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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23706/2022

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corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente — per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 8839/2020 pubblicata in data 23 luglio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 per compensi + spese prenotate a debito. 93/2022 i RG 27226-2020 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente — per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 8839/2020 pubblicata in data 23 luglio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 per compensi + spese prenotate a debito. 93/2022 i RG 27226-2020 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022.
Decreto Cassazione n. 23706/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris