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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15605/2026

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iliano Micali; Letta la requisitoria scritta del 30 gennaio 2026 dell'Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona con conseguente trasmissione a quest'ultimo degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 maggio 2021 resa nel proc. pen. n. 3871/17 R.G.N.R., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri trentatré imputati, il Tribunale 1di Ancora ha dichiarato, ex artt. 8 e 23 cod. proc. pen., la propria incompetenza per territorio in relazione: - ai reati di cui ai capi 1 (art. 416 cod. pen), 66, 67, 69 e 70 (art. 648 bis cod. pen.), 93 e 94 (reati in materia fallimentare) della rubrica, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Macerata; - ai reati di cui ai capi da 2 a 40, da 43 a 46, 49, 50, 58, 61, 62, 81 e 82, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Milano; - ai reati di cui ai capi 47 e 48, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Bologna; - ai reati di cui ai capi 64, 76, 80, 91 e 92, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Fermo; - al reato di cui al capo 65, per il quale ha ritenuto competente il Tribunale di Aosta; - al reato di cui al capo 74, per il quale ha ritenuto competente il Tribunale di Vicenza; - ai reati di cui ai capi 83 e 84, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Napoli; - ai reati di cui ai capi 85 e 86, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Roma; - ai reati di cui ai capi 87 e 88, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Venezia; - ai reati di cui ai capi 89 e 90, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Pisa ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso i rispettivi Tribunali.

2. A seguito dell'esercizio dell'azione penale, il G.U.P. del Tribunale di Macerata - cui gli atti erano stati frattanto trasmessi - ha anzitutto rimesso, in data 29 maggio 2024, alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24 bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio limitatamente ai reati contestati ai capi 1 e 66 della rubrica.

Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di cassazione ha riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale di Ancona ed ha disposto, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, cod. proc. pen, la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il giudice individuato come competente.

Con decreto emesso lo stesso 29 maggio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Macerata ha invece disposto il rinvio a giudizio limitatamente ai reati descritti ai capi 93 e 94 della rubrica.

3. Medio tempore, a fronte di conflitto negativo di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Bologna e dal G.I.P. del Tribunale di Milano, cui gli atti 2relativi al presente procedimento erano pervenuti, la Corte di cassazione ha, con sentenze n. 30393/24 e 18384/25, riconosciuto la competenza del Tribunale di Ancona.

4. Con ordinanza del 27 ottobre 2025 il Tribunale di Macerata ha sollevato conflitto negativo di competenza anche in relazione ai delitti ascritti all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ai capi 93 e 94 della rubrica.

A fondamento del decisum, il Tribunale ha evidenziato che l'originaria declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ancona di cui alla sentenza del 27 maggio 2021 debba «ritenersi ormai superata» alla luce dei principi di diritto formulati da questa Corte nel corpo delle summenzionate sentenze laddove, nel risolvere i conflitti di competenza portati alla sua cognizione, ha reputato sussistente un vincolo di connessione qualificata che vale ad avvincere il delitto di bancarotta fraudolenta contestato al capo 41 della rubrica, consumato ad Ancora il 6 novembre 2025, con la fattispecie associativa e con tutti gli altri i reati (riciclaggio, delitti tributari, reati in materia fallimentare) che ne hanno costituito estrinsecazione del programma criminale.

Ha sostenuto che per i reati di bancarotta (per distrazione e documentali) contestati rispettivamente al [OSCURATO:PERSONA] ai capi 93 e 94, il percorso interpretativo valorizzato dal Tribunale di Ancona per negare la sussistenza di un qualificato nesso di connessione (fondato sull'apprezzamento della distanza temporale che separa il periodo di loro consumazione, avvenuta in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.») perda rilievo.

Ha, infatti, ritenuto concretata l'ipotesi di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., «atteso l'asservimento del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] onde consentire al medesimo di alimentare l'associazione per delinquere e, comunque, di occultarne l'esistenza prestandosi a fungere da amministratore della società fallita così che il nome del [OSCURATO:PERSONA] non comparisse» e, sulla scorta di ciò, declinato la propria competenza a vantaggio del Tribunale di Ancona («ritenuta di conseguenza evidente la sussistenza della connessione fra tutti i delitti indistintamente, per come contestati in origine, ed essendo la bancarotta di cui al capo 41), fra i delitti più gravi, quello commesso per primo, dev'essere riconosciuta nel circondario di Ancona la competenza territoriale rispetto a tutti i delitti contestati).

Ha in via gradata rappresentato che, ove detta prospettazione non sia condivisa, la competenza andrebbe comunque radicata in capo al Tribunale di Roma innanzi al quale pende, a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA], un procedimento penale per i fatti di cui ai capi 85 e 86 per fatti anteriormente connessi e per i quali sussiste un rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dei medesimi imputati in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Ancona, in coerenza a quanto già affermato da questa Corte nel corpo delle pregresse sentenze, sopra menzionate, nelle quali la medesima questione è stata già affrontata e risolta.

2. Deve infatti ritenersi sussistente una connessione teleologica tra i plurimi reati di bancarotta, reati fiscali e riciclaggio, commessi dagli imputati in svariate parti di Italia, ed il reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione: i delitti di bancarotta fraudolenta, nonché i delitti di emissione e utilizzazione di fatture false, erano «necessari» per eseguire lo scopo dell'associazione, ed i delitti di riciclaggio venivano commessi in quanto indispensabili ad occultare la provenienza delittuosa delle somme, così da realizzare compiutamente lo scopo associativo.

Va, in particolare, condivisa la disamina effettuata da sez. 1, n. 30393 del 12/07/2024 che, decidendo su analogo conflitto sollevato dal GIP di Bologna in relazione alla medesima pronuncia di incompetenza del Tribunale di Ancona del 27 maggio 2021, ha osservato come «nel caso di specie i reati contestati agli imputati sono indubitabilmente avvinti dalla connessione teleologica», poiché, secondo la chiarissima prospettazione del pubblico ministero, esplicitata nel capo d'imputazione, l'associazione per delinquere contestata al capo 1 era stata costituita «al fine di consumare una serie indeterminata di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego in attività imprenditoriali di proventi di attività delittuose, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, presentazione infedele di dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette ed IVA, omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette ed IVA».

Riconosciuta, pertanto, la sussistenza della connessione teleologica il conflitto va risolto, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 16 cod. proc. pen., in favore del giudice «competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».

Nel caso di specie, il reato più grave è quello di bancarotta fraudolenta aggravata, ed il più risalente è quello relativo al fallimento della società «[OSCURATO:SOCIETA].», commesso in Ancona il 6 novembre 2015, contestato ai capi 41 e 42 a [OSCURATO:PERSONA]; tale reato risulta commesso in Ancona il 6 novembre 2015.

43. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Ancona, al quale vanno restituiti gli atti.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente M [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione_P!naj22 Deposi.W:1 r; !,-.f. ieria oggi 2 APP., 2026 ROIT,C., hIL FUNZIONARI() GIUDIZIARIO ,•, [OSCURATO:PERSONA] T 791-7:FARM 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliano Micali; Letta la requisitoria scritta del 30 gennaio 2026 dell'Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona con conseguente trasmissione a quest'ultimo degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2021 resa nel proc. pen. n. 3871/17 R.G.N.R., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri trentatré imputati, il Tribunale 1di Ancora ha dichiarato, ex artt. 8 e 23 cod. proc. pen., la propria incompetenza per territorio in relazione: - ai reati di cui ai capi 1 (art. 416 cod. pen), 66, 67, 69 e 70 (art. 648 bis cod. pen.), 93 e 94 (reati in materia fallimentare) della rubrica, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Macerata; - ai reati di cui ai capi da 2 a 40, da 43 a 46, 49, 50, 58, 61, 62, 81 e 82, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Milano; - ai reati di cui ai capi 47 e 48, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Bologna; - ai reati di cui ai capi 64, 76, 80, 91 e 92, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Fermo; - al reato di cui al capo 65, per il quale ha ritenuto competente il Tribunale di Aosta; - al reato di cui al capo 74, per il quale ha ritenuto competente il Tribunale di Vicenza; - ai reati di cui ai capi 83 e 84, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Napoli; - ai reati di cui ai capi 85 e 86, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Roma; - ai reati di cui ai capi 87 e 88, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Venezia; - ai reati di cui ai capi 89 e 90, per i quali ha ritenuto competente il Tribunale di Pisa ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso i rispettivi Tribunali. 2. A seguito dell'esercizio dell'azione penale, il G.U.P. del Tribunale di Macerata - cui gli atti erano stati frattanto trasmessi - ha anzitutto rimesso, in data 29 maggio 2024, alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24 bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio limitatamente ai reati contestati ai capi 1 e 66 della rubrica. Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di cassazione ha riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale di Ancona ed ha disposto, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, cod. proc. pen, la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il giudice individuato come competente. Con decreto emesso lo stesso 29 maggio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Macerata ha invece disposto il rinvio a giudizio limitatamente ai reati descritti ai capi 93 e 94 della rubrica. 3. Medio tempore, a fronte di conflitto negativo di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Bologna e dal G.I.P. del Tribunale di Milano, cui gli atti 2relativi al presente procedimento erano pervenuti, la Corte di cassazione ha, con sentenze n. 30393/24 e 18384/25, riconosciuto la competenza del Tribunale di Ancona. 4. Con ordinanza del 27 ottobre 2025 il Tribunale di Macerata ha sollevato conflitto negativo di competenza anche in relazione ai delitti ascritti all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ai capi 93 e 94 della rubrica. A fondamento del decisum, il Tribunale ha evidenziato che l'originaria declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ancona di cui alla sentenza del 27 maggio 2021 debba «ritenersi ormai superata» alla luce dei principi di diritto formulati da questa Corte nel corpo delle summenzionate sentenze laddove, nel risolvere i conflitti di competenza portati alla sua cognizione, ha reputato sussistente un vincolo di connessione qualificata che vale ad avvincere il delitto di bancarotta fraudolenta contestato al capo 41 della rubrica, consumato ad Ancora il 6 novembre 2025, con la fattispecie associativa e con tutti gli altri i reati (riciclaggio, delitti tributari, reati in materia fallimentare) che ne hanno costituito estrinsecazione del programma criminale. Ha sostenuto che per i reati di bancarotta (per distrazione e documentali) contestati rispettivamente al [OSCURATO:PERSONA] ai capi 93 e 94, il percorso interpretativo valorizzato dal Tribunale di Ancona per negare la sussistenza di un qualificato nesso di connessione (fondato sull'apprezzamento della distanza temporale che separa il periodo di loro consumazione, avvenuta in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.») perda rilievo. Ha, infatti, ritenuto concretata l'ipotesi di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., «atteso l'asservimento del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] onde consentire al medesimo di alimentare l'associazione per delinquere e, comunque, di occultarne l'esistenza prestandosi a fungere da amministratore della società fallita così che il nome del [OSCURATO:PERSONA] non comparisse» e, sulla scorta di ciò, declinato la propria competenza a vantaggio del Tribunale di Ancona («ritenuta di conseguenza evidente la sussistenza della connessione fra tutti i delitti indistintamente, per come contestati in origine, ed essendo la bancarotta di cui al capo 41), fra i delitti più gravi, quello commesso per primo, dev'essere riconosciuta nel circondario di Ancona la competenza territoriale rispetto a tutti i delitti contestati). Ha in via gradata rappresentato che, ove detta prospettazione non sia condivisa, la competenza andrebbe comunque radicata in capo al Tribunale di Roma innanzi al quale pende, a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA], un procedimento penale per i fatti di cui ai capi 85 e 86 per fatti anteriormente connessi e per i quali sussiste un rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dei medesimi imputati in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Ancona, in coerenza a quanto già affermato da questa Corte nel corpo delle pregresse sentenze, sopra menzionate, nelle quali la medesima questione è stata già affrontata e risolta. 2. Deve infatti ritenersi sussistente una connessione teleologica tra i plurimi reati di bancarotta, reati fiscali e riciclaggio, commessi dagli imputati in svariate parti di Italia, ed il reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione: i delitti di bancarotta fraudolenta, nonché i delitti di emissione e utilizzazione di fatture false, erano «necessari» per eseguire lo scopo dell'associazione, ed i delitti di riciclaggio venivano commessi in quanto indispensabili ad occultare la provenienza delittuosa delle somme, così da realizzare compiutamente lo scopo associativo. Va, in particolare, condivisa la disamina effettuata da sez. 1, n. 30393 del 12/07/2024 che, decidendo su analogo conflitto sollevato dal GIP di Bologna in relazione alla medesima pronuncia di incompetenza del Tribunale di Ancona del 27 maggio 2021, ha osservato come «nel caso di specie i reati contestati agli imputati sono indubitabilmente avvinti dalla connessione teleologica», poiché, secondo la chiarissima prospettazione del pubblico ministero, esplicitata nel capo d'imputazione, l'associazione per delinquere contestata al capo 1 era stata costituita «al fine di consumare una serie indeterminata di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego in attività imprenditoriali di proventi di attività delittuose, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, presentazione infedele di dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette ed IVA, omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette ed IVA». Riconosciuta, pertanto, la sussistenza della connessione teleologica il conflitto va risolto, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 16 cod. proc. pen., in favore del giudice «competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato». Nel caso di specie, il reato più grave è quello di bancarotta fraudolenta aggravata, ed il più risalente è quello relativo al fallimento della società «[OSCURATO:SOCIETA].», commesso in Ancona il 6 novembre 2015, contestato ai capi 41 e 42 a [OSCURATO:PERSONA]; tale reato risulta commesso in Ancona il 6 novembre 2015. 43. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Ancona, al quale vanno restituiti gli atti. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente M [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione_P!naj22 Deposi.W:1 r; !,-.f. ieria oggi 2 APP., 2026 ROIT,C., hIL FUNZIONARI() GIUDIZIARIO ,•, [OSCURATO:PERSONA] T 791-7:FARM 5
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