Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16144/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen.; - che per la cassazione della detta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore con due motivi, che denunciano vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine all'operata determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi sono affetti da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui essi sono affidati, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen.; - che per la cassazione della detta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore con due motivi, che denunciano vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine all'operata determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi sono affetti da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui essi sono affidati, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris