CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36294/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 maggio 2020 il Tribunale di Civitavecchia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato a lui ascritto sub a) del capo si imputazione, avendo, per converso assolto l'imputato limitatamente alla restante imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo egli ha eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere il Tribunale motivato sulla mancata considerazione della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa dell'imputato; che con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione della sua responsabilità. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile; il ricorrente non si è infatti, confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che evidenzia numerose manchevolezze nella gestione della sicurezza presso il cantiere della ditta dell'imputato, soffermandosi solamente sul tema inerente al quadro elettrico e trascurando di esaminare gli altri profili di criticità segnalati dal Tribunale di Civitavecchia; che anche il secondo motivo risulta inammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente difesa, il Tribunale ha precisamente indicato le fonti di prova a sostegno della ipotesi accusatoria, fonti il cui contenuto dimostrativo non è stato adeguatamente contestato dal ricorrente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della. Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021 Il Consigliere estensor