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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19534/2026

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i, come da procura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eIsabella Moro, come da procura su foglio separato allegato alla comparsa dicostituzione di nuovi difensori;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1147/2020 depositatail 18/05/2020 e notificata il 03/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale VIRP, citava ingiudizio davanti al Tribunale di Milano l’[OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 43.550,00 perlavori edili effettuati in suo favore negli anni 2008 -2009 in tre diversiimmobili di proprietà del medesimo, siti rispettivamente, il primo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 20 e, gli altri due, in località [OSCURATO:PERSONA] — Stradella (PV) nn.18 e 21.Il convenuto contestava il primo incarico, eccependo comunque laprescrizione decennale, facendo risalire le opere all'anno 2004, mentre,quanto alle opere relative agli immobili di località [OSCURATO:PERSONA], eccepiva lasussistenza di vizi e difetti, con richiesta risarcitoria, chiedendo inoltre invia riconvenzionale la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di quantodovutogli per prestazioni professionali di avvocato, avendolo assistito indiversi procedimenti civili e penali.2.

Il giudice di primo grado, assunte prove testimoniali e disposta c.t.u.,condannava il convenuto Travaglia a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] l'importodi euro 33.439,24, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.3.

Sull’appello del Travaglia, la Corte d’appello di Milano rigettava ilgravame, affermando che non erano accoglibili le istanze di sospensione delgiudizio ex art. 295 c.p.c. con riferimento alle deposizioni testimonialiacquisite nel giudizio di primo grado (essendo stata la querela di falsoproposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milanocon sentenza n. 6748/2019, laddove la denuncia per falsa testimonianzarisultava archiviata), di riapertura dell'istruttoria (essendo la stessa statasvolta in primo grado in modo esaustivo, con riferimento alle proveammesse ed alla attendibilità dei testi assunti) e di rinnovazione della c.t.u.(tenuto conto che il perito d’ufficio, in assenza di accertati vizi in ordine alcorrispettivo dovuto per i lavori, aveva fatto riferimento al prezziario dellaCCIAA di Milano riguardanti opere della stessa tipologia in assenza dispecifiche contestazioni di controparte).Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Evidenziava che l’effettuazione dei lavori indicati dal [OSCURATO:PERSONA] a favoredell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato piena conferma nelle attendibilideposizioni testimoniali in atti, che avevano comprovato gli assuntidell'appaltatore sia quanto alla effettiva realizzazione dei lavori stessi siaquanto all'epoca d'esecuzione, da collocarsi nell'anno 2008, laddove, inordine alla quantificazione del valore della prestazione, il consulente avevaanaliticamente ed esaurientemente indicato i costi dei lavori, mentre deltutto pretestuose apparivano le deduzioni circa i vizi e difetti delle opere,dedotti tardivamente e, peraltro, non rilevati dalla c.t.u., trattandosi di viziasseriti facilmente rilevabili ove sussistenti.

Condivideva le affermazioni deltribunale secondo cui, mentre i lavori in Milano erano stati eseguiti nel2008-2009 (anziché, come sostenuto dal Travaglia, nel 2004), ragion percui la domanda giudiziale proposta con l'atto di citazione notificato in data12.12.2014 era stata formulata quando non era ancora decorso il termineprescrizionale, per i lavori di località [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta ladecadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia dei vizi ex art. 1667 c.c.stante la non tempestiva contestazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta solonel giugno 2011, a fronte di lavori eseguiti nel giugno — luglio 2010).Da ultimo, rilevava che la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv.Travaglia, avente ad oggetto il pagamento delle proprie prestazioniprofessionali a favore del [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi inammissibile inquanto era insussistente il collegamento diretto con la domanda principaleche giustificasse il simultaneus processus ai sensi dell'art. 36 c.p.c..4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GianfrancoTravaglia sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente èparzialmente fondata, ma non determina l’inammissibilità dell’interoricorso.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Invero, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è difensore di sè stesso in proprio exart. 86 c.p.c. ed ha nominato come codifensore l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],essendo entrambi iscritti all’albo speciale dei cassazionisti.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA],effettivamente, non risulta aver autenticato la procura speciale ad litemrilasciatale in calce al ricorso.Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi dipluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procuraspeciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo,rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocatosottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui siastata rilasciata la procura (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25698 del25/09/2024).1.1.

Avuto riguardo all’altro profilo denunciato, va evidenziato che, in temadi processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dalRegolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n.1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" (il quale “incapsula” il fileoriginale in una busta digitale con estensione .p7m) e di tipo "PAdES" (ilquale si applica solo ai PDF ed integra la forma nel documento rendendololeggibile con qualsiasi lettore PDF) sono entrambe ammesse ed equivalenti,sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificatodi firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi glistandards, parimenti abilitati.

Ne consegue la piena validità ed efficacia delricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liticontrofirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES" (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018).

Tale principio di equivalenzasi applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica dellaprocura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt.83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi2 e 4, del citato decreto dirigenziale (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 10266 del27/04/2018).Ne deriva che la sottoscrizione senza la firma CAdES non determinal’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/20262.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 283, 295,112 e 337, comma 2, c.p.c., 372 c.p. e 111 n. 2 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., “per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o per falsaapplicazione di norme di diritto nel non aver la corte territoriale sospesol'esecutività della sentenza e per non aver sospeso il processo in presenzadella denuncia penale depositata in Procura n. 284668 il 24.07.2019,nonché per aver dedotto in modo non corrispondente al richiesto”, e peraver rigettato senza motivazione la sua istanza di sospensione ex art. 283c.p.c. dell'esecutività della sentenza appellata, lasciando aggravare i dannideterminati dalla sentenza di primo grado, seguiti dall'esecuzione a suocarico.2.1.

Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.In primo luogo, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza,ha omesso di trascrivere sia la “denuncia penale tuttora pendente riportanteil n. 284668 depositata il 24.07.2019, denuncia in corso di istruttoria” siala sentenza 6478/19 emessa dal Tribunale di Milano in sede penale, ciò alfine di consentire a questo Collegio di scrutinare, da un lato, se fossependente nella predetta sede un altro procedimento pregiudiziale rispetto aquello sul quale il tribunale meneghino si era già pronunciato (dichiarandol’inammissibilità della querela di falso ed archiviando la denuncia per falsatestimonianza; ratio decidendi sulla quale, peraltro, il ricorrente non hapreso posizione) e, dall’altro lato, se il menzionato tribunale avesseaffermato che l'illecito di falsa testimonianza poteva essere "oggetto divalutazione nell'ambito del procedimento nel quale le deposizioni sono staterese e dei successivi procedimenti di impugnazione ovvero in sede diprocedimento penale riguardante il reato ex art. 372 c.p.”.In secondo luogo, l'esercizio del potere discrezionale del giudice disospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza nonancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiedeuna motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processopregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto,Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamentesussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in taleprocesso (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022; conf.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025).

Nel caso di specie, nonè dato comprendere quale sarebbe la sentenza (che, comunque, non è stataindicata) che, sia pure non ancora passata in giudicato, sarebbepregiudiziale rispetto a quella impugnata, dapprima, in appello, e, ora, nellapresente sede (tenuto conto che solo nel caso in cui il giudizio pregiudicantesia stato deciso con una sentenza impugnata trova applicazione l'art. 337,comma 2, c.p.c.).

Ciò è dirimente se solo si considera che, ai fini dellegittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo exart. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione diplausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità inquel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la criticache ne è stata fatta (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019;conf.

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020).

In ogni caso,una volta intervenuta la sentenza definitiva d’appello, il soccombente nonha interesse a dolersi del rigetto dell’istanza cautelare in quanto la relativapronuncia è stata assorbita dalla decisione di merito (Cass. n. 1440/2000).In terzo luogo, non possono senz’altro giustificare la sospensione delprocesso le generiche deduzioni formulate dall’odierno ricorrente a pagina11 del ricorso («Quanto alla sospensione necessaria, mediante la riaperturadel procedimento, veniva chiesta per poter verificare le cause per le qualiera stata chiesta la sospensione dell'esecuzione, indicati chiaramente, nelleprecisazioni delle conclusioni e riferiti a tutti gli argomenti in contesa quali,l'ammissione delle prove non ammesse in primo grado, il riesame dei testidell'attore che hanno proferito falso, tutti i testi indicati dall'attore compresii testi rinunciati, di sentire i testi dell'appellante, il rinnovo di CTU, la verificadella data dell'intervenuta prescrizione, la verifica della responsabilitàdell'esecutore sui danni riscontrati e quant'altro come in atti»), a tacer delfatto che la sollecitazione a reiterare l’istruttoria non può, di per sé,comportare la sospensione del processo.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Senza tralasciare che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ilprovvedimento di mancata sospensione necessaria del processo ex art. 295c.p.c., se del caso, esclusivamente mediante regolamento di competenzanel termine perentorio di 30 giorni dalla pronuncia stessa.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la sentenza oggetto digravame per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 640n. 1 c.p. e 2222 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.e per aver omesso l’esame circa un fatto decisivo per l'emissione dellasentenza rappresentato dalla fattura n. 9/2004 con i documenti connessi.4.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e254 c.p.c., 372 e 640, comma 2, c.p., 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corte territoriale omessol’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti rappresentato dalla denuncia in sede penale da lui sporta per ilreato di falsa testimonianza, avendo erroneamente, a suo dire, dichiaratola corte che il relativo procedimento fosse stato archiviato.5.

I due motivi, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi(il terzo è praticamente sovrapponibile ad una parte del secondo), sono inparte inammissibili e in parte infondati.In primo luogo, la sentenza qui impugnata non può senz’altro ritenersiaffetta da “irriducibile contraddittorietà”.Invero, la corte milanese ha fondato la decisione sulle seguentiargomentazioni, che risultano congrue dal punto di vista logico-formale ecorrette sul piano giuridico:a) ha desunto l’effettuazione dei lavori edili in Milano indicati dalBruciamonti a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle attendibili deposizionitestimoniali in atti, che comprovavano gli assunti dell'appaltatore siaquanto alla effettiva realizzazione dei lavori stessi sia quanto all'epocad'esecuzione, da collocarsi nell'anno 2008;b) ha ritenuto che il c.t.u. avesse analiticamente ed esaurientementeindicato i costi dei lavori;Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026c) ha ritenuto che i vizi e difetti delle opere eseguite a [OSCURATO:PERSONA] fosserostati dedotti tardivamente e, comunque, non fossero stati rilevati dalc.t.u., pur trattandosi in astratto di vizi asseriti facilmente rilevabili;d) per quanto concerne il compenso per attività lavorativa svolta dalBruciamonti nell'immobile sito in Milano, alla via Bari, a frontedell’eccezione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di intervenuta prescrizionedecennale del diritto (perché, a suo dire, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbeeseguito i lavori nel giugno-luglio del 2004 e non nel 2008-2009,ragion per cui la domanda giudiziale proposta con l'atto di citazionenotificato in data 12.12.2014 sarebbe stata formulata quando era giàdecorso il termine prescrizionale), ha condiviso la ricostruzioneoperata dal Tribunale secondo cui i testi escussi in giudizio (inparticolare, il teste Celli) avevano confermato l'epoca dei lavoriindicata dal [OSCURATO:PERSONA], laddove la tesi differente sostenuta dalTravaglia non aveva trovato sostegno probatorio, neppure neidocumenti da lui prodotti, che concernevano lavori edili eseguiti daaltre ditte ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);e) ha altresì rilevato che le prove a contrario offerte dall'appellatovertevano in effetti, come riscontrato dal primo giudice, su capitolitutti molto generici e valutativi e destinati a dimostrare che altrisoggetti avrebbero effettuato lavori o forniture nel 2004, e non che ilBruciamonti avesse eseguito nel 2004 le lavorazioni oggetto delgiudizio;f) avuto riguardo ai lavori eseguiti nel giugno-luglio 2010 negli immobilisiti in località [OSCURATO:PERSONA] ai civici nn. 18 e 21, ha condiviso il rilievodel giudice di prime cure in ordine alla fondatezza dell’eccezione diintervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia dei viziex art. 1667 c.c. formulata dal [OSCURATO:PERSONA], stante la non tempestivacontestazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], stigmatizzando, tra l’altro, i genericiriferimenti temporali operati da quest’ultimo in assenza totale diindicazione della data di scoperta del vizio e della data e modalità didenuncia;Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026g) con l'appello non risultava in alcun modo scalfito il ragionamento delgiudice di prime cure secondo il quale risultava dagli atti che nessunacontestazione fosse mai stata effettuata per i lavori di Milano, mentreper quelli eseguiti nei due immobili di casa Berni nel giugno — luglio2010 la contestazione sarebbe avvenuta solo nel giugno 2011, adistanza, quindi, di quasi un anno dalla loro ultimazione, vieppiùconsiderandosi che, trattandosi di immobili pacificamente nelladisponibilità del Travaglia, i vizi, ove esistenti, sarebbero dovutiessere ben riconoscibili, con conseguente superamento del termineprevisto dall'art. 1667 c.c..A fronte di questa analitica motivazione, l’odierno ricorrente si è limitato asollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nellapresente sede di legittimità, essendosi limitato a sostenere apoditticamenteche la corte di merito avrebbe “omesso di escutere e valutare le prove delricorrente e di rinnovare la CTU” (“sia per l'ammissione dei testi delricorrente che per quelli non sentiti del resistente, che per il riesame deitesti deponenti il 29.02.2014, sui capitoli indicati nella memoria n. 2avversaria di primo grado”), “avrebbe dovuto valutare la messa a confrontodei testi ex art. 254 c.p.c.”, avrebbe dovuto ammettere il “deposito dellafattura n. 9 del 15.7.2004 di [OSCURATO:PERSONA]” (laddove l’allora convenuto eraincorso nella decadenza di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.), documentoche, a suo dire, sarebbe determinante per la individuazione della data deilavori prescritti, travisata, sempre a suo dire, dalle controparti negli anni2008/2009 sul presupposto della produzione di una fattura (asseritamentefalsa), pure emessa da [OSCURATO:PERSONA], n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intestata alCondominio di [OSCURATO:PERSONA] 20/M a Milano per l'importo di euro 1.650,40 per deilavori commissionati dal detto ente (in particolare, per lavori di idraulicoeseguiti dal Celli a seguito della perdita di un tubo della fognatura che avevacagionato danni alla colonna montante del Condominio).E’ noto che il vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nelNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ovela prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del29/11/2024; Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024).Orbene, alla stregua della ricostruzione in precedenza operata, i giudici dimerito non hanno fondato la decisione sulla data di esecuzione delle operenell'immobile sito in Milano, alla via Bari, sulla fattura n. 8 del 2008,reputata falsa dal ricorrente, ma sulle deposizioni testimoniali rese sulpunto.

Del resto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazioneunilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementirelativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici acontenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altraparte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando talerapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delleprestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr., di recente, Cass., Sez.3, Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).

E’ vero che, secondo un approcciorecente meno rigoroso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024),la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confrontidell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma puòcostituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di uncorrispondente contratto; tuttavia, ciò è possibile solo allorché risultiaccettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto eannotata nelle scritture contabili.

A tacer del fatto che la predetta fattura,al più, attesterebbe che un altro artigiano (Celli) aveva già lavorato per ilricorrente nell’anno 2004, ma non che il [OSCURATO:PERSONA] avesse eseguito ilavori in quel medesimo anno anziché nel 2008.Con riferimento agli asseriti vizi delle opere eseguite nei due immobili dicasa Berni, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi sottesa allaNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026pronuncia impugnata, la quale si sostanzia, come si è visto, nell’accoglierel’eccezione di decadenza sollevata dal [OSCURATO:PERSONA].Né si può ragionevolmente ritenere che i vizi concernenti le gelosie/persianefossero stati ammessi da quest’ultimo nella prima memoria depositata aisensi dell’art. 183 c.p.c., nella quale egli, dopo aver evidenziato che lapredisposizione del "cappotto" aveva inevitabilmente prodotto un aumentodi spessore del muro, aveva riferito al cliente che, per effetto di taleaumento, “le persiane preesistenti non si sarebbero potute agganciare aifermi del vento e che ciò si sarebbe potuto ovviare semplicementespostando i ganci in avanti ma il proprietario non ha voluto."Del tutto apodittica si rivela la censura secondo cui “Su questo argomentoil CTU non ha analizzato i vizi riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA] come pure i vizisul rivestimento del cappotto termico in tutti i punti già dedotti - crepe -scollamento con infiltrazioni d'acqua - colorazione alterata - mancanzaparziale di rete”.3.2.

In ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del 25/03/2025).Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problemainterpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipicavalutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. 5, Sentenzan. 25182 del 19/09/2024).Nel caso di specie, tuttavia, ogni censura sul piano motivazionale sarebbe,comunque, preclusa dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppiaconforme, né il ricorrente ha dedotto che le due decisioni di merito sifondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti.

Invero, nell'ipotesi di"doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (attuale art. 360,comma 4, c.p.c.), è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023).Senza tralasciare che, da un lato, il richiamo all’art. 640 c.p. è del tuttoinconferente e, dall’altro lato, la mancata ammissione della provatestimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazionericorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente dinon dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso ilprincipio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamentouna prova soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9731del 14/04/2025).L'art. 254 c.p.c., apoditticamente invocato, attribuisce, del resto, al giudiceistruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facoltà discrezionale, laquale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto,sia quello di recedere dalla anteriore disposizione per motivi sopravvenutidi qualsiasi genere, ivi compresa l'eventuale opportunità di non ritardareulteriormente la decisione della causa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3816 del12/06/1981; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 123 del 08/01/2020), senzache l'esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sededi legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass., Sez.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/20263, Sentenza n. 14538 del 22/06/2009; nel senso che il confronto fra i testirientra nei poteri discrezionali del giudice di appello ed il mancato eserciziodi tale facoltà non richiede alcuna esplicita motivazione e si sottrae alsindacato di legittimità, cfr. altresì Cass., Sez.

L, Sentenza n. 3573 del17/07/1978).

Del resto, la norma invocata disciplina il confronto tratestimoni nell’ambito dell’assunzione della prova testimoniale già ammessa,e non costituisce uno strumento per sindacare la veridicità delledichiarazioni in sede di valutazione.Da ultimo, il ricorrente non ha indicato alcun elemento obiettivo in base alquale l'inquadramento del rapporto intercorso tra le parti dovrebbe esserenel contratto d'opera ex art. 2222 c.c., anziché, come, asseritamente,deciso dal CTU, in quello di appalto, senza tralasciare che, ove faccianodifetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si siariservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici,assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi,la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione diun'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulareun contratto d'appalto e non di opera (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27258 del16/11/2017).

Ad ogni buon conto, anche a voler inquadrare in astratto ilrapporto nell’ambito del contratto d’opera, troverebbe applicazione l’art.2226, comma 2, c.c., secondo cui il committente deve, a pena didecadenza, denunziare le difformità ed i vizi occulti al prestatore d’operaentro otto giorni dalla scoperta, anziché entro sessanta giorni, comeprevisto dal secondo comma dell’art. 1667 c.c. in tema di appalto.6.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, in via subordinata rispetto alterzo, la violazione degli “artt. 40, comma 2, e 41 c.p., 2043 e 2697 c.c.,115 c.p.c. in tema di nesso di causalità, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5c.p.c., 3, 24, 28 e 117 Cost. all'uso della fattura n. 9/2008 in luogo di fatturan. 9/2004 entrambi di Ecotermica atteso che in sentenza ha fattodiscendere che il lavoro è stato svolto in modo esaustivo sulla base dei solitesti attorei escussi — non è stato valutato il danno esecutivo e il danno suiprezzi maggiorati in base al tempo e alla qualità — assente la prova delNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026nesso eziologico tra i comportamenti inadempienti posti in essere dall'attoreed i fatti garantiti dall'appellante che avrebbero determinato per effettodell'escussione delle garanzie, l'assenza di danni all'appellante".6.1.

Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già espressenell’analizzare i precedenti motivi, per la sua connotazione confusionaria.A tacer del fatto che, se da un lato il richiamo operato agli artt. 40, comma2, e 41 c.p. e agli artt. 3, 24, 28 e 117 Cost. è del tutto inconferente, laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, aseguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c..7.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2934 c.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), nonché la “violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti”.7.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, anche a volerprescindere dalla estrema genericità della doglianza (si pensi alla cripticadeduzione formulata a pag. 27 del ricorso), sollecita nuovamente unarivalutazione delle risultanze istruttorie, avuto particolare riguardo alladeposizione (asseritamente falsa), valorizzata dapprima dal tribunale e poidalla corte d’appello, resa dal teste Celli in ordine all’epoca di realizzazionedelle opere in quel di Milano (indicata dal teste tra la fine del 2008 e gli inizidel 2009, anziché, a suo dire, nel luglio del 2004).Sulla valenza probatoria di una mera fattura si rinvia al §

5.8. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1667,1669 e 2222 c.c., 3, 24, 101 e 111 Cost., 167 e 183 n. 6 c.p.c., in relazioneall'art. 360 n. 3, nonché la violazione o falsa applicazione di norme di dirittoNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti.Il ricorrente lamenta che erroneamente, a suo dire, la corte d'appelloavrebbe confermato la decisione del giudice di prime cure di accoglierel'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia dei vizi exart. 1667 c.c. per la mancata tempestiva contestazione, senza, sempre asuo dire, motivare sull'argomento.8.1.

Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analisi delsecondo e del terzo motivo, cui si rimanda.Va qui aggiunto che, in tema di appalto, poiché la denuncia dei difettidell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 c.c., una condizione dell'azionedi responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore, quando ilconvenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività delladenuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato ladenuncia entro l'anno dalla scoperta (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8187 del16/06/2000).

La prova dell'osservanza del termine di decadenza previstodall'art. 1667 c.c. per l'effettuazione della denunzia, pur potendo essereacquisita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni, deve essere tale dacondurre al preciso accertamento del giorno in cui e avvenuta la scopertadei vizi, sicchè non può essere considerato sufficiente il richiamo a dati dicomune esperienza, qualora da questi dati non possa essere tratta unadeduzione adeguatamente precisa circa tale giorno (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 2206 del 12/08/1966).Quanto alla domanda risarcitoria, la corte d’appello ha correttamenterilevato l’inammissibilità per tardività, essendo la stessa stata formulata perla prima volta soltanto nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6c.p.c., laddove nella comparsa di risposta l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato aproporre soltanto una domanda di accertamento del presunto danno.9.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96,comma 3, c.p.c., non risultando che il ricorrente abbia agito con dolo o colpagrave, per quanto le doglianze siano a volte connotate da caoticità eincomprensibilità dell'esposizione e dalla mera reiterazione di doglianze dimerito già rigettate.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 5.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe TedescoNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, come da procura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eIsabella Moro, come da procura su foglio separato allegato alla comparsa dicostituzione di nuovi difensori;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1147/2020 depositatail 18/05/2020 e notificata il 03/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale VIRP, citava ingiudizio davanti al Tribunale di Milano l’[OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 43.550,00 perlavori edili effettuati in suo favore negli anni 2008 -2009 in tre diversiimmobili di proprietà del medesimo, siti rispettivamente, il primo, in [OSCURATO:PERSONA] n. 20 e, gli altri due, in località [OSCURATO:PERSONA] — Stradella (PV) nn.18 e 21.Il convenuto contestava il primo incarico, eccependo comunque laprescrizione decennale, facendo risalire le opere all'anno 2004, mentre,quanto alle opere relative agli immobili di località [OSCURATO:PERSONA], eccepiva lasussistenza di vizi e difetti, con richiesta risarcitoria, chiedendo inoltre invia riconvenzionale la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di quantodovutogli per prestazioni professionali di avvocato, avendolo assistito indiversi procedimenti civili e penali.2. Il giudice di primo grado, assunte prove testimoniali e disposta c.t.u.,condannava il convenuto Travaglia a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] l'importodi euro 33.439,24, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.3. Sull’appello del Travaglia, la Corte d’appello di Milano rigettava ilgravame, affermando che non erano accoglibili le istanze di sospensione delgiudizio ex art. 295 c.p.c. con riferimento alle deposizioni testimonialiacquisite nel giudizio di primo grado (essendo stata la querela di falsoproposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milanocon sentenza n. 6748/2019, laddove la denuncia per falsa testimonianzarisultava archiviata), di riapertura dell'istruttoria (essendo la stessa statasvolta in primo grado in modo esaustivo, con riferimento alle proveammesse ed alla attendibilità dei testi assunti) e di rinnovazione della c.t.u.(tenuto conto che il perito d’ufficio, in assenza di accertati vizi in ordine alcorrispettivo dovuto per i lavori, aveva fatto riferimento al prezziario dellaCCIAA di Milano riguardanti opere della stessa tipologia in assenza dispecifiche contestazioni di controparte).Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Evidenziava che l’effettuazione dei lavori indicati dal [OSCURATO:PERSONA] a favoredell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato piena conferma nelle attendibilideposizioni testimoniali in atti, che avevano comprovato gli assuntidell'appaltatore sia quanto alla effettiva realizzazione dei lavori stessi siaquanto all'epoca d'esecuzione, da collocarsi nell'anno 2008, laddove, inordine alla quantificazione del valore della prestazione, il consulente avevaanaliticamente ed esaurientemente indicato i costi dei lavori, mentre deltutto pretestuose apparivano le deduzioni circa i vizi e difetti delle opere,dedotti tardivamente e, peraltro, non rilevati dalla c.t.u., trattandosi di viziasseriti facilmente rilevabili ove sussistenti. Condivideva le affermazioni deltribunale secondo cui, mentre i lavori in Milano erano stati eseguiti nel2008-2009 (anziché, come sostenuto dal Travaglia, nel 2004), ragion percui la domanda giudiziale proposta con l'atto di citazione notificato in data12.12.2014 era stata formulata quando non era ancora decorso il termineprescrizionale, per i lavori di località [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta ladecadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia dei vizi ex art. 1667 c.c.stante la non tempestiva contestazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta solonel giugno 2011, a fronte di lavori eseguiti nel giugno — luglio 2010).Da ultimo, rilevava che la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv.Travaglia, avente ad oggetto il pagamento delle proprie prestazioniprofessionali a favore del [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi inammissibile inquanto era insussistente il collegamento diretto con la domanda principaleche giustificasse il simultaneus processus ai sensi dell'art. 36 c.p.c..4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GianfrancoTravaglia sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente èparzialmente fondata, ma non determina l’inammissibilità dell’interoricorso.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Invero, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è difensore di sè stesso in proprio exart. 86 c.p.c. ed ha nominato come codifensore l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],essendo entrambi iscritti all’albo speciale dei cassazionisti. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA],effettivamente, non risulta aver autenticato la procura speciale ad litemrilasciatale in calce al ricorso.Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi dipluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procuraspeciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo,rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocatosottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui siastata rilasciata la procura (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25698 del25/09/2024).1.1. Avuto riguardo all’altro profilo denunciato, va evidenziato che, in temadi processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dalRegolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n.1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" (il quale “incapsula” il fileoriginale in una busta digitale con estensione .p7m) e di tipo "PAdES" (ilquale si applica solo ai PDF ed integra la forma nel documento rendendololeggibile con qualsiasi lettore PDF) sono entrambe ammesse ed equivalenti,sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificatodi firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi glistandards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia delricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liticontrofirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES" (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018). Tale principio di equivalenzasi applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica dellaprocura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt.83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi2 e 4, del citato decreto dirigenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10266 del27/04/2018).Ne deriva che la sottoscrizione senza la firma CAdES non determinal’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 283, 295,112 e 337, comma 2, c.p.c., 372 c.p. e 111 n. 2 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., “per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o per falsaapplicazione di norme di diritto nel non aver la corte territoriale sospesol'esecutività della sentenza e per non aver sospeso il processo in presenzadella denuncia penale depositata in Procura n. 284668 il 24.07.2019,nonché per aver dedotto in modo non corrispondente al richiesto”, e peraver rigettato senza motivazione la sua istanza di sospensione ex art. 283c.p.c. dell'esecutività della sentenza appellata, lasciando aggravare i dannideterminati dalla sentenza di primo grado, seguiti dall'esecuzione a suocarico.2.1. Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.In primo luogo, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza,ha omesso di trascrivere sia la “denuncia penale tuttora pendente riportanteil n. 284668 depositata il 24.07.2019, denuncia in corso di istruttoria” siala sentenza 6478/19 emessa dal Tribunale di Milano in sede penale, ciò alfine di consentire a questo Collegio di scrutinare, da un lato, se fossependente nella predetta sede un altro procedimento pregiudiziale rispetto aquello sul quale il tribunale meneghino si era già pronunciato (dichiarandol’inammissibilità della querela di falso ed archiviando la denuncia per falsatestimonianza; ratio decidendi sulla quale, peraltro, il ricorrente non hapreso posizione) e, dall’altro lato, se il menzionato tribunale avesseaffermato che l'illecito di falsa testimonianza poteva essere "oggetto divalutazione nell'ambito del procedimento nel quale le deposizioni sono staterese e dei successivi procedimenti di impugnazione ovvero in sede diprocedimento penale riguardante il reato ex art. 372 c.p.”.In secondo luogo, l'esercizio del potere discrezionale del giudice disospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza nonancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiedeuna motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processopregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto,Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamentesussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in taleprocesso (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022; conf.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025). Nel caso di specie, nonè dato comprendere quale sarebbe la sentenza (che, comunque, non è stataindicata) che, sia pure non ancora passata in giudicato, sarebbepregiudiziale rispetto a quella impugnata, dapprima, in appello, e, ora, nellapresente sede (tenuto conto che solo nel caso in cui il giudizio pregiudicantesia stato deciso con una sentenza impugnata trova applicazione l'art. 337,comma 2, c.p.c.). Ciò è dirimente se solo si considera che, ai fini dellegittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo exart. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione diplausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità inquel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la criticache ne è stata fatta (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019;conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020). In ogni caso,una volta intervenuta la sentenza definitiva d’appello, il soccombente nonha interesse a dolersi del rigetto dell’istanza cautelare in quanto la relativapronuncia è stata assorbita dalla decisione di merito (Cass. n. 1440/2000).In terzo luogo, non possono senz’altro giustificare la sospensione delprocesso le generiche deduzioni formulate dall’odierno ricorrente a pagina11 del ricorso («Quanto alla sospensione necessaria, mediante la riaperturadel procedimento, veniva chiesta per poter verificare le cause per le qualiera stata chiesta la sospensione dell'esecuzione, indicati chiaramente, nelleprecisazioni delle conclusioni e riferiti a tutti gli argomenti in contesa quali,l'ammissione delle prove non ammesse in primo grado, il riesame dei testidell'attore che hanno proferito falso, tutti i testi indicati dall'attore compresii testi rinunciati, di sentire i testi dell'appellante, il rinnovo di CTU, la verificadella data dell'intervenuta prescrizione, la verifica della responsabilitàdell'esecutore sui danni riscontrati e quant'altro come in atti»), a tacer delfatto che la sollecitazione a reiterare l’istruttoria non può, di per sé,comportare la sospensione del processo.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Senza tralasciare che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ilprovvedimento di mancata sospensione necessaria del processo ex art. 295c.p.c., se del caso, esclusivamente mediante regolamento di competenzanel termine perentorio di 30 giorni dalla pronuncia stessa.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la sentenza oggetto digravame per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 640n. 1 c.p. e 2222 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.e per aver omesso l’esame circa un fatto decisivo per l'emissione dellasentenza rappresentato dalla fattura n. 9/2004 con i documenti connessi.4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e254 c.p.c., 372 e 640, comma 2, c.p., 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corte territoriale omessol’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti rappresentato dalla denuncia in sede penale da lui sporta per ilreato di falsa testimonianza, avendo erroneamente, a suo dire, dichiaratola corte che il relativo procedimento fosse stato archiviato.5. I due motivi, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi(il terzo è praticamente sovrapponibile ad una parte del secondo), sono inparte inammissibili e in parte infondati.In primo luogo, la sentenza qui impugnata non può senz’altro ritenersiaffetta da “irriducibile contraddittorietà”.Invero, la corte milanese ha fondato la decisione sulle seguentiargomentazioni, che risultano congrue dal punto di vista logico-formale ecorrette sul piano giuridico:a) ha desunto l’effettuazione dei lavori edili in Milano indicati dalBruciamonti a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle attendibili deposizionitestimoniali in atti, che comprovavano gli assunti dell'appaltatore siaquanto alla effettiva realizzazione dei lavori stessi sia quanto all'epocad'esecuzione, da collocarsi nell'anno 2008;b) ha ritenuto che il c.t.u. avesse analiticamente ed esaurientementeindicato i costi dei lavori;Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026c) ha ritenuto che i vizi e difetti delle opere eseguite a [OSCURATO:PERSONA] fosserostati dedotti tardivamente e, comunque, non fossero stati rilevati dalc.t.u., pur trattandosi in astratto di vizi asseriti facilmente rilevabili;d) per quanto concerne il compenso per attività lavorativa svolta dalBruciamonti nell'immobile sito in Milano, alla via Bari, a frontedell’eccezione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di intervenuta prescrizionedecennale del diritto (perché, a suo dire, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbeeseguito i lavori nel giugno-luglio del 2004 e non nel 2008-2009,ragion per cui la domanda giudiziale proposta con l'atto di citazionenotificato in data 12.12.2014 sarebbe stata formulata quando era giàdecorso il termine prescrizionale), ha condiviso la ricostruzioneoperata dal Tribunale secondo cui i testi escussi in giudizio (inparticolare, il teste Celli) avevano confermato l'epoca dei lavoriindicata dal [OSCURATO:PERSONA], laddove la tesi differente sostenuta dalTravaglia non aveva trovato sostegno probatorio, neppure neidocumenti da lui prodotti, che concernevano lavori edili eseguiti daaltre ditte ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);e) ha altresì rilevato che le prove a contrario offerte dall'appellatovertevano in effetti, come riscontrato dal primo giudice, su capitolitutti molto generici e valutativi e destinati a dimostrare che altrisoggetti avrebbero effettuato lavori o forniture nel 2004, e non che ilBruciamonti avesse eseguito nel 2004 le lavorazioni oggetto delgiudizio;f) avuto riguardo ai lavori eseguiti nel giugno-luglio 2010 negli immobilisiti in località [OSCURATO:PERSONA] ai civici nn. 18 e 21, ha condiviso il rilievodel giudice di prime cure in ordine alla fondatezza dell’eccezione diintervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia dei viziex art. 1667 c.c. formulata dal [OSCURATO:PERSONA], stante la non tempestivacontestazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], stigmatizzando, tra l’altro, i genericiriferimenti temporali operati da quest’ultimo in assenza totale diindicazione della data di scoperta del vizio e della data e modalità didenuncia;Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026g) con l'appello non risultava in alcun modo scalfito il ragionamento delgiudice di prime cure secondo il quale risultava dagli atti che nessunacontestazione fosse mai stata effettuata per i lavori di Milano, mentreper quelli eseguiti nei due immobili di casa Berni nel giugno — luglio2010 la contestazione sarebbe avvenuta solo nel giugno 2011, adistanza, quindi, di quasi un anno dalla loro ultimazione, vieppiùconsiderandosi che, trattandosi di immobili pacificamente nelladisponibilità del Travaglia, i vizi, ove esistenti, sarebbero dovutiessere ben riconoscibili, con conseguente superamento del termineprevisto dall'art. 1667 c.c..A fronte di questa analitica motivazione, l’odierno ricorrente si è limitato asollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nellapresente sede di legittimità, essendosi limitato a sostenere apoditticamenteche la corte di merito avrebbe “omesso di escutere e valutare le prove delricorrente e di rinnovare la CTU” (“sia per l'ammissione dei testi delricorrente che per quelli non sentiti del resistente, che per il riesame deitesti deponenti il 29.02.2014, sui capitoli indicati nella memoria n. 2avversaria di primo grado”), “avrebbe dovuto valutare la messa a confrontodei testi ex art. 254 c.p.c.”, avrebbe dovuto ammettere il “deposito dellafattura n. 9 del 15.7.2004 di [OSCURATO:PERSONA]” (laddove l’allora convenuto eraincorso nella decadenza di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.), documentoche, a suo dire, sarebbe determinante per la individuazione della data deilavori prescritti, travisata, sempre a suo dire, dalle controparti negli anni2008/2009 sul presupposto della produzione di una fattura (asseritamentefalsa), pure emessa da [OSCURATO:PERSONA], n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intestata alCondominio di [OSCURATO:PERSONA] 20/M a Milano per l'importo di euro 1.650,40 per deilavori commissionati dal detto ente (in particolare, per lavori di idraulicoeseguiti dal Celli a seguito della perdita di un tubo della fognatura che avevacagionato danni alla colonna montante del Condominio).E’ noto che il vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nelNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ovela prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del29/11/2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024).Orbene, alla stregua della ricostruzione in precedenza operata, i giudici dimerito non hanno fondato la decisione sulla data di esecuzione delle operenell'immobile sito in Milano, alla via Bari, sulla fattura n. 8 del 2008,reputata falsa dal ricorrente, ma sulle deposizioni testimoniali rese sulpunto. Del resto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazioneunilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementirelativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici acontenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altraparte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando talerapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delleprestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr., di recente, Cass., Sez.3, Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024). E’ vero che, secondo un approcciorecente meno rigoroso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024),la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confrontidell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma puòcostituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di uncorrispondente contratto; tuttavia, ciò è possibile solo allorché risultiaccettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto eannotata nelle scritture contabili. A tacer del fatto che la predetta fattura,al più, attesterebbe che un altro artigiano (Celli) aveva già lavorato per ilricorrente nell’anno 2004, ma non che il [OSCURATO:PERSONA] avesse eseguito ilavori in quel medesimo anno anziché nel 2008.Con riferimento agli asseriti vizi delle opere eseguite nei due immobili dicasa Berni, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi sottesa allaNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026pronuncia impugnata, la quale si sostanzia, come si è visto, nell’accoglierel’eccezione di decadenza sollevata dal [OSCURATO:PERSONA].Né si può ragionevolmente ritenere che i vizi concernenti le gelosie/persianefossero stati ammessi da quest’ultimo nella prima memoria depositata aisensi dell’art. 183 c.p.c., nella quale egli, dopo aver evidenziato che lapredisposizione del "cappotto" aveva inevitabilmente prodotto un aumentodi spessore del muro, aveva riferito al cliente che, per effetto di taleaumento, “le persiane preesistenti non si sarebbero potute agganciare aifermi del vento e che ciò si sarebbe potuto ovviare semplicementespostando i ganci in avanti ma il proprietario non ha voluto."Del tutto apodittica si rivela la censura secondo cui “Su questo argomentoil CTU non ha analizzato i vizi riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA] come pure i vizisul rivestimento del cappotto termico in tutti i punti già dedotti - crepe -scollamento con infiltrazioni d'acqua - colorazione alterata - mancanzaparziale di rete”.3.2. In ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del 25/03/2025).Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problemainterpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipicavalutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. 5, Sentenzan. 25182 del 19/09/2024).Nel caso di specie, tuttavia, ogni censura sul piano motivazionale sarebbe,comunque, preclusa dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppiaconforme, né il ricorrente ha dedotto che le due decisioni di merito sifondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti. Invero, nell'ipotesi di"doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (attuale art. 360,comma 4, c.p.c.), è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023).Senza tralasciare che, da un lato, il richiamo all’art. 640 c.p. è del tuttoinconferente e, dall’altro lato, la mancata ammissione della provatestimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazionericorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente dinon dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso ilprincipio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamentouna prova soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9731del 14/04/2025).L'art. 254 c.p.c., apoditticamente invocato, attribuisce, del resto, al giudiceistruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facoltà discrezionale, laquale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto,sia quello di recedere dalla anteriore disposizione per motivi sopravvenutidi qualsiasi genere, ivi compresa l'eventuale opportunità di non ritardareulteriormente la decisione della causa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3816 del12/06/1981; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 123 del 08/01/2020), senzache l'esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sededi legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass., Sez.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/20263, Sentenza n. 14538 del 22/06/2009; nel senso che il confronto fra i testirientra nei poteri discrezionali del giudice di appello ed il mancato eserciziodi tale facoltà non richiede alcuna esplicita motivazione e si sottrae alsindacato di legittimità, cfr. altresì Cass., Sez. L, Sentenza n. 3573 del17/07/1978). Del resto, la norma invocata disciplina il confronto tratestimoni nell’ambito dell’assunzione della prova testimoniale già ammessa,e non costituisce uno strumento per sindacare la veridicità delledichiarazioni in sede di valutazione.Da ultimo, il ricorrente non ha indicato alcun elemento obiettivo in base alquale l'inquadramento del rapporto intercorso tra le parti dovrebbe esserenel contratto d'opera ex art. 2222 c.c., anziché, come, asseritamente,deciso dal CTU, in quello di appalto, senza tralasciare che, ove faccianodifetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si siariservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici,assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi,la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione diun'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulareun contratto d'appalto e non di opera (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27258 del16/11/2017). Ad ogni buon conto, anche a voler inquadrare in astratto ilrapporto nell’ambito del contratto d’opera, troverebbe applicazione l’art.2226, comma 2, c.c., secondo cui il committente deve, a pena didecadenza, denunziare le difformità ed i vizi occulti al prestatore d’operaentro otto giorni dalla scoperta, anziché entro sessanta giorni, comeprevisto dal secondo comma dell’art. 1667 c.c. in tema di appalto.6. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, in via subordinata rispetto alterzo, la violazione degli “artt. 40, comma 2, e 41 c.p., 2043 e 2697 c.c.,115 c.p.c. in tema di nesso di causalità, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5c.p.c., 3, 24, 28 e 117 Cost. all'uso della fattura n. 9/2008 in luogo di fatturan. 9/2004 entrambi di Ecotermica atteso che in sentenza ha fattodiscendere che il lavoro è stato svolto in modo esaustivo sulla base dei solitesti attorei escussi — non è stato valutato il danno esecutivo e il danno suiprezzi maggiorati in base al tempo e alla qualità — assente la prova delNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026nesso eziologico tra i comportamenti inadempienti posti in essere dall'attoreed i fatti garantiti dall'appellante che avrebbero determinato per effettodell'escussione delle garanzie, l'assenza di danni all'appellante".6.1. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già espressenell’analizzare i precedenti motivi, per la sua connotazione confusionaria.A tacer del fatto che, se da un lato il richiamo operato agli artt. 40, comma2, e 41 c.p. e agli artt. 3, 24, 28 e 117 Cost. è del tutto inconferente, laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, aseguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c..7. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2934 c.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), nonché la “violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti”.7.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, anche a volerprescindere dalla estrema genericità della doglianza (si pensi alla cripticadeduzione formulata a pag. 27 del ricorso), sollecita nuovamente unarivalutazione delle risultanze istruttorie, avuto particolare riguardo alladeposizione (asseritamente falsa), valorizzata dapprima dal tribunale e poidalla corte d’appello, resa dal teste Celli in ordine all’epoca di realizzazionedelle opere in quel di Milano (indicata dal teste tra la fine del 2008 e gli inizidel 2009, anziché, a suo dire, nel luglio del 2004).Sulla valenza probatoria di una mera fattura si rinvia al § 5.8. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1667,1669 e 2222 c.c., 3, 24, 101 e 111 Cost., 167 e 183 n. 6 c.p.c., in relazioneall'art. 360 n. 3, nonché la violazione o falsa applicazione di norme di dirittoNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti.Il ricorrente lamenta che erroneamente, a suo dire, la corte d'appelloavrebbe confermato la decisione del giudice di prime cure di accoglierel'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia dei vizi exart. 1667 c.c. per la mancata tempestiva contestazione, senza, sempre asuo dire, motivare sull'argomento.8.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analisi delsecondo e del terzo motivo, cui si rimanda.Va qui aggiunto che, in tema di appalto, poiché la denuncia dei difettidell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 c.c., una condizione dell'azionedi responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore, quando ilconvenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività delladenuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato ladenuncia entro l'anno dalla scoperta (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8187 del16/06/2000). La prova dell'osservanza del termine di decadenza previstodall'art. 1667 c.c. per l'effettuazione della denunzia, pur potendo essereacquisita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni, deve essere tale dacondurre al preciso accertamento del giorno in cui e avvenuta la scopertadei vizi, sicchè non può essere considerato sufficiente il richiamo a dati dicomune esperienza, qualora da questi dati non possa essere tratta unadeduzione adeguatamente precisa circa tale giorno (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 2206 del 12/08/1966).Quanto alla domanda risarcitoria, la corte d’appello ha correttamenterilevato l’inammissibilità per tardività, essendo la stessa stata formulata perla prima volta soltanto nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6c.p.c., laddove nella comparsa di risposta l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato aproporre soltanto una domanda di accertamento del presunto danno.9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Numero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96,comma 3, c.p.c., non risultando che il ricorrente abbia agito con dolo o colpagrave, per quanto le doglianze siano a volte connotate da caoticità eincomprensibilità dell'esposizione e dalla mera reiterazione di doglianze dimerito già rigettate. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 5.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe TedescoNumero registro generale 19066/2020Numero sezionale 929/2026Numero di raccolta generale 19534/2026Data pubblicazione 12/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19534/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris