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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 2021

Cassazione n. 41752/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29725-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA],15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 7966/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29725/2020 Numero sezionale 11136/2021 Numero di raccolta generale 41752/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giu- dice di pace di rigetto di opposizione a sollecito di pagamento di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative.

4. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 615 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 e 2943 c.c.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito per essere decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento.

Rispetto a tale eccezione l’opposizione era ammissibile e il giudice doveva pronunciarsi sulla prescrizione o meno del credito».

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Giova premettere che l’opposizione all’estratto di ruolo può as- solvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esem- pio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29725/2020 Numero sezionale 11136/2021 Numero di raccolta generale 41752/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 applicazione dell’art. 201, co. 5 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada).

Proprio a proposito dell’opposizione cd. recuperatoria, le Se- zioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, han- no affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamen- to, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. ora ci- tato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato.

Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenu- ti alla formazione del titolo esecutivo (conf.

Cass. sez.

VI-2 16333/2020; Cass. sez.

II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass.

S.U. n. 489/2000).

Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011 anche alle censure che investiva- no la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua pri- va della funzione cd. recuperatoria, ma la riconducevano eviden- temente nell’ambito di applicazione dell’art. 615 c.p.c.

Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudica- ta l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva solle- vato. -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29725/2020 Numero sezionale 11136/2021 Numero di raccolta generale 41752/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tri- bunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Se- zione Civile, in data 14 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29725-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA],15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 7966/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29725/2020 Numero sezionale 11136/2021 Numero di raccolta generale 41752/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giu- dice di pace di rigetto di opposizione a sollecito di pagamento di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative. 4. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 615 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 e 2943 c.c. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito per essere decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento. Rispetto a tale eccezione l’opposizione era ammissibile e il giudice doveva pronunciarsi sulla prescrizione o meno del credito». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Giova premettere che l’opposizione all’estratto di ruolo può as- solvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esem- pio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29725/2020 Numero sezionale 11136/2021 Numero di raccolta generale 41752/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 applicazione dell’art. 201, co. 5 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada). Proprio a proposito dell’opposizione cd. recuperatoria, le Se- zioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, han- no affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamen- to, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. ora ci- tato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato. Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenu- ti alla formazione del titolo esecutivo (conf. Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000). Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011 anche alle censure che investiva- no la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua pri- va della funzione cd. recuperatoria, ma la riconducevano eviden- temente nell’ambito di applicazione dell’art. 615 c.p.c. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudica- ta l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva solle- vato. -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29725/2020 Numero sezionale 11136/2021 Numero di raccolta generale 41752/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tri- bunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Se- zione Civile, in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R