CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2019
Cassazione n. 35741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36302-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36302 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- Adunanza camerale del 17 maggio 2022 - Pres. Leone, rel. [OSCURATO:PERSONA] n. 45 proc. N. 36302/19 INPS (Parte ricorrente) c. [OSCURATO:PERSONA] et al. (Parte intimata) La corte d'appello di Milano, all'udienza del 7 novembre 2017, dichiarava l'interruzione del giudizio, promosso dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dante causa del sig. [OSCURATO:PERSONA], stante il decesso della medesima. L'INPS provvedeva a notificare il ricorso in riassunzione agli eredi dell'appellata ed esibiva in giudizio la relazione della notificazione al sig. Toscano, figlio della medesima, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con ordinanza dell'8 gennaio 2019 disponeva, tuttavia, la rinnovazione della notifica nei confronti del sig. Toscano, ritenendo non provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero. L'INPS non provvedeva alla rinnovazione della notifica, ma documentava alla seguente udienza la notificazione precedentemente effettuata in relazione alla quale il plico non era stato ritirato dal destinatario. Con provvedimento del 21 maggio 2019, la corte d'appello di Milano dichiarava estinto il giudizio per mancata rinnovaAione della notifica della riassunzione del processo interrotto. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS con un motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., che lamenta violazione degli artt. 156, 291 e 331 c.p.c., per esser stata ordinata la rinnovazione della notifica sebbene la notifica fosse stata regolare. Nella specie, si trattava di notifica effettuata all'estero (in [OSCURATO:PERSONA]) tramite il Consolato di Londra che si era avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico. L'assistito è rimasto intimato. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., veniva comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Il motivo è manifestamente fondato. In fatto, occorre premettere che è in atti la lettera del Consolato Generale d'Italia a Londra del 18 ottobre 2018, con la quale veniva restituito all'UNEP della corte d'appello di Milano l'atto giudiziario notificato a mezzo raccomandata, tramite le poste britanniche, precisando che il plico contenente l'atto giudiziario non era stato ritirato dal Sig. Toscano. In diritto, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9646 del 16/06/2003 (Rv. 564323 - 01) ha già precisato che l'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, disposto ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ., è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata, con la conseguenza che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., perché si discosta dal modello processuale (in quanto emesso al di fuori dalle ipotesi consentite) e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio), essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. Nel medesimo senso, Sez. L, Sentenza n. 16145 del 21/12/2001 (Rv. 551290 - 01), secondo la quale l'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., perché discostantesi del relativo modello processuale (in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite) e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio), essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze processuali della propria inottemperanza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto, in relazione a sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello per inottemperanza all'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto di impugnazione, ammissibile il ricorso per cassazione volto a dimostrare la ritualità dell'originaria notificazione, e perciò l'illegittimità dell'ordine di rinnovazione della stessa). Nella specie, la corte territoriale non si è attenuta al detto principio e non ha valutato se -alla luce del diritto applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato-, la notificazione in questione fosse regolare. Al riguardo, va tenuto presente altresì quanto insegnato da Cass. 22000 del 2018, secondo cui l'utilizzo del servizio postale mediante lettera raccomandata ed in conformità delle disposizioni dello Stato di destinazione è idonea ad una notifica valida per l'ordinamento italiano, senza possibilità di condizionare detta validità all'applicazione di eventuali ulteriori modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia di notifica a mezzo posta. La corte territoriale invece ha ordinato l'estinzione del giudizio senza accertare previamente se la notifica effettuata fosse valida o meno. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla medesima corte d'