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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 21376/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata: [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 ottobre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ordinaria e ha rigettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n.82, istanze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di Vicenza, in espiazione di pena detentiva, con suo termine attualmente fissato al 18/03/2042.

A ragione del provvedimento il Tribunale ha considerato che [OSCURATO:PERSONA], già appartenente al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Mondragone fino al suo arresto nel 2014, la cui ammissione al programma speciale di protezione si era avuta il 3/10/2018, non poteva allo stato ottenere il beneficio in applicazione dell'art. 16-nornes cit. - in base al quale, per le persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) sono concesse anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen. e agli artt. 30-ter e 47-ter Ord. pen. - poiché, valutato anche il lontano fine pena nonché ponderati tutti gli elementi acquisiti, non poteva esprimersi una prognosi favorevole all'istante, anche in termini di pericolosità sociale residua.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza sulla scorta di un unico, articolato motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 16-nonies cit. nonché la carenza e illogicità della motivazione nella valutazione delle risultanze acquisite, connotate da esiti contrastanti con quelli assunti dal Tribunale di sorveglianza.

In premessa, la difesa ha puntualizzato che nessuna domanda di detenzione domiciliare ordinaria era stata presentata.

Quanto, invece, alla detenzione domiciliare dall'ordinamento riservata ai collaboratori di giustizia, il ricorrente censura anzitutto il ragionamento espresso dal Tribunale per estrarre dal parere favorevole espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] e da quello egualmente positivo formulato dall'équipe di osservazione e trattamento elementi pregiudizievoli alla sua posizione, sulla scorta di un'illogica e carente serie di argomentazioni.

Si obietta, in particolare, che: la prognosi negativa in tema di pericolosità sociale costituisce l'esito di un metodo di valutazione soltanto presuntivo e della mancata analisi della globale condotta serbata dal detenuto; in specie, il richiamo alla gravità dei reati e all'entità della pena non integra un elemento sufficiente, in assenza di altri sintomi, a fondare la valutazione di attuale pericolosità, laddove i giudici di sorveglianza avrebbero dovuto analizzare la rilevata gravità delle pregresse condotte antigiuridiche in rapporto al decorso del tempo e agli accadimenti successivi, in considerazione del fatto che tali accadimenti erano stati seguiti da un lungo periodo detentivo tendente alla risocializzazione, da una proficua collaborazione con la giustizia, dalla conseguente interruzione del collegamento con la criminalità organizzata, dalla fruizione di diversi permessi premio nel corso di alcuni anni e da una condotta intramuraria conforme alle regole.

In merito all'affermata persistenza della pericolosità, inoltre, la difesa sottolinea che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori della stessa, mentre i giudici di sorveglianza si sono limitati ad assegnare rilievo dirimente alla caratura criminale del detenuto e al livello di pericolosità riconnesso alla precedente devianza, senza procedere alla valutazione complessiva dei succitati elementi positivi susseguitisi dal momento della maturazione della scelta collaborativa.

Si aggiunge che è illogico il riferimento operato nella motivazione del provvedimento impugnato all'entità e alla gravità delle pendenze processuali, giacché tale riferimento, da un lato, riguarda un dato che la legge non prevede come condizione di ammissibilità e, dall'altro, rimanda a reati contestati come commessi prima della scelta collaborativa, maturata da [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2014, e l'eventuale condanna in relazione ai quali non apporterebbe alcun aumento di pena, ex art. 78 cod. pen.; parimenti, la considerazione della pena da scontare non afferisce a un requisito di ammissione alla misura alternativa e non vale a incidere sul giudizio demandato ai giudici di sorveglianza.

La difesa, in questa prospettiva, critica il modo in cui il Tribunale di sorveglianza ha letto il parere della Direzione nazionale antimafia, estrapolando dal suo tessuto argomentativo il riferimento alla pericolosità residua, ma tralasciando gli elementi significativi espressi in quell'atto, in punto di abbandono da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle logiche criminali e dell'irrevocabile rescissione da parte sua dei legami con la criminalità organizzata.

Nemmeno avrebbe potuto annettersi rilievo, ad avviso del ricorrente, alla revoca degli arresti domiciliari nel 2014, poiché si trattava di una determinazione precedente alla sua scelta collaborativa, così come non avrebbe potuto rilevare il comportamento del 3.06.2019, in occasione del rientro da permesso premio, trattandosi di episodio non recente e non ritenuto tale da meritare l'attenzione da parte degli organi disciplinari; né era corretta la considerazione dell'epoca ritenuta recente di ammissione al programma di protezione, erroneamente riferita al 2018, atteso che la deliberazione di definitiva approvazione del programma di protezione rimontava al 25.11.2015.

Si è contestato - perché parimenti carente di riscontro - l'asserto di appartenenza ad ambienti malavitosi di suoi familiari, laddove la moglie e i figli di [OSCURATO:PERSONA] risultavano immuni da precedenti penali e pendenze processuali, così che il relativo domicilio aveva accolto il detenuto durante il godimento dei permessi premio riconosciutigli.

Sono sottoposti a censura da parte della difesa altresì: la notazione relativa alla mancanza di possibilità lavorative o risocializzanti, mancanza non costituente requisito per l'ottenimento della misura, oltre che determinata dal diniego di un ampliamento orario dei permessi premio all'uopo richiesto; l'atteggiamento ritenuto pretensivo della misura, tratto dalla formulazione di due pregresse istanze, ma in tempi non recenti, l'ultima essendo stata scrutinata dal Tribunale di sorveglianza il 13.01.2021.

Pure l'affermazione della mancata attenzione verso le vittime dei reati è contestata nel ricorso che richiama, in contrario, il contenuto delle relazioni di sintesi, asseverative del fatto che il detenuto continuava a riconoscere con franchezza i propri errori e a individuare le vittime dei suoi reati.

Infine, viene dal ricorrente criticata la valutazione compiuta dal Tribunale nel ritenere rilevante in senso ostativo alla concessione della detenzione domiciliare la conclusiva affermazione della mancanza del sicuro ravvedimento del condannato, tale criterio discretivo occorrendo per l'ottenimento della liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen., mentre per la misura alternativa chiesta avrebbe dovuto verificarsi la ragionevole probabilità del ravvedimento stesso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata osservando che essa soffre di affermazioni stereotipate, siccome non calibrate con riguardo al caso di specie, si avvale di riferimenti generici, quale quello alle appartenenze malavitose dei familiari del condannato, ha annesso rilievo a episodi antecedenti al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] si era determinato a collaborare, senza argomentare sulla loro persistente portata dimostrativa delle connotazioni negative dell'odierno collaboratore, così come ha annoverato fra gli elementi negativi alla condotta in sede di rientro da permesso premio, senza confrontarsi con l'esito liberatorio risultato dalla susseguente verifica compiuta dal direttore del carcere, non ha operato un'effettiva valutazione del parere espresso dalla Direzione nazionale antimafia e dalla relazione di sintesi degli organi penitenziari, favorevoli al detenuto, con le conseguenze inficianti anche la valutazione conclusiva dell'assenza di sicuro ravvedimento del detenuto.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha poi rassegnato una memoria con cui, condividendo le conclusioni dell'Autorità requirente, ha illustrato ulteriormente le ragioni dell'impugnazione evidenziando soprattutto l'irrilevanza dei riferimenti a quegli elementi indicati come negativi con espressioni, però, solo generiche e di stile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato nei sensi che seguono e vada, quindi, accolto.

2. Giova premettere che il ragionamento seguito nell'ordinanza ha condotto il Tribunale specializzato a esaminare nel merito la domanda di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 16-nonies cit., sola ritenuta proponibile, dal ricorrente, peraltro, indicata come unica prospettata.

In questa direzione i giudici di sorveglianza hanno rilevato che, rispetto all'epoca di presentazione dell'istanza, il fine pena relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] era mutato sensibilmente, dal 16/12/2028 alla suindicata, più lontana scadenza, per l'emissione di un nuovo cumulo, scaturente dal conseguimento dell'irrevocabilità di ulteriori sentenze di condanna a suo carico.

È stato poi considerato che la Direzione nazionale antimafia, richiamato il contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] con le sue dichiarazioni, aveva espresso parere favorevole alla concessione della chiesta misura alternativa ritenendo verosimilmente rescisso ogni suo legame con il contesto criminale di pregressa appartenenza e fortemente scemata la sua pericolosità sociale, e che le relazioni di sintesi esponevano un suo regolare comportamento carcerario, ad eccezione dell'ancora recente violazione del 3/06/2019, quando, al ritorno da un permesso premio, aveva fatto entrare in carcere alcuni dispositivi informatici destinati ad altro detenuto, pure se era intervenuto il susseguente provvedimento liberatorio da responsabilità emesso al riguardo dal direttore del carcere.

Questa essendo la base fattuale delibata, il Tribunale, valutando i dati raccolti, ha reputato ostative alla concessione della chiesta misura alternativa la prognosi ancora negativa e, comunque, non tranquillizzante in punto di pericolosità sociale e la mancanza di un sicuro ravvedimento, valutazione desunta in base ai seguenti elementi: l'entità delle pene oggetto delle condanne in esecuzione, la gravità dei reati commessi e la conseguente lontananza del termine dell'espiazione della pena detentiva; l'entità e la gravità delle pendenze, ancora in itinere; la revoca degli arresti domiciliari cautelati dal braccialetto elettronico avvenuta nel 2014, per la frequentazione di pregiudicati; il contesto familiare non scevro da appartenenze agli ambienti criminali; il comportamento censurabile tenuto all'esito del permesso premio; il rilievo della soltanto fortemente scemata, ma ancora sussistente pericolosità sociale e della soltanto verosimile rescissione dei legami con la criminalità organizzata; la mancanza di possibilità lavorative o risocializzanti; l'approvazione del programma di protezione in tempi ancora recenti, siccome avvenuta nel 2018; l'elemento dell'esclusiva concentrazione del detenuto su sé stesso e sul proprio nucleo familiare, senza l'espressione di riguardo alcuno per le numerosissime vittime delle sue condotte e senza la manifestazione di propositi di future riparazioni o risarcimenti; l'ottica pretensiva alla base della reiterazione delle medesime istanze di ammissione alla misura alternativa; l'ancora mancato requisito del necessario ravvedimento, il cui sicuro conseguimento avrebbe dovuto essere verificato alla stregua di segni esteriori e tangibili, non bastando l'intenzione di cambiare vita, con l'elisione dal proprio orizzonte della considerazione delle conseguenze del passato criminale in termini di danni arrecati ai singoli cittadini.

3. Si osserva, in via generale, che l'art. 16 -nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 stabilisce che nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47 -ter Ord. pen., sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 dello stesso d.l. o il procuratore nazionale antimafia.

La norma indicata, poi, qualifica il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non solo come documento che su richiesta dei giudici di sorveglianza deve essere allegato alla proposta o al parere formulati dal procuratore nazione antimafia e antiterrorismo (comma 2), ma soprattutto come elemento documentale la cui formazione è necessaria per l'ottenimento dei benefici penitenziari ivi considerati (comma 4: "Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole.

I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena").

In questa prospettiva, come si è ripetutamente precisato, i presupposti per la concessione dei benefici penitenziari in deroga, alla luce del contenuto del'art. 16-nonies cit., sono: a) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; b) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia; c) che il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante; d) che sussista il ravvedimento (nei sensi che si preciseranno) e non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; e) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall'art. 16-quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; f) che sia stato espiato almeno un quarto della pena inflitta o, qualora vi sia stata condanna all'ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena (per ogni riferimento, fra le recenti, Sez. 1, n. 7452 del 09/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 10677 del 10/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Si affianca alla situazione disciplinata nei sensi indicati quella, prevista dal comma 5 dell'art. 16-nonies cit., afferente al peculiare caso di chi si determini alla collaborazione dopo la condanna con riguardo a fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, caso nel quale i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, stesso d.l. (caso in relazione a cui si è affermato che i benefici penitenziari previsti dall'art. 16-nonies cit. sono concedibili anche per una collaborazione prestata in relazione a fatti cui il dichiarante sia estraneo, a condizione che sia stata emessa sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto di collaborazione e che questa abbia i caratteri di intrinseca attendibilità, di novità e di completezza, o per altri elementi appaia di notevole importanza ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 82 del 1991: Sez. 1, n. 13952 del 04/02/2015, Consoli, Rv. 263078).

In ogni caso, la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici, pur potendo essere concessi a detti soggetti anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47 -ter Ord. pen., postulano che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla personalità del condannato, onde verificare i presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 10587 del 20/12/2022, dep. 2023, Mastrosimone, non mass.; Sez. 1, n. 665 del 28/01/2000, Tibaldi, Rv. 215495 - 01; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185 - 01).

Sempre in linea generale, appare rilevante evidenziare, con particolare riguardo alla verifica relativa al requisito del ravvedimento, che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, tale requisito non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01).

A fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall'art. 176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall'art. 16- nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridetta disposizione, non si dubita che il concetto di ravvedimento sia lo stesso, non essendovi ragione per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso attribuire a un termine così centrale nella verifica dell'emenda un significato differente.

Si è, tuttavia, specificato (v.

Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) che diverso si palesa il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della 51 collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257671 - 01); viceversa, per la concessione della liberazione condizionale, occorre il riscontro del "sicuro" ravvedimento, in termini di certezza: quindi, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto, come si è già evidenziato, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 -01).

4. Posto quanto precede, deve rilevarsi che alcune delle proposizioni sviluppate nel provvedimento impugnato non si rivelano in linea con i principi citati e con gli altri regolatori dell'istituto adeguato e, per la loro intrinseca portata, incrinano la, pur articolata, motivazione resa.

4.1. È anzitutto il punto di diritto richiamato da ultimo che non riscontra, nella motivazione dell'ordinanza in disamina, una retta applicazione, dal momento che il Tribunale di sorveglianza ha compiuto le sue valutazioni al fine di pervenire alla dimostrazione del sicuro ravvedimento dell'istanza, laddove ai fini della concessione della misura, ossia la detenzione domiciliare ex art. 16-nonies cit., la prospettiva da privilegiare era quella della verifica del raggiungimento della ragionevole probabilità del ravvedimento da parte di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Inoltre, l'iter logico del provvedimento non risulta univoco in merito all'epoca di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al programma speciale di protezione, posto che il documento del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione valutato, come allegato dal ricorrente per l'autosufficienza, in relazione alla dedotta, più datata decorrenza rispetto a quella indicata dal Tribunale nel 2018, lascia evincere che la [OSCURATO:PERSONA] nella seduta del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva definito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il programma speciale di protezione, sebbene non si esprima quanto all'epoca di approvazione del programma definitivo.

Resta, comunque, assodato che dal 2014 il condannato presta attività collaborativa e per valutarne la durata, oltre che la portata, il Tribunale di sorveglianza - pur avendo il potere-dovere, al lume della disposizione applicata, di acquisirli - non consta abbia acquisito gli atti relativi alla sua collaborazione.

4.3. Sotto altro aspetto, occorre osservare che alcuni riferimenti a fattori valutati in senso negativo si sono risolti, nella motivazione resa, in affermazioni non più che generiche: così è a dirsi per il riferimento al contesto familiare indicato come non scevro da appartenenza ad ambienti malavitosi, senza la precisazione dell'identificazione dei familiari e degli ambienti criminali a cui i giudici hanno inteso riferirsi, nonché dei dati di polizia e giudiziari fondanti la corrispondente affermazione; così deve reputarsi anche in ordine al rilievo annesso alla revoca degli arresti domiciliari risalente all'anno 2014, senza correlare in modo concreto il fatto al momento di adesione di [OSCURATO:PERSONA] al percorso collaborativo; ulteriormente, non è stato chiarito il motivo per il quale, pur essendo stato escluso - per quanto si evince dal provvedimento - ogni rilievo disciplinare all'episodio del 2019, relativo al comportamento serbato dal detenuto in occasione del rientro da un permesso premio, quali elementi concreti siano emersi per determinarne la rilevanza negativa in punto di valutazione del grado di adesione del condannato al complessivo percorso risocializzante.

4.4. Ancora, una volta che risulti e si confermi rispettato il quantum di pena minimo necessario per accedere ai benefici di cui all'art. 16-nonies cit., si deve rilevare che sia la considerazione della pena ancora da scontare (Sez. 1, n. 552 del 09/12/2021, dep. 2022, Munafò, non mass.; Sez. 1, n. 38368 del 10/09/2021, Caruana, non mass.), sia quella delle restanti pendenze processuali (Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.) integrano elementi valutativi che non possono assurgere direttamente a condizioni ostative della concessione della misura, in quanto si tratta di fattori che non sono previsti come tali dalla citata legge.

4.5. Per altro verso, in merito al mancato interessamento inerente alla sfera delle vittime, il risarcimento non costituisce presupposto della concessione delle misure alternative al collaboratore, ma il suo atteggiamento rispetto alla sfera delle vittime può costituire un indicatore di interesse (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01): in sostanza, esso, unitamente agli altri indici di valutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio, può concorrere ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato, inteso nel senso già precisato.

Tuttavia, anche di tale aspetto aveva tenuto conto il gruppo di osservazione che aveva formulato parere favorevole alla misura alternativa, esposta e commentata dai giudici di sorveglianza, così come favorevole era stato il parere della Direzione nazionale antimafia: e - come ha segnalato il ricorrente (con il riferimento alla relazione di sintesi del 6.10.2022, pure acclusa per l'autosufficienza) - si era dato atto della sua attività protesa al riconoscimento delle proprie responsabilità e all'individuazione delle vittime dei propri reati con la conferma della presa di distanza delle scelte devianti che li avevano determinati; indicazioni che potevano essere reputate sufficienti o meno allo scopo, ma che avrebbero dovuto formare oggetto di ponderazione comparativa.

5. Assodato quanto precede, si deve allora ritenere emerso il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, dal momento che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo ricevuto valutazioni sostanzialmente positive per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], per come esse sono state ripetutamente formulate dal gruppo di osservazione, ed avendo preso atto del parere espresso in senso favorevole all'ammissione del condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ha ascritto valenza ostativa all'attuale concessione della misura a una serie di elementi, alcuni dei quali, partitamente citati in precedenza, sono stati, però, trattati nel modo inadeguato o contraddittorio pure evidenziato, per poi approdare all'enunciazione del mancato riscontro del requisito del ravvedimento, indagato, a sua volta, secondo lo standard improprio pure precisato.

I giudici di sorveglianza, quindi, senza svolgere le necessarie precisazioni per individuare in concreto gli elementi di residua pericolosità del condannato, si sono attestati su di un esito di segno negativo non correlabile in modo piano al ricordato elenco di dati, una volta che alcuni di questi dati non sono stati dimostrati come rilevanti (e fra gli stessi va inserito il criticato atteggiamento pretensivo, nemmeno determinante se esso si è risolto nell'esercizio della facoltà di proporre di nuovo l'istanza sfavorevolmente valutata in precedenza, siccome basata sui risultati conseguiti dal condannato con l'ulteriore percorso trattamentale), con la conseguente necessità del loro complessivo riesame depurato dalle criticità rilevate.

Nella complessiva opera di ponderazione, avrebbe dovuto, inoltre, considerarsi - e, se del caso, spiegare la ragione della sua portata ancora subvalente - l'acquisita circostanza che [OSCURATO:PERSONA], da tempo non minimo, ha fruito di svariati permessi premio mantenendo una regolare, al di là della valutazione dell'episodio trattato in precedenza: condotta valorizzata dagli operatori sociali quale riscontro al percorso di revisione critica e di progressivo ravvedimento risultante dall'osservazione intramuraria, condotta ex art. 80 Ord. pen.

L'esito censurato non appare, infine, essere stato posto in chiaro rapporto con il livello del contributo collaborativo fornito da [OSCURATO:PERSONA], quale che esso sia stato, laddove "l'importanza della collaborazione" costituisce (ex art. 16-nonies, comma 4, cit.) uno dei criteri che la norma oggetto di applicazione esplicitamente indica quale parametro di valutazione: è, d'altronde, conseguente ritenere che lo spessore e gli effetti della scelta collaborativa - ove rinvengano nel percorso trattamentale intrapreso dal condannato la seria conferma della stessa come unica possibilità sulla quale fondare una progettualità futura di vita emendata dalla devianza - integrino un concreto fattore da considerare nella complessiva ponderazione demandata ai giudici di sorveglianza per la valutazione di meritevolezza in merito alla chiesta misura alternativa.

6. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in dipendenza delle rilevate carenze motivazionali nella verifica delle condizioni legittimanti la detenzione domiciliare regolata dall'art. 16-nonies c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 ottobre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ordinaria e ha rigettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n.82, istanze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di Vicenza, in espiazione di pena detentiva, con suo termine attualmente fissato al 18/03/2042. A ragione del provvedimento il Tribunale ha considerato che [OSCURATO:PERSONA], già appartenente al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Mondragone fino al suo arresto nel 2014, la cui ammissione al programma speciale di protezione si era avuta il 3/10/2018, non poteva allo stato ottenere il beneficio in applicazione dell'art. 16-nornes cit. - in base al quale, per le persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) sono concesse anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen. e agli artt. 30-ter e 47-ter Ord. pen. - poiché, valutato anche il lontano fine pena nonché ponderati tutti gli elementi acquisiti, non poteva esprimersi una prognosi favorevole all'istante, anche in termini di pericolosità sociale residua. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza sulla scorta di un unico, articolato motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 16-nonies cit. nonché la carenza e illogicità della motivazione nella valutazione delle risultanze acquisite, connotate da esiti contrastanti con quelli assunti dal Tribunale di sorveglianza. In premessa, la difesa ha puntualizzato che nessuna domanda di detenzione domiciliare ordinaria era stata presentata. Quanto, invece, alla detenzione domiciliare dall'ordinamento riservata ai collaboratori di giustizia, il ricorrente censura anzitutto il ragionamento espresso dal Tribunale per estrarre dal parere favorevole espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] e da quello egualmente positivo formulato dall'équipe di osservazione e trattamento elementi pregiudizievoli alla sua posizione, sulla scorta di un'illogica e carente serie di argomentazioni. Si obietta, in particolare, che: la prognosi negativa in tema di pericolosità sociale costituisce l'esito di un metodo di valutazione soltanto presuntivo e della mancata analisi della globale condotta serbata dal detenuto; in specie, il richiamo alla gravità dei reati e all'entità della pena non integra un elemento sufficiente, in assenza di altri sintomi, a fondare la valutazione di attuale pericolosità, laddove i giudici di sorveglianza avrebbero dovuto analizzare la rilevata gravità delle pregresse condotte antigiuridiche in rapporto al decorso del tempo e agli accadimenti successivi, in considerazione del fatto che tali accadimenti erano stati seguiti da un lungo periodo detentivo tendente alla risocializzazione, da una proficua collaborazione con la giustizia, dalla conseguente interruzione del collegamento con la criminalità organizzata, dalla fruizione di diversi permessi premio nel corso di alcuni anni e da una condotta intramuraria conforme alle regole. In merito all'affermata persistenza della pericolosità, inoltre, la difesa sottolinea che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori della stessa, mentre i giudici di sorveglianza si sono limitati ad assegnare rilievo dirimente alla caratura criminale del detenuto e al livello di pericolosità riconnesso alla precedente devianza, senza procedere alla valutazione complessiva dei succitati elementi positivi susseguitisi dal momento della maturazione della scelta collaborativa. Si aggiunge che è illogico il riferimento operato nella motivazione del provvedimento impugnato all'entità e alla gravità delle pendenze processuali, giacché tale riferimento, da un lato, riguarda un dato che la legge non prevede come condizione di ammissibilità e, dall'altro, rimanda a reati contestati come commessi prima della scelta collaborativa, maturata da [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2014, e l'eventuale condanna in relazione ai quali non apporterebbe alcun aumento di pena, ex art. 78 cod. pen.; parimenti, la considerazione della pena da scontare non afferisce a un requisito di ammissione alla misura alternativa e non vale a incidere sul giudizio demandato ai giudici di sorveglianza. La difesa, in questa prospettiva, critica il modo in cui il Tribunale di sorveglianza ha letto il parere della Direzione nazionale antimafia, estrapolando dal suo tessuto argomentativo il riferimento alla pericolosità residua, ma tralasciando gli elementi significativi espressi in quell'atto, in punto di abbandono da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle logiche criminali e dell'irrevocabile rescissione da parte sua dei legami con la criminalità organizzata. Nemmeno avrebbe potuto annettersi rilievo, ad avviso del ricorrente, alla revoca degli arresti domiciliari nel 2014, poiché si trattava di una determinazione precedente alla sua scelta collaborativa, così come non avrebbe potuto rilevare il comportamento del 3.06.2019, in occasione del rientro da permesso premio, trattandosi di episodio non recente e non ritenuto tale da meritare l'attenzione da parte degli organi disciplinari; né era corretta la considerazione dell'epoca ritenuta recente di ammissione al programma di protezione, erroneamente riferita al 2018, atteso che la deliberazione di definitiva approvazione del programma di protezione rimontava al 25.11.2015. Si è contestato - perché parimenti carente di riscontro - l'asserto di appartenenza ad ambienti malavitosi di suoi familiari, laddove la moglie e i figli di [OSCURATO:PERSONA] risultavano immuni da precedenti penali e pendenze processuali, così che il relativo domicilio aveva accolto il detenuto durante il godimento dei permessi premio riconosciutigli. Sono sottoposti a censura da parte della difesa altresì: la notazione relativa alla mancanza di possibilità lavorative o risocializzanti, mancanza non costituente requisito per l'ottenimento della misura, oltre che determinata dal diniego di un ampliamento orario dei permessi premio all'uopo richiesto; l'atteggiamento ritenuto pretensivo della misura, tratto dalla formulazione di due pregresse istanze, ma in tempi non recenti, l'ultima essendo stata scrutinata dal Tribunale di sorveglianza il 13.01.2021. Pure l'affermazione della mancata attenzione verso le vittime dei reati è contestata nel ricorso che richiama, in contrario, il contenuto delle relazioni di sintesi, asseverative del fatto che il detenuto continuava a riconoscere con franchezza i propri errori e a individuare le vittime dei suoi reati. Infine, viene dal ricorrente criticata la valutazione compiuta dal Tribunale nel ritenere rilevante in senso ostativo alla concessione della detenzione domiciliare la conclusiva affermazione della mancanza del sicuro ravvedimento del condannato, tale criterio discretivo occorrendo per l'ottenimento della liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen., mentre per la misura alternativa chiesta avrebbe dovuto verificarsi la ragionevole probabilità del ravvedimento stesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata osservando che essa soffre di affermazioni stereotipate, siccome non calibrate con riguardo al caso di specie, si avvale di riferimenti generici, quale quello alle appartenenze malavitose dei familiari del condannato, ha annesso rilievo a episodi antecedenti al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] si era determinato a collaborare, senza argomentare sulla loro persistente portata dimostrativa delle connotazioni negative dell'odierno collaboratore, così come ha annoverato fra gli elementi negativi alla condotta in sede di rientro da permesso premio, senza confrontarsi con l'esito liberatorio risultato dalla susseguente verifica compiuta dal direttore del carcere, non ha operato un'effettiva valutazione del parere espresso dalla Direzione nazionale antimafia e dalla relazione di sintesi degli organi penitenziari, favorevoli al detenuto, con le conseguenze inficianti anche la valutazione conclusiva dell'assenza di sicuro ravvedimento del detenuto. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha poi rassegnato una memoria con cui, condividendo le conclusioni dell'Autorità requirente, ha illustrato ulteriormente le ragioni dell'impugnazione evidenziando soprattutto l'irrilevanza dei riferimenti a quegli elementi indicati come negativi con espressioni, però, solo generiche e di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato nei sensi che seguono e vada, quindi, accolto. 2. Giova premettere che il ragionamento seguito nell'ordinanza ha condotto il Tribunale specializzato a esaminare nel merito la domanda di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 16-nonies cit., sola ritenuta proponibile, dal ricorrente, peraltro, indicata come unica prospettata. In questa direzione i giudici di sorveglianza hanno rilevato che, rispetto all'epoca di presentazione dell'istanza, il fine pena relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] era mutato sensibilmente, dal 16/12/2028 alla suindicata, più lontana scadenza, per l'emissione di un nuovo cumulo, scaturente dal conseguimento dell'irrevocabilità di ulteriori sentenze di condanna a suo carico. È stato poi considerato che la Direzione nazionale antimafia, richiamato il contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] con le sue dichiarazioni, aveva espresso parere favorevole alla concessione della chiesta misura alternativa ritenendo verosimilmente rescisso ogni suo legame con il contesto criminale di pregressa appartenenza e fortemente scemata la sua pericolosità sociale, e che le relazioni di sintesi esponevano un suo regolare comportamento carcerario, ad eccezione dell'ancora recente violazione del 3/06/2019, quando, al ritorno da un permesso premio, aveva fatto entrare in carcere alcuni dispositivi informatici destinati ad altro detenuto, pure se era intervenuto il susseguente provvedimento liberatorio da responsabilità emesso al riguardo dal direttore del carcere. Questa essendo la base fattuale delibata, il Tribunale, valutando i dati raccolti, ha reputato ostative alla concessione della chiesta misura alternativa la prognosi ancora negativa e, comunque, non tranquillizzante in punto di pericolosità sociale e la mancanza di un sicuro ravvedimento, valutazione desunta in base ai seguenti elementi: l'entità delle pene oggetto delle condanne in esecuzione, la gravità dei reati commessi e la conseguente lontananza del termine dell'espiazione della pena detentiva; l'entità e la gravità delle pendenze, ancora in itinere; la revoca degli arresti domiciliari cautelati dal braccialetto elettronico avvenuta nel 2014, per la frequentazione di pregiudicati; il contesto familiare non scevro da appartenenze agli ambienti criminali; il comportamento censurabile tenuto all'esito del permesso premio; il rilievo della soltanto fortemente scemata, ma ancora sussistente pericolosità sociale e della soltanto verosimile rescissione dei legami con la criminalità organizzata; la mancanza di possibilità lavorative o risocializzanti; l'approvazione del programma di protezione in tempi ancora recenti, siccome avvenuta nel 2018; l'elemento dell'esclusiva concentrazione del detenuto su sé stesso e sul proprio nucleo familiare, senza l'espressione di riguardo alcuno per le numerosissime vittime delle sue condotte e senza la manifestazione di propositi di future riparazioni o risarcimenti; l'ottica pretensiva alla base della reiterazione delle medesime istanze di ammissione alla misura alternativa; l'ancora mancato requisito del necessario ravvedimento, il cui sicuro conseguimento avrebbe dovuto essere verificato alla stregua di segni esteriori e tangibili, non bastando l'intenzione di cambiare vita, con l'elisione dal proprio orizzonte della considerazione delle conseguenze del passato criminale in termini di danni arrecati ai singoli cittadini. 3. Si osserva, in via generale, che l'art. 16 -nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 stabilisce che nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47 -ter Ord. pen., sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 dello stesso d.l. o il procuratore nazionale antimafia. La norma indicata, poi, qualifica il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non solo come documento che su richiesta dei giudici di sorveglianza deve essere allegato alla proposta o al parere formulati dal procuratore nazione antimafia e antiterrorismo (comma 2), ma soprattutto come elemento documentale la cui formazione è necessaria per l'ottenimento dei benefici penitenziari ivi considerati (comma 4: "Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena"). In questa prospettiva, come si è ripetutamente precisato, i presupposti per la concessione dei benefici penitenziari in deroga, alla luce del contenuto del'art. 16-nonies cit., sono: a) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; b) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia; c) che il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante; d) che sussista il ravvedimento (nei sensi che si preciseranno) e non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; e) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall'art. 16-quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; f) che sia stato espiato almeno un quarto della pena inflitta o, qualora vi sia stata condanna all'ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena (per ogni riferimento, fra le recenti, Sez. 1, n. 7452 del 09/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 10677 del 10/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Si affianca alla situazione disciplinata nei sensi indicati quella, prevista dal comma 5 dell'art. 16-nonies cit., afferente al peculiare caso di chi si determini alla collaborazione dopo la condanna con riguardo a fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, caso nel quale i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, stesso d.l. (caso in relazione a cui si è affermato che i benefici penitenziari previsti dall'art. 16-nonies cit. sono concedibili anche per una collaborazione prestata in relazione a fatti cui il dichiarante sia estraneo, a condizione che sia stata emessa sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto di collaborazione e che questa abbia i caratteri di intrinseca attendibilità, di novità e di completezza, o per altri elementi appaia di notevole importanza ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 82 del 1991: Sez. 1, n. 13952 del 04/02/2015, Consoli, Rv. 263078). In ogni caso, la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici, pur potendo essere concessi a detti soggetti anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47 -ter Ord. pen., postulano che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla personalità del condannato, onde verificare i presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 10587 del 20/12/2022, dep. 2023, Mastrosimone, non mass.; Sez. 1, n. 665 del 28/01/2000, Tibaldi, Rv. 215495 - 01; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185 - 01). Sempre in linea generale, appare rilevante evidenziare, con particolare riguardo alla verifica relativa al requisito del ravvedimento, che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, tale requisito non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01). A fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall'art. 176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall'art. 16- nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridetta disposizione, non si dubita che il concetto di ravvedimento sia lo stesso, non essendovi ragione per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso attribuire a un termine così centrale nella verifica dell'emenda un significato differente. Si è, tuttavia, specificato (v. Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) che diverso si palesa il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della 51 collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257671 - 01); viceversa, per la concessione della liberazione condizionale, occorre il riscontro del "sicuro" ravvedimento, in termini di certezza: quindi, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto, come si è già evidenziato, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 -01). 4. Posto quanto precede, deve rilevarsi che alcune delle proposizioni sviluppate nel provvedimento impugnato non si rivelano in linea con i principi citati e con gli altri regolatori dell'istituto adeguato e, per la loro intrinseca portata, incrinano la, pur articolata, motivazione resa. 4.1. È anzitutto il punto di diritto richiamato da ultimo che non riscontra, nella motivazione dell'ordinanza in disamina, una retta applicazione, dal momento che il Tribunale di sorveglianza ha compiuto le sue valutazioni al fine di pervenire alla dimostrazione del sicuro ravvedimento dell'istanza, laddove ai fini della concessione della misura, ossia la detenzione domiciliare ex art. 16-nonies cit., la prospettiva da privilegiare era quella della verifica del raggiungimento della ragionevole probabilità del ravvedimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Inoltre, l'iter logico del provvedimento non risulta univoco in merito all'epoca di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al programma speciale di protezione, posto che il documento del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione valutato, come allegato dal ricorrente per l'autosufficienza, in relazione alla dedotta, più datata decorrenza rispetto a quella indicata dal Tribunale nel 2018, lascia evincere che la [OSCURATO:PERSONA] nella seduta del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva definito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il programma speciale di protezione, sebbene non si esprima quanto all'epoca di approvazione del programma definitivo. Resta, comunque, assodato che dal 2014 il condannato presta attività collaborativa e per valutarne la durata, oltre che la portata, il Tribunale di sorveglianza - pur avendo il potere-dovere, al lume della disposizione applicata, di acquisirli - non consta abbia acquisito gli atti relativi alla sua collaborazione. 4.3. Sotto altro aspetto, occorre osservare che alcuni riferimenti a fattori valutati in senso negativo si sono risolti, nella motivazione resa, in affermazioni non più che generiche: così è a dirsi per il riferimento al contesto familiare indicato come non scevro da appartenenza ad ambienti malavitosi, senza la precisazione dell'identificazione dei familiari e degli ambienti criminali a cui i giudici hanno inteso riferirsi, nonché dei dati di polizia e giudiziari fondanti la corrispondente affermazione; così deve reputarsi anche in ordine al rilievo annesso alla revoca degli arresti domiciliari risalente all'anno 2014, senza correlare in modo concreto il fatto al momento di adesione di [OSCURATO:PERSONA] al percorso collaborativo; ulteriormente, non è stato chiarito il motivo per il quale, pur essendo stato escluso - per quanto si evince dal provvedimento - ogni rilievo disciplinare all'episodio del 2019, relativo al comportamento serbato dal detenuto in occasione del rientro da un permesso premio, quali elementi concreti siano emersi per determinarne la rilevanza negativa in punto di valutazione del grado di adesione del condannato al complessivo percorso risocializzante. 4.4. Ancora, una volta che risulti e si confermi rispettato il quantum di pena minimo necessario per accedere ai benefici di cui all'art. 16-nonies cit., si deve rilevare che sia la considerazione della pena ancora da scontare (Sez. 1, n. 552 del 09/12/2021, dep. 2022, Munafò, non mass.; Sez. 1, n. 38368 del 10/09/2021, Caruana, non mass.), sia quella delle restanti pendenze processuali (Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.) integrano elementi valutativi che non possono assurgere direttamente a condizioni ostative della concessione della misura, in quanto si tratta di fattori che non sono previsti come tali dalla citata legge. 4.5. Per altro verso, in merito al mancato interessamento inerente alla sfera delle vittime, il risarcimento non costituisce presupposto della concessione delle misure alternative al collaboratore, ma il suo atteggiamento rispetto alla sfera delle vittime può costituire un indicatore di interesse (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01): in sostanza, esso, unitamente agli altri indici di valutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio, può concorrere ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato, inteso nel senso già precisato. Tuttavia, anche di tale aspetto aveva tenuto conto il gruppo di osservazione che aveva formulato parere favorevole alla misura alternativa, esposta e commentata dai giudici di sorveglianza, così come favorevole era stato il parere della Direzione nazionale antimafia: e - come ha segnalato il ricorrente (con il riferimento alla relazione di sintesi del 6.10.2022, pure acclusa per l'autosufficienza) - si era dato atto della sua attività protesa al riconoscimento delle proprie responsabilità e all'individuazione delle vittime dei propri reati con la conferma della presa di distanza delle scelte devianti che li avevano determinati; indicazioni che potevano essere reputate sufficienti o meno allo scopo, ma che avrebbero dovuto formare oggetto di ponderazione comparativa. 5. Assodato quanto precede, si deve allora ritenere emerso il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, dal momento che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo ricevuto valutazioni sostanzialmente positive per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], per come esse sono state ripetutamente formulate dal gruppo di osservazione, ed avendo preso atto del parere espresso in senso favorevole all'ammissione del condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ha ascritto valenza ostativa all'attuale concessione della misura a una serie di elementi, alcuni dei quali, partitamente citati in precedenza, sono stati, però, trattati nel modo inadeguato o contraddittorio pure evidenziato, per poi approdare all'enunciazione del mancato riscontro del requisito del ravvedimento, indagato, a sua volta, secondo lo standard improprio pure precisato. I giudici di sorveglianza, quindi, senza svolgere le necessarie precisazioni per individuare in concreto gli elementi di residua pericolosità del condannato, si sono attestati su di un esito di segno negativo non correlabile in modo piano al ricordato elenco di dati, una volta che alcuni di questi dati non sono stati dimostrati come rilevanti (e fra gli stessi va inserito il criticato atteggiamento pretensivo, nemmeno determinante se esso si è risolto nell'esercizio della facoltà di proporre di nuovo l'istanza sfavorevolmente valutata in precedenza, siccome basata sui risultati conseguiti dal condannato con l'ulteriore percorso trattamentale), con la conseguente necessità del loro complessivo riesame depurato dalle criticità rilevate. Nella complessiva opera di ponderazione, avrebbe dovuto, inoltre, considerarsi - e, se del caso, spiegare la ragione della sua portata ancora subvalente - l'acquisita circostanza che [OSCURATO:PERSONA], da tempo non minimo, ha fruito di svariati permessi premio mantenendo una regolare, al di là della valutazione dell'episodio trattato in precedenza: condotta valorizzata dagli operatori sociali quale riscontro al percorso di revisione critica e di progressivo ravvedimento risultante dall'osservazione intramuraria, condotta ex art. 80 Ord. pen. L'esito censurato non appare, infine, essere stato posto in chiaro rapporto con il livello del contributo collaborativo fornito da [OSCURATO:PERSONA], quale che esso sia stato, laddove "l'importanza della collaborazione" costituisce (ex art. 16-nonies, comma 4, cit.) uno dei criteri che la norma oggetto di applicazione esplicitamente indica quale parametro di valutazione: è, d'altronde, conseguente ritenere che lo spessore e gli effetti della scelta collaborativa - ove rinvengano nel percorso trattamentale intrapreso dal condannato la seria conferma della stessa come unica possibilità sulla quale fondare una progettualità futura di vita emendata dalla devianza - integrino un concreto fattore da considerare nella complessiva ponderazione demandata ai giudici di sorveglianza per la valutazione di meritevolezza in merito alla chiesta misura alternativa. 6. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in dipendenza delle rilevate carenze motivazionali nella verifica delle condizioni legittimanti la detenzione domiciliare regolata dall'art. 16-nonies c
Sentenza Cassazione n. 21376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris