Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 24154/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

s.

O ggi, IrT.LuG.v,«¦••t,, fv-ki,[OSCURATO:PERSONA] Dow.ssa sabet ito sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 settembre 2025, la Corte di Appello di Roma - per quanto qui rileva. - ha confermato quanto alla responsabilità penale, rideterminando la pena in diminuzione, la sentenza del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2024, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.2.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la nullità della citazione per il giudizio di appello.

Si afferma, in particolare, che nel giudizio di primo grado l'imputato era assistito da altro difensore, che aveva depositato atto di appello il 18 febbraio 2025.

In data 19 febbraio 2025, l'imputato, dalla casa circondariale in cui si trovava ristretto, aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] come unico difensore, con revoca delle precedenti altre nomine. [OSCURATO:PERSONA], in data 21 febbraio 2025 aveva depositato, in via telematica, atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, accettata dal sistema alle ore 17:54 dello stesso giorno.

Il nuovo difensore era venuto a conoscenza del procedimento di appello in via fortuita, quando l'udienza era già stata celebrata, senza che gli fosse stata inviata alcuna notificazione circa la data di fissazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, in quanto la lamentata nullità si è effettivamente verificata.

Dall'esame degli atti depositati dalla difesa, risulta la correttezza della sua prospettazione, secondo cui il nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in data 19 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., con revoca dei precedenti difensori, e con nomina già conosciuta alla cancelleria della Corte d'appello, non ha ricevuto avviso della fissazione dell'udienza per il giudizio di appello, nella quale l'imputato è stato rappresentato erroneamente dal difensore di fiducia precedentemente revocato.

Trova dunque applicazione il principio secondo cui l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità di ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio - nel caso di specie al precedente difensore di fiducia ormai revocato - non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Rv. 258615).

Più nello specifico, la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex artt. 178, 2comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce (ex multis, Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022, dep. 20/02/2023, Rv. 284376).

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, per l'ulteriore corso.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s. O ggi, IrT.LuG.v,«¦••t,, fv-ki,[OSCURATO:PERSONA] Dow.ssa sabet ito sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 settembre 2025, la Corte di Appello di Roma - per quanto qui rileva. - ha confermato quanto alla responsabilità penale, rideterminando la pena in diminuzione, la sentenza del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2024, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la nullità della citazione per il giudizio di appello. Si afferma, in particolare, che nel giudizio di primo grado l'imputato era assistito da altro difensore, che aveva depositato atto di appello il 18 febbraio 2025. In data 19 febbraio 2025, l'imputato, dalla casa circondariale in cui si trovava ristretto, aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] come unico difensore, con revoca delle precedenti altre nomine. [OSCURATO:PERSONA], in data 21 febbraio 2025 aveva depositato, in via telematica, atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, accettata dal sistema alle ore 17:54 dello stesso giorno. Il nuovo difensore era venuto a conoscenza del procedimento di appello in via fortuita, quando l'udienza era già stata celebrata, senza che gli fosse stata inviata alcuna notificazione circa la data di fissazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in quanto la lamentata nullità si è effettivamente verificata. Dall'esame degli atti depositati dalla difesa, risulta la correttezza della sua prospettazione, secondo cui il nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in data 19 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., con revoca dei precedenti difensori, e con nomina già conosciuta alla cancelleria della Corte d'appello, non ha ricevuto avviso della fissazione dell'udienza per il giudizio di appello, nella quale l'imputato è stato rappresentato erroneamente dal difensore di fiducia precedentemente revocato. Trova dunque applicazione il principio secondo cui l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità di ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio - nel caso di specie al precedente difensore di fiducia ormai revocato - non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Rv. 258615). Più nello specifico, la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex artt. 178, 2comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce (ex multis, Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022, dep. 20/02/2023, Rv. 284376). 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, per l'ulteriore corso. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24154/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris