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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00800/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna rigettava il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avverso il decreto del 14/04/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna - eseguito in data 5.5.2020 -, con il quale era stato disposto, in relazione ai reati di cui agli artt.4 e 5 d.lgs. 74/2000 contestati ai capi A) e B) dell'imputazione provvisoria, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta sul denaro di pertinenza della predetta società e, in caso di incapienza del denaro sociale, alla confisca per equivalente sui beni ed il denaro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di attuale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen., 322-ter cod.pen. 12-bis d.lgs 74/2000.

Argomenta che era illegittimo il sequestro preventivo disposto in via diretta sulle somme eccedenti i saldi attivi rinvenute sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto le somme erano del tutte avulse nonché successive rispetto ai reati contestati; il Tribunale aveva riconosciuto ed accertato che le somme sequestrate erano state bonificate in data 10.04.2020, successivamente all'emissione del decreto di sequestro, ed erano relative a saldo della fattura n. 2 del 29/02/2020 emessa nei confronti della Deipel s.r.I.; nonostante la prova di estraneità delle somme al reato contestato, il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro, alla luce dei principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 10561/2014 e 31617/2015; invece, secondo una lettura costituzionalmente orientata del principio di diritto utilizzato dal Tribunale, per poter essere qualificato come profitto accrescitivo, cioè come disponibilità monetaria accresciuta in conseguenza del profitto del reato, deve assumere rilievo la prova che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituiscano un risparmio di spesa conseguito a seguito della commissione del reato tributario; richiama a supporto delle argomentazioni difensive la sentenza della Terza sezione penale della Cassazione n. 30414 del 17.05.2019 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 Motivi di ricorso sono infondati.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036; Sez. 3, n. 11836 del 04/07/2012, Bardazzi, Rv. 254737; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253480; più in generale, sulla riconducibilità al profitto del "risparmio di spesa", Sez.

U, n. 38343, n. 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117.

3. Le Sezioni Unite (Sez.

U n. 10561 del 30.01.2014, Gubert; Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci) hanno affermato che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere sempre qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato»; e si è precisato, a tal fine, che «ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica.

4. Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 42415/2021, nella quale si è affermato che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente; si è precisato, in particolare, che" la peculiare natura del "bene -denaro" costituente il prezzo o il profitto del reato conforma i tratti e la disciplina della confisca che lo abbia ad oggetto.

A tal fine , quale numerano fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è infatti ontologicamente e normativamente indifferente all'individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua autonoma confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto"; e si è affermato ancora che risultano irrilevanti le vicende che abbiano in ipotesi interessato la somma riveniente dal reato una volta che la tessa - intesa per sua natura quale massa monetaria fungibile- sia stata reperita nel patrimonio del reo al momento dell'esecuzione della misura ablativa o, se del caso, del prodromico vincolo cautelare; ed anche che "per il denaro, il nesso si pertinenzialità con il reato, non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio".

4. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto (cfr pag 11 e 12), rilevando che la società [OSCURATO:SOCIETA], della quale il ricorrente era legale rappresentante, aveva subito un accrescimento patrimoniale a seguito del risparmio di spesa generato dall'evasione fiscale per infedele dichiarazione delle annualità 2016 e 2017 e che tale accrescimento, costituendo profitto dei reati, legittimava il disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro di cui la società era in possesso al momento dell'esecuzione della misura cautelare reale.

5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna rigettava il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avverso il decreto del 14/04/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna - eseguito in data 5.5.2020 -, con il quale era stato disposto, in relazione ai reati di cui agli artt.4 e 5 d.lgs. 74/2000 contestati ai capi A) e B) dell'imputazione provvisoria, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta sul denaro di pertinenza della predetta società e, in caso di incapienza del denaro sociale, alla confisca per equivalente sui beni ed il denaro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di attuale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen., 322-ter cod.pen. 12-bis d.lgs 74/2000. Argomenta che era illegittimo il sequestro preventivo disposto in via diretta sulle somme eccedenti i saldi attivi rinvenute sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto le somme erano del tutte avulse nonché successive rispetto ai reati contestati; il Tribunale aveva riconosciuto ed accertato che le somme sequestrate erano state bonificate in data 10.04.2020, successivamente all'emissione del decreto di sequestro, ed erano relative a saldo della fattura n. 2 del 29/02/2020 emessa nei confronti della Deipel s.r.I.; nonostante la prova di estraneità delle somme al reato contestato, il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro, alla luce dei principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 10561/2014 e 31617/2015; invece, secondo una lettura costituzionalmente orientata del principio di diritto utilizzato dal Tribunale, per poter essere qualificato come profitto accrescitivo, cioè come disponibilità monetaria accresciuta in conseguenza del profitto del reato, deve assumere rilievo la prova che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituiscano un risparmio di spesa conseguito a seguito della commissione del reato tributario; richiama a supporto delle argomentazioni difensive la sentenza della Terza sezione penale della Cassazione n. 30414 del 17.05.2019 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 Motivi di ricorso sono infondati. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036; Sez. 3, n. 11836 del 04/07/2012, Bardazzi, Rv. 254737; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253480; più in generale, sulla riconducibilità al profitto del "risparmio di spesa", Sez. U, n. 38343, n. 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117. 3. Le Sezioni Unite (Sez. U n. 10561 del 30.01.2014, Gubert; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci) hanno affermato che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere sempre qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato»; e si è precisato, a tal fine, che «ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. 4. Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 42415/2021, nella quale si è affermato che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente; si è precisato, in particolare, che" la peculiare natura del "bene -denaro" costituente il prezzo o il profitto del reato conforma i tratti e la disciplina della confisca che lo abbia ad oggetto. A tal fine , quale numerano fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, esso è infatti ontologicamente e normativamente indifferente all'individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua autonoma confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto"; e si è affermato ancora che risultano irrilevanti le vicende che abbiano in ipotesi interessato la somma riveniente dal reato una volta che la tessa - intesa per sua natura quale massa monetaria fungibile- sia stata reperita nel patrimonio del reo al momento dell'esecuzione della misura ablativa o, se del caso, del prodromico vincolo cautelare; ed anche che "per il denaro, il nesso si pertinenzialità con il reato, non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio". 4. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto (cfr pag 11 e 12), rilevando che la società [OSCURATO:SOCIETA], della quale il ricorrente era legale rappresentante, aveva subito un accrescimento patrimoniale a seguito del risparmio di spesa generato dall'evasione fiscale per infedele dichiarazione delle annualità 2016 e 2017 e che tale accrescimento, costituendo profitto dei reati, legittimava il disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro di cui la società era in possesso al momento dell'esecuzione della misura cautelare reale. 5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
Decreto Cassazione n. 00800/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris