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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2023

ECLI:EU:T:2023:361
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0207_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2023 –

[OSCURATO:SOCIETA]/ECHA

(causa T‑207/21) ( 1 ) «REACH – Valutazione delle sostanze – Anidride esaidro-4-metilftalica – Decisione dell’ECHA che invita a effettuare una o più sperimentazioni supplementari – Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Errore di diritto»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Decisione con cui l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) chiede ulteriori informazioni nel contesto della valutazione di una sostanza – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA – Funzione della commissione di ricorso – Procedimento contradditorio – Intensità del controllo – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo di legittimità limitato all’esame di errori manifesti di valutazione – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 93) (v. punti 38, 83, 100)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Eccezione in relazione alla realizzazione di uno studio della tossicità per la riproduzione a titolo dell’allegato X – Sostanza cancerogena genotossica – Sostanza estremamente preoccupante con proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie che l’equiparano a una sostanza cancerogena, mutagena e tossica – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f), e allegato X, colonna 2, sezione 8.7.] (v. punti 48‑57)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Produzione di informazioni necessarie per la valutazione del fascicolo da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 63) (v. punti 63, 64)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Applicazione della colonna 2 della sezione 8.7 all’esame delle proposte di sperimentazioni e al controllo della conformità delle registrazioni – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 40 e 41) (v. punto 66)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Eccezione in relazione alla realizzazione di uno studio della tossicità per la riproduzione a titolo dell’allegato X – Portata dell’esame (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato X, colonna 2, sezione 8.7.) (v. punto 71)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Richiesta di realizzazione di uno studio di tossicità per la riproduzione su una generazione con l’estensione alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) – Particolari preoccupazioni in merito alla immunotossicità (per lo sviluppo) – Necessità di un certo grado di gravità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato X, colonna 2, sezione 8.7.3.) (v. punto 80)

7. Ricorso di annullamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo limitato agli errori manifesti, allo sviamento di potere e al superamento del potere discrezionale (Art. 263, TFUE) (v. punto 84)

8. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Principi – Principio di precauzione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 1, § 3) (v. punto 92)

9. Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Proporzionalità (Art. 5, § 4, TUE) (v. punto 105)

10. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 6) (v. punto 106)

11. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Protezione degli animali (Art. 13, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 13, § 1, e 25, § 1, e allegati da VII a X) (v. punti 107‑109) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 228 del 14.6.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0207_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2023 – [OSCURATO:SOCIETA]/ECHA (causa T‑207/21) ( 1 ) «REACH – Valutazione delle sostanze – Anidride esaidro-4-metilftalica – Decisione dell’ECHA che invita a effettuare una o più sperimentazioni supplementari – Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Errore di diritto» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Decisione con cui l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) chiede ulteriori informazioni nel contesto della valutazione di una sostanza – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA – Funzione della commissione di ricorso – Procedimento contradditorio – Intensità del controllo – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo di legittimità limitato all’esame di errori manifesti di valutazione – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 93) (v. punti 38, 83, 100) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Eccezione in relazione alla realizzazione di uno studio della tossicità per la riproduzione a titolo dell’allegato X – Sostanza cancerogena genotossica – Sostanza estremamente preoccupante con proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie che l’equiparano a una sostanza cancerogena, mutagena e tossica – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f), e allegato X, colonna 2, sezione 8.7.] (v. punti 48‑57) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Produzione di informazioni necessarie per la valutazione del fascicolo da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 63) (v. punti 63, 64) 4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Applicazione della colonna 2 della sezione 8.7 all’esame delle proposte di sperimentazioni e al controllo della conformità delle registrazioni – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 40 e 41) (v. punto 66) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Eccezione in relazione alla realizzazione di uno studio della tossicità per la riproduzione a titolo dell’allegato X – Portata dell’esame (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato X, colonna 2, sezione 8.7.) (v. punto 71) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Richiesta di realizzazione di uno studio di tossicità per la riproduzione su una generazione con l’estensione alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) – Particolari preoccupazioni in merito alla immunotossicità (per lo sviluppo) – Necessità di un certo grado di gravità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato X, colonna 2, sezione 8.7.3.) (v. punto 80) 7. Ricorso di annullamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo limitato agli errori manifesti, allo sviamento di potere e al superamento del potere discrezionale (Art. 263, TFUE) (v. punto 84) 8. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Principi – Principio di precauzione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 1, § 3) (v. punto 92) 9. Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Proporzionalità (Art. 5, § 4, TUE) (v. punto 105) 10. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 6) (v. punto 106) 11. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Protezione degli animali (Art. 13, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 13, § 1, e 25, § 1, e allegati da VII a X) (v. punti 107‑109) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 228 del 14.6.2021 .
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