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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 15134/2024

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22541-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 SECURITISATION S.R.L., in persona della mandataria doValue s.p.a., già doBank s.p.a., rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - letto il ricorso con il quale la Fino 2 Securitisation s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 12877/2023, pronunciata da questa Corte in data 6/3.11/5/2023; ritenuto che effettivamente sussiste nell’ordinanza sopra indicatail denunciato errore materiale, lì dove la stessa indica la ricorrente come “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ” an ziché , come avrebbe invece dovuto, “Fino 2 Securitisation s.r.l.”; letti gli artt. 391 bise 287 c.p.c.; P.Q.M.

Ric. 2023n. 22541 - Sez. 1 - CC del 16 aprile 2 02 4 La Corte così provvede: dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza indicata in premessa nell e partiin cui la stessa indica la ricorrente come “ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” anziché come “Fino 2 Securitisation s.r.l.” Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22541-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 SECURITISATION S.R.L., in persona della mandataria doValue s.p.a., già doBank s.p.a., rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - letto il ricorso con il quale la Fino 2 Securitisation s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 12877/2023, pronunciata da questa Corte in data 6/3.11/5/2023; ritenuto che effettivamente sussiste nell’ordinanza sopra indicatail denunciato errore materiale, lì dove la stessa indica la ricorrente come “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ” an ziché , come avrebbe invece dovuto, “Fino 2 Securitisation s.r.l.”; letti gli artt. 391 bise 287 c.p.c.; P.Q.M. Ric. 2023n. 22541 - Sez. 1 - CC del 16 aprile 2 02 4 La Corte così provvede: dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza indicata in premessa nell e partiin cui la stessa indica la ricorrente come “ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” anziché come “Fino 2 Securitisation s.r.l.” Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civi
Sentenza Cassazione n. 15134/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris