CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiesta di XXXXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina dicui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di sette sentenze emesse tral’anno 2011 e l’anno 2020 in relazione a numerosi reati contro il patrimonioe per violazioni di misure di prevenzione;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che laconclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto neldovuto conto lo stato di tossicodipendenza;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questonon sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti -emerge solo una parziale omogeneità di alcune condotte e non risultaalcun nesso eziologico con lo stato di tossicodipendenza per cui non èpossibile ritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazioneunitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01;Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche considerato che lo stato ditossicodipendenza o di alcol dipendenza non costituisce da solo, in assenzadi altri indici, un criterio sufficiente al fine del riconoscimento dellacontinuazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.