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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12740/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 29784-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2015/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per gli anni d'imposta compresi fra il 2005 e il 2011, sul ritenuto presupposto della qualità, in capo alla ricorrente, di erede del fratello in relazione al reddito di partecipazione da questi maturato quale socio di una società di cui era socio anche la contribuente ed un'altra persona; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che non vi è prova che la ricorrente, sorella del de cuius, ne abbia accettato l'eredità, accettazione che non può farsi discendere dalla sola circostanza che la ricorrente era comproprietaria di un immobile caduto in successione, pur in mancanza della redazione dell'inventario nei prescritti termini (art.485 cod. civ.).

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 485 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che in assenza della redazione dell'inventario e nel possesso dei beni ereditari la contribuente non potesse essere considerata erede.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Infatti, secondo questa Corte: Ric. 2020 n. 29784 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cass. n. 15690 del 2020); l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente (Cass. n. 22730 del 2021).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che non vi è prova che la ricorrente, sorella del de cuius, ne abbia accettato l'eredità, accettazione che non può farsi discendere dalla socla circostanza che la ricorrente era comproprietaria di un immobile caduto in successione, pur in mancanza della redazione dell'inventario nei prescritti termini - ha erroneamente ritenuto che il compossesso di un bene ereditario unitamente alla mancata redazione dell'inventario potesse escludere l'acquisto della qualità di erede e la coseguente responsabilità per i debiti ereditari, dal momento invece che gli eredi rispondono dei debiti tributari del de cuius in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. n. 22426 del 2014; Cass. n. 18451 del 2016) e del resto l'accettazione dell'eredità può anche avvenire tacitamente.

Ric. 2020 n. 29784 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2C'22. [OSCURATO:PERSONA] (Mocci LI i.t,n;m o [OSCURATO:PERSONA];r a orra Depositata in Ct ncelieria Ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 29784-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2015/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per gli anni d'imposta compresi fra il 2005 e il 2011, sul ritenuto presupposto della qualità, in capo alla ricorrente, di erede del fratello in relazione al reddito di partecipazione da questi maturato quale socio di una società di cui era socio anche la contribuente ed un'altra persona; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che non vi è prova che la ricorrente, sorella del de cuius, ne abbia accettato l'eredità, accettazione che non può farsi discendere dalla sola circostanza che la ricorrente era comproprietaria di un immobile caduto in successione, pur in mancanza della redazione dell'inventario nei prescritti termini (art.485 cod. civ.). Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 485 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che in assenza della redazione dell'inventario e nel possesso dei beni ereditari la contribuente non potesse essere considerata erede. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: Ric. 2020 n. 29784 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cass. n. 15690 del 2020); l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente (Cass. n. 22730 del 2021). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che non vi è prova che la ricorrente, sorella del de cuius, ne abbia accettato l'eredità, accettazione che non può farsi discendere dalla socla circostanza che la ricorrente era comproprietaria di un immobile caduto in successione, pur in mancanza della redazione dell'inventario nei prescritti termini - ha erroneamente ritenuto che il compossesso di un bene ereditario unitamente alla mancata redazione dell'inventario potesse escludere l'acquisto della qualità di erede e la coseguente responsabilità per i debiti ereditari, dal momento invece che gli eredi rispondono dei debiti tributari del de cuius in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. n. 22426 del 2014; Cass. n. 18451 del 2016) e del resto l'accettazione dell'eredità può anche avvenire tacitamente. Ric. 2020 n. 29784 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2C'22. [OSCURATO:PERSONA] (Mocci LI i.t,n;m o [OSCURATO:PERSONA];r a orra Depositata in Ct ncelieria Ogg