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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1984

Cassazione n. 00247/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso e sequestrata al ricorrente, è riproduttivo di identica doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, non determinante il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente e che si attivasse anche per reperirla, nell'occasione in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente lo stesso fosse destinato certamente a terzi, valorizzando, a tale riguardo plurimi elementi tra i quali, per esempio, l'occultamento nelle mutande, la differente tipologia di sostanza (cocaina, eroina e hashish), il contenuto della messaggistica del cellulare; che ciò rendeva palese, oltre a quanto sopra detto circa la necessità di reperire lo stupefacente, la differente destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; osservato che il ricorrente, attraverso l'estrapolazione di parziale contenuto della messaggistica, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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