo di evasione. 4.4. Così richiamata la sentenza impugnata, il Collegio osserva allora la manifesta infondatezza della prima parte del ricorso, che si limita a rivendicare - peraltro, con genericità - la precisione degli argomenti a sostegno del gravame, senza riscontrare, invece, la piena aderenza della sentenza stessa alla più autorevole giurisprudenza di legittimità in tema di motivi di appello. 5. Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha sottolineato ancora la genericità del motivo, che, tra l'altro, trascurava che il Giudice di primo grado aveva determinato la pena nel minimo di legge. Anche in ordine alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza si è poi adeguatamente espressa nei termini della palese genericità (mero richiamo all'importo complessivo dell'evasione e della misura del superamento della soglia), peraltro riscontrata anche da questo Collegio con la lettura del gravame.6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 32742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris