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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 18635/2026

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e d'appello di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità di AndreaPicariello per il reato di ricettazione di un escavatore e di una vangatriceprovento di furto.2.

Avverso tale sentenza in data 13 dicembre 2025, proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] “personalmente”, con il quale deduceva:2.1.violazione di legge (art. 493, comma 3 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla dichiarazione di inutilizzabilità del verbale didichiarazioni assunte dal difensore dell'imputato;2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione;2.3. vizio di motivazione: la Corte d'appello aveva ritenuto che ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero non attendibili con motivazionecarente ed illogica;2.4 vizio di motivazione: non sarebbero state considerate prove favorevoli alricorrente;2.5. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 712 cod. pen.) evizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato aisensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.Le Sezioni Unite hanno affermato sul punto che il ricorso per cassazioneavverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare,non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modificaapportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 - 01)Si riafferma inoltre che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscrittopersonalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da unavvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv.289362 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, AhmedSez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449).2.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità di AndreaPicariello per il reato di ricettazione di un escavatore e di una vangatriceprovento di furto.2. Avverso tale sentenza in data 13 dicembre 2025, proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] “personalmente”, con il quale deduceva:2.1.violazione di legge (art. 493, comma 3 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla dichiarazione di inutilizzabilità del verbale didichiarazioni assunte dal difensore dell'imputato;2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione;2.3. vizio di motivazione: la Corte d'appello aveva ritenuto che ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero non attendibili con motivazionecarente ed illogica;2.4 vizio di motivazione: non sarebbero state considerate prove favorevoli alricorrente;2.5. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 712 cod. pen.) evizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato aisensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.Le Sezioni Unite hanno affermato sul punto che il ricorso per cassazioneavverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare,non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modificaapportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 - 01)Si riafferma inoltre che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscrittopersonalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da unavvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv.289362 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, AhmedSez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449).2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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