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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 47445/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1.995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

Invero la Corte di appello riteneva che non vi fosse prova del risarcimento posto a fondamento dell'istanza di contenimento della sanzione irrogata, in quanto la dichiarazione prodotta dalla difesa - e non allegata al ricorso in violazione dell'onere di autosufficienza - non era rilevante al fine del riconoscimento dell'attenuante.

Del pari l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. non veniva concessa con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle prove raccolte in quanto le modalità complessive delle aggressioni predatorie ostavano al suo riconoscimento nonostante la modestia delle somme estorte (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1.995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Invero la Corte di appello riteneva che non vi fosse prova del risarcimento posto a fondamento dell'istanza di contenimento della sanzione irrogata, in quanto la dichiarazione prodotta dalla difesa - e non allegata al ricorso in violazione dell'onere di autosufficienza - non era rilevante al fine del riconoscimento dell'attenuante. Del pari l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. non veniva concessa con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle prove raccolte in quanto le modalità complessive delle aggressioni predatorie ostavano al suo riconoscimento nonostante la modestia delle somme estorte (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris