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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 24925/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1578/2025 CC - 07/05/2025 R.G.N. 9229/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24925/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 04 marzo 2025 la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con due diverse sentenze.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso perché i reati, anche se cronologicamente vicini, risultano commessi con modalità diverse e con complici diversi, essendo stato l'istante condannato in un caso per avere partecipato ad un'associazione dedita allo spaccio di cocaina, eroina e metadone formata da certi soggetti, e compiuto singole cessioni in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], e nell'altro caso per singoli episodi di cessione commessi con complici diversi dai partecipi alla predetta associazione, tenendo perciò condotte isolate, che non dimostrano la sussistenza di un unico e originario disegno criminoso, ma sono sintomatiche solo di una inclinazione a commettere delitti dello stesso genere.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione non ha correttamente valutato il fatto che si tratti di reati analoghi, dell'unità del contesto e della spinta a delinquere, della brevità del lasso temporale tra le varie condotte e dell'identità del modus operandi, trattandosi di reati commessi nella medesima “piazza di spaccio”.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il giudice non ha valutato gli elementi decisivi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso, quali la sovrapponibilità temporale delle condotte, l’identità delle modalità esecutive e l'identità degli obiettivi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, generico e privo di specificità, in entrambi i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.

2. Questa Corte ha costantemente affermato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).

Nel primo motivo di ricorso, il ricorrente non deduce alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza degli indici rivelatori dell’unicità di disegno criminoso, che l’ordinanza impugnata ha esaminato affermando, con motivazione logica e non contraddittoria, la loro inidoneità a dimostrare detta unicità.

L’ordinanza ha infatti tenuto presente l'omogeneità dei reati e la loro vicinanza spazio-temporale, ma ha ritenuto determinante, per escludere la loro originaria programmazione unitaria, la forte diversità del modus operandi, avendo il ricorrente in un caso agito all’interno di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti ed avendo, quali complici, dei soggetti appartenenti all’associazione, mentre nell’altro caso egli ha compiuto singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti, in concorso con persone diverse dagli appartenenti alla predetta associazione.

La valutazione della non plausibilità dell’ipotesi che un soggetto, sin dal primo reato, programmi di dedicarsi all’attività di cessione di sostanze stupefacenti all’interno di un‘associazione criminosa e agendo in complicità con i suoi membri, ma anche di compiere, successivamente e in momenti comunque separati, un’attività analoga in concorso con persone diverse e non appartenenti a quella associazione, persone che in quel momento di iniziale programmazione neppure conosce e di cui non può, pertanto, neppure prevedere la volontà di concorrere con lui nel reato, appare non manifestamente illogica, ed è logica, invece, l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui tale condotta è dimostrativa, piuttosto, di una inclinazione del soggetto a compiere un certo tipo di reati.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile, perché contrasta con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e privo di specificità.

Il ricorrente lamenta una omessa valutazione, da parte del giudice dell’esecuzione, di indicatori sintomatici della continuazione quali la sovrapponibilità temporale delle condotte, l’identità delle modalità esecutive e l'identità degli obiettivi, e non si confronta con l’ordinanza che, al contrario, ha valutato tali elementi, ed ha ritenuto non sufficiente l'analoga tipologia dei reati e la loro vicinanza temporale per dimostrare l’unicità del disegno criminoso, e rilevante invece, in senso negativo, la diversità delle modalità esecutive, che non consistono solo nell'attività di cessione di singole dosi di stupefacente, ma anche nell’organizzazione di tale attività e nella individuazione dei propri complici.

Il ricorso, pertanto, incorre nel vizio della mancanza di specificità, in quanto «L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945).

Il ricorrente non si è confrontato con l’affermazione della rilevante e significativa diversità delle modalità esecutive dei vari reati, ritenuta idonea per escludere l’unicità del disegno criminoso, limitandosi a ripetere la propria, diversa valutazione, senza neppure fornire ulteriori elementi da cui desumere tale asserita unicità.

L’ordinanza, al contrario, si è conformata ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1578/2025 CC - 07/05/2025 R.G.N. 9229/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24925/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 04 marzo 2025 la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con due diverse sentenze. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso perché i reati, anche se cronologicamente vicini, risultano commessi con modalità diverse e con complici diversi, essendo stato l'istante condannato in un caso per avere partecipato ad un'associazione dedita allo spaccio di cocaina, eroina e metadone formata da certi soggetti, e compiuto singole cessioni in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], e nell'altro caso per singoli episodi di cessione commessi con complici diversi dai partecipi alla predetta associazione, tenendo perciò condotte isolate, che non dimostrano la sussistenza di un unico e originario disegno criminoso, ma sono sintomatiche solo di una inclinazione a commettere delitti dello stesso genere. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione non ha correttamente valutato il fatto che si tratti di reati analoghi, dell'unità del contesto e della spinta a delinquere, della brevità del lasso temporale tra le varie condotte e dell'identità del modus operandi, trattandosi di reati commessi nella medesima “piazza di spaccio”. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice non ha valutato gli elementi decisivi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso, quali la sovrapponibilità temporale delle condotte, l’identità delle modalità esecutive e l'identità degli obiettivi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, generico e privo di specificità, in entrambi i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Questa Corte ha costantemente affermato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Nel primo motivo di ricorso, il ricorrente non deduce alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza degli indici rivelatori dell’unicità di disegno criminoso, che l’ordinanza impugnata ha esaminato affermando, con motivazione logica e non contraddittoria, la loro inidoneità a dimostrare detta unicità. L’ordinanza ha infatti tenuto presente l'omogeneità dei reati e la loro vicinanza spazio-temporale, ma ha ritenuto determinante, per escludere la loro originaria programmazione unitaria, la forte diversità del modus operandi, avendo il ricorrente in un caso agito all’interno di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti ed avendo, quali complici, dei soggetti appartenenti all’associazione, mentre nell’altro caso egli ha compiuto singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti, in concorso con persone diverse dagli appartenenti alla predetta associazione. La valutazione della non plausibilità dell’ipotesi che un soggetto, sin dal primo reato, programmi di dedicarsi all’attività di cessione di sostanze stupefacenti all’interno di un‘associazione criminosa e agendo in complicità con i suoi membri, ma anche di compiere, successivamente e in momenti comunque separati, un’attività analoga in concorso con persone diverse e non appartenenti a quella associazione, persone che in quel momento di iniziale programmazione neppure conosce e di cui non può, pertanto, neppure prevedere la volontà di concorrere con lui nel reato, appare non manifestamente illogica, ed è logica, invece, l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui tale condotta è dimostrativa, piuttosto, di una inclinazione del soggetto a compiere un certo tipo di reati. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile, perché contrasta con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e privo di specificità. Il ricorrente lamenta una omessa valutazione, da parte del giudice dell’esecuzione, di indicatori sintomatici della continuazione quali la sovrapponibilità temporale delle condotte, l’identità delle modalità esecutive e l'identità degli obiettivi, e non si confronta con l’ordinanza che, al contrario, ha valutato tali elementi, ed ha ritenuto non sufficiente l'analoga tipologia dei reati e la loro vicinanza temporale per dimostrare l’unicità del disegno criminoso, e rilevante invece, in senso negativo, la diversità delle modalità esecutive, che non consistono solo nell'attività di cessione di singole dosi di stupefacente, ma anche nell’organizzazione di tale attività e nella individuazione dei propri complici. Il ricorso, pertanto, incorre nel vizio della mancanza di specificità, in quanto «L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). Il ricorrente non si è confrontato con l’affermazione della rilevante e significativa diversità delle modalità esecutive dei vari reati, ritenuta idonea per escludere l’unicità del disegno criminoso, limitandosi a ripetere la propria, diversa valutazione, senza neppure fornire ulteriori elementi da cui desumere tale asserita unicità. L’ordinanza, al contrario, si è conformata ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini
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