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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 46427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della disposta confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato di contrabbando, ai sensi dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 è inammissibile.

Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sicchè non può dolersi della mancata risposta ai motivi rinunciati.

In ogni caso, deve rilevarsi che la disposta confisca dei mezzi utilizzati per commettere il delitto di contrabbando (tre furgoni) risultano formalmente intestati ad una società di autonoleggio di cui l'imputato è amministratore, da cui in virtù del principio di immedesimazione, è stata esclusa la buona fede del terzo (società di autonoleggio) (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).

Dunque, la confisca obbligatoria è stata correttamente mantenuta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della disposta confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato di contrabbando, ai sensi dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 è inammissibile. Il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sicchè non può dolersi della mancata risposta ai motivi rinunciati. In ogni caso, deve rilevarsi che la disposta confisca dei mezzi utilizzati per commettere il delitto di contrabbando (tre furgoni) risultano formalmente intestati ad una società di autonoleggio di cui l'imputato è amministratore, da cui in virtù del principio di immedesimazione, è stata esclusa la buona fede del terzo (società di autonoleggio) (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado). Dunque, la confisca obbligatoria è stata correttamente mantenuta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46427/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris