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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 28769/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, co. 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che: a) a seguito dell'attivazione dell'impianto antitaccheggio l'imputato, raggiunto da due addette al negozio, le ha spintonate al fine di ottenere l'uscita dall'esercizio commerciale, negando di aver preso alcunché; b) dopo l'arrivo degli addetti alla vigilanza l'odierno ricorrente è receduto dall'intento e ha estratto dalla borsa che teneva a tracolla un paio di scarpe che confermava aver appreso; c) lo Scuteri non è mai stato strattonato dalle commesse del negozio, né dagli addetti alla vigilanza, come, del resto, risulta confermato dalla documentazione sanitaria prodotta; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene integrato l'elemento materiale del reato di rapina impropria, avendo l'imputato esercitato violenza sulle addette al negozio per conseguire il provento del reato; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, col, n.4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che l'azione posta in essere non può ritenersi di speciale tenuità, in considerazione dell'intervenuto spintonamento nei confronti delle addette al negozio, che non ha sortito gli effetti sperati per il tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza; che il quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia l'illogicità della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, valorizzando l'intensità del dolo manifestato attraverso il dispiegamento di attività di contrapposizione fisica ai danni di due commesse, nonché i comportamenti Successivi tenuti dall'imputato, volti ad accreditare una condotta lesiva grave posta in essere ai suoi danni; che tali considerazioni del giudice di appello devono ritenersi assorbenti anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della circostanza della lieve entità della rapina introdotta dalla Corte costituzionale e richiesta con la memoria conclusiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, co. 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che: a) a seguito dell'attivazione dell'impianto antitaccheggio l'imputato, raggiunto da due addette al negozio, le ha spintonate al fine di ottenere l'uscita dall'esercizio commerciale, negando di aver preso alcunché; b) dopo l'arrivo degli addetti alla vigilanza l'odierno ricorrente è receduto dall'intento e ha estratto dalla borsa che teneva a tracolla un paio di scarpe che confermava aver appreso; c) lo Scuteri non è mai stato strattonato dalle commesse del negozio, né dagli addetti alla vigilanza, come, del resto, risulta confermato dalla documentazione sanitaria prodotta; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene integrato l'elemento materiale del reato di rapina impropria, avendo l'imputato esercitato violenza sulle addette al negozio per conseguire il provento del reato; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, col, n.4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che l'azione posta in essere non può ritenersi di speciale tenuità, in considerazione dell'intervenuto spintonamento nei confronti delle addette al negozio, che non ha sortito gli effetti sperati per il tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza; che il quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia l'illogicità della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, valorizzando l'intensità del dolo manifestato attraverso il dispiegamento di attività di contrapposizione fisica ai danni di due commesse, nonché i comportamenti Successivi tenuti dall'imputato, volti ad accreditare una condotta lesiva grave posta in essere ai suoi danni; che tali considerazioni del giudice di appello devono ritenersi assorbenti anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della circostanza della lieve entità della rapina introdotta dalla Corte costituzionale e richiesta con la memoria conclusiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 giugno 2024
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