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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47361/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 29/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in data 13/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HADDED Rami a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina e di lesioni personali, commessi a FIRENZE il 2/07/2020, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

HADDED propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., con riferimento alle lesioni personali; come secondo, il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; - come terzo, il vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione della pena.

Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti.

La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità: - ha escluso la tenuità del fatto quanto alle lesioni personali, facendo riferimento alla gravità in concreto della condotta, poiché la violenza è stata adoperata allo scopo di commettere la rapina; ha fatto riferimento ai precedenti penali e giudiziari, sussistenti per numero, gravità e specificità nonostante l'imputato avesse poco più di venti anni al momento del fatto, quali ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, e tali da precludere la prognosi di non reiterazione di illeciti penali, e quindi preclusivi della sospensione della pena.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iali • C-L)-f .[OSCURATO:PERSONA] i 3 Or DIC 20Z1 n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 29/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in data 13/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HADDED Rami a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina e di lesioni personali, commessi a FIRENZE il 2/07/2020, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. HADDED propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., con riferimento alle lesioni personali; come secondo, il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; - come terzo, il vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione della pena. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità: - ha escluso la tenuità del fatto quanto alle lesioni personali, facendo riferimento alla gravità in concreto della condotta, poiché la violenza è stata adoperata allo scopo di commettere la rapina; ha fatto riferimento ai precedenti penali e giudiziari, sussistenti per numero, gravità e specificità nonostante l'imputato avesse poco più di venti anni al momento del fatto, quali ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, e tali da precludere la prognosi di non reiterazione di illeciti penali, e quindi preclusivi della sospensione della pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iali • C-L)-f .[OSCURATO:PERSONA] i 3 Or DIC 20Z1 n.
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