CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 31246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Bolzano;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Bolzano, provvedendo su concorde richiesta delle parti ex art. 444cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente – accusato dei delittiprevisti dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e dall’art. 23, terzo comma, legge18 aprile 1975, n. 110 – la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge per l’assenza dimotivazione.3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.4. La ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso propone motividiversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il ricorso non pone questioni di sussistenza del consenso, né di mancanza dicorrelazione tra richiesta e sentenza. La pena applicata su concorde richiesta delleparti non è illegale.La censura relativa alla mancanza di motivazione è dedotta in modo del tuttogenerico e risulta peraltro manifestamente infondata, avendo il Giudice dato contodelle risultanze di indagine, valorizzando quanto emerge dai verbali diperquisizione e sequestro; sicché la censura è inammissibile.5. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]