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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 02756/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso 14556-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2098/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2025 R.G.N. 1787/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14556/2025 Cron.

Rep.

Ud08/01/2026 -

1. Con sentenza del 3 aprile 2025, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva con riferimento ad un importo inferiore la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il pagamento in favore dell’istante, dipendente del Ministero con la qualifica di Addetto ai Servizi di Vigilanza, in servizio presso la sede del Museo del palazzo Reale di Caserta, del compenso spettante per lo svolgimento di 326,66 di ore di straordinario festivo. -

2. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non potersi leggere l’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 quale autorizzazione preventiva o consenso, comunque manifestato, allo svolgimento di un certo numero di ore di lavoro nei giorni festivi, difettando nel predetto atto la predeterminazione di un monte ore eccedente il debito orario che il dipendente avrebbe dovuto svolgere nei giorni festivi ed essendo, viceversa, previsto un rinvio espresso ad una futura eventuale autorizzazione, concludendo nel senso che il lavoro prestato nei giorni festivi debba essere qualificato come non autorizzato e destinato, quindi, ad essere compensato fruendo di riposi compensativi. -

3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Leatico, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso. il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -

1. Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1375 e 2697 c.c. e 36 e 111 Cost. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di circostanze puntualmente dedotte e documentate date dall’aver il ricorrente di fatto svolto parte della prestazione settimanale, articolata su sei giorni dal lunedì alla domenica escluso il martedì giorno di chiusura, e segnatamente quella svolta la domenica, risultando esaurito l’orario normale settimanale di 35 ore nei giorni dal lunedì al sabato, in regime di straordinario, dall’essere risultato, quindi, che la programmazione oraria disposta dal datore di lavoro eccedeva l’orario contrattuale così da risultare equivalente ad una disposizione espressa dello straordinario, dal dar conto l’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 dell’essere la prestazione dello straordinario festivo essenziale ed indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate e dalla possibile lettura del predetto ordine di servizio quale preventiva autorizzazione allo straordinario festivo. -

2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e la conseguente nullità della sentenza, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il carattere apparente della motivazione che assume risultare contraddittoria laddove mentre sostiene che il datore di lavoro ha legittimato lo straordinario in quanto strumento indispensabile per assicurare la turnazione di un servizio definito essenziale da intendersi in questi termini autorizzato, conclude nel senso che lo straordinario non può dirsi autorizzato escludendone l’essere monetizzabile. -

3. Venendo all’esame dei proposti motivi è a dirsi che, mentre il secondo motivo si rivela infondato, risultando la motivazione resa coerentemente espressa in relazione alla lettura accolta dell’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 inteso come non espressivo di una predeterminazione di un monte ore eccedente il debito orario cui la ricorrente era tenuta ma piuttosto diretto a rinviare da una futura autorizzazione, il primo motivo risulta meritevole di accoglimento, dal momento che la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui richiede che il riconoscimento dello straordinario, nella specie quello festivo, dipenda dalla presenza di autorizzazione formale contrasta con i con i principi recentemente affermati in tema di straordinario da questa Suprema Corte, vieppiù in considerazione del rilievo per cui, con tutta evidenza, di certo i lavoratori non hanno prestato servizio nei giorni festivi di loro iniziativa ma, evidentemente, sulla base di una organizzazione del lavoro eterodiretta.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza più recente di questa Corte (cfr., da ultimo Cass.n. 17912/2024 e Cass. n. 6998/2025 ma già Cass. n. 18063/2003) secondo cui devono ritenersi autorizzate tutte le prestazioni effettuate dai lavoratori, anche con autorizzazione tacita o implicita, purché non svolte insciente o prohibente domino, ponendosi, così, il consenso datoriale all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, comunque espresso, quale presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento del relativo compenso.

A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale non avendo valutato la ricorrenza di una autorizzazione implicita desumibile dalla mera organizzazione del lavoro predisposta dal datore e, come tale, idonea a giustificare il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulterioriatti formali. -

4. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, rigettato il secondo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio , in relazione al motivo accolto, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a verificare sulla base delle risultanze probatorie, previo ogni necessario accertamento, se il lavoro svolto nei giorni festivi debba o meno essere qualificato come straordinario, con applicazione del richiamato principio di diritto o se esso sia stato viceversa eseguito in adempimento della normale prestazione lavorativa quale prevista dalla contrattazione collettiva per il personale turnista, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appello di Napo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14556-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2098/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2025 R.G.N. 1787/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14556/2025 Cron. Rep. Ud08/01/2026 - 1. Con sentenza del 3 aprile 2025, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva con riferimento ad un importo inferiore la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il pagamento in favore dell’istante, dipendente del Ministero con la qualifica di Addetto ai Servizi di Vigilanza, in servizio presso la sede del Museo del palazzo Reale di Caserta, del compenso spettante per lo svolgimento di 326,66 di ore di straordinario festivo. - 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non potersi leggere l’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 quale autorizzazione preventiva o consenso, comunque manifestato, allo svolgimento di un certo numero di ore di lavoro nei giorni festivi, difettando nel predetto atto la predeterminazione di un monte ore eccedente il debito orario che il dipendente avrebbe dovuto svolgere nei giorni festivi ed essendo, viceversa, previsto un rinvio espresso ad una futura eventuale autorizzazione, concludendo nel senso che il lavoro prestato nei giorni festivi debba essere qualificato come non autorizzato e destinato, quindi, ad essere compensato fruendo di riposi compensativi. - 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Leatico, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso. il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - 1. Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1375 e 2697 c.c. e 36 e 111 Cost. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di circostanze puntualmente dedotte e documentate date dall’aver il ricorrente di fatto svolto parte della prestazione settimanale, articolata su sei giorni dal lunedì alla domenica escluso il martedì giorno di chiusura, e segnatamente quella svolta la domenica, risultando esaurito l’orario normale settimanale di 35 ore nei giorni dal lunedì al sabato, in regime di straordinario, dall’essere risultato, quindi, che la programmazione oraria disposta dal datore di lavoro eccedeva l’orario contrattuale così da risultare equivalente ad una disposizione espressa dello straordinario, dal dar conto l’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 dell’essere la prestazione dello straordinario festivo essenziale ed indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate e dalla possibile lettura del predetto ordine di servizio quale preventiva autorizzazione allo straordinario festivo. - 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e la conseguente nullità della sentenza, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il carattere apparente della motivazione che assume risultare contraddittoria laddove mentre sostiene che il datore di lavoro ha legittimato lo straordinario in quanto strumento indispensabile per assicurare la turnazione di un servizio definito essenziale da intendersi in questi termini autorizzato, conclude nel senso che lo straordinario non può dirsi autorizzato escludendone l’essere monetizzabile. - 3. Venendo all’esame dei proposti motivi è a dirsi che, mentre il secondo motivo si rivela infondato, risultando la motivazione resa coerentemente espressa in relazione alla lettura accolta dell’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 inteso come non espressivo di una predeterminazione di un monte ore eccedente il debito orario cui la ricorrente era tenuta ma piuttosto diretto a rinviare da una futura autorizzazione, il primo motivo risulta meritevole di accoglimento, dal momento che la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui richiede che il riconoscimento dello straordinario, nella specie quello festivo, dipenda dalla presenza di autorizzazione formale contrasta con i con i principi recentemente affermati in tema di straordinario da questa Suprema Corte, vieppiù in considerazione del rilievo per cui, con tutta evidenza, di certo i lavoratori non hanno prestato servizio nei giorni festivi di loro iniziativa ma, evidentemente, sulla base di una organizzazione del lavoro eterodiretta. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza più recente di questa Corte (cfr., da ultimo Cass.n. 17912/2024 e Cass. n. 6998/2025 ma già Cass. n. 18063/2003) secondo cui devono ritenersi autorizzate tutte le prestazioni effettuate dai lavoratori, anche con autorizzazione tacita o implicita, purché non svolte insciente o prohibente domino, ponendosi, così, il consenso datoriale all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, comunque espresso, quale presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento del relativo compenso. A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale non avendo valutato la ricorrenza di una autorizzazione implicita desumibile dalla mera organizzazione del lavoro predisposta dal datore e, come tale, idonea a giustificare il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulterioriatti formali. - 4. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, rigettato il secondo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio , in relazione al motivo accolto, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a verificare sulla base delle risultanze probatorie, previo ogni necessario accertamento, se il lavoro svolto nei giorni festivi debba o meno essere qualificato come straordinario, con applicazione del richiamato principio di diritto o se esso sia stato viceversa eseguito in adempimento della normale prestazione lavorativa quale prevista dalla contrattazione collettiva per il personale turnista, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appello di Napo