Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2023
ECLI:EU:T:2023:361
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0207_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2023 –
[OSCURATO:SOCIETA]/ECHA
(causa T‑207/21) (
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)
«REACH – Valutazione delle sostanze – Anidride esaidro-4-metilftalica – Decisione dell’ECHA che invita a effettuare una o più sperimentazioni supplementari – Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Errore di diritto»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Decisione con cui l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) chiede ulteriori informazioni nel contesto della valutazione di una sostanza – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA – Funzione della commissione di ricorso – Procedimento contradditorio – Intensità del controllo – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo di legittimità limitato all’esame di errori manifesti di valutazione – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 93)
(v. punti 38, 83, 100)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Eccezione in relazione alla realizzazione di uno studio della tossicità per la riproduzione a titolo dell’allegato X – Sostanza cancerogena genotossica – Sostanza estremamente preoccupante con proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie che l’equiparano a una sostanza cancerogena, mutagena e tossica – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f), e allegato X, colonna 2, sezione 8.7.]
(v. punti 48‑57)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Produzione di informazioni necessarie per la valutazione del fascicolo da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 63)
(v. punti 63, 64)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Applicazione della colonna 2 della sezione 8.7 all’esame delle proposte di sperimentazioni e al controllo della conformità delle registrazioni – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 40 e 41)
(v. punto 66)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Eccezione in relazione alla realizzazione di uno studio della tossicità per la riproduzione a titolo dell’allegato X – Portata dell’esame
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato X, colonna 2, sezione 8.7.)
(v. punto 71)
6.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Requisiti in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate – Richiesta di realizzazione di uno studio di tossicità per la riproduzione su una generazione con l’estensione alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) – Particolari preoccupazioni in merito alla immunotossicità (per lo sviluppo) – Necessità di un certo grado di gravità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato X, colonna 2, sezione 8.7.3.)
(v. punto 80)
7.
Ricorso di annullamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo limitato agli errori manifesti, allo sviamento di potere e al superamento del potere discrezionale
(Art. 263, TFUE)
(v. punto 84)
8.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Principi – Principio di precauzione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 1, § 3)
(v. punto 92)
9.
Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Proporzionalità
(Art. 5, § 4, TUE)
(v. punto 105)
10.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 6)
(v. punto 106)
11.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Protezione degli animali
(Art. 13, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 13, § 1, e 25, § 1, e allegati da VII a X)
(v. punti 107‑109)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.
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GU C 228 del 14.6.2021
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