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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 20669/2026

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resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Anello Pasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarianiMatteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScarpettaCosimo e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonciani- controricorrenti ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.946/2024 depositatail 28/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe che deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 16408/2025Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 20669/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto che la originaria inammissibilità del ricorso principale determinala inefficacia del ricorso incidentale tardivo;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente- ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Antonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Anello Pasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarianiMatteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScarpettaCosimo e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonciani- controricorrenti ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.946/2024 depositatail 28/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe che deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 16408/2025Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 20669/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto che la originaria inammissibilità del ricorso principale determinala inefficacia del ricorso incidentale tardivo;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente- ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Antonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 20669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris