Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18511/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15408/2023 R.G. proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PELACA’ MARCELLO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Perugia nel proced. n.

RG V.G. 52272022 del 21 marzo 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del Ministero ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia, al pagamento, in favore dei controricorrenti, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.650,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore dei medesimi controricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo.

Roma, 5 luglio 2024 Il Consigliere d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15408/2023 R.G. proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PELACA’ MARCELLO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Perugia nel proced. n. RG V.G. 52272022 del 21 marzo 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del Ministero ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia, al pagamento, in favore dei controricorrenti, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.650,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore dei medesimi controricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo. Roma, 5 luglio 2024 Il Consigliere d
Decreto Cassazione n. 18511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris