CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 39585/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SCHIBUOLA Fabrizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/11/2019 dalla Corte di Appello di Genova visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale ; udita la relazione svolta dal consi gliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 25/11/2019 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova emessa il 20/07/2016, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia (due mesi di reclusione convertiti in libertà controllata) perché ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita di alcuni attrezzi da lavoro, non restituiti al proprietario al termine del periodo pattuito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato eccependo: la violazione di legge (artt. 129 cod. proc. pen.) per la tardività della querela, rispetto alla commissione del reato, avente natura istantanea ; l'erronea applicazione della legge penale (artt. 132 e 133 cod. pen.) in relazione ai criteri di determinazione ed alla durata della sanzione sostitutiva; l'erronea applicazione di legge (art. 164 cod. pen.) per l'ingiustificato diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte di "modeste condanne precedenti". 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 4. La questione sulla tempestività della querela risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità e verte sull'accertamento in fatto della data di conoscenza dei dati idonei a motivarla; l'imputato non ha articolato alcun motivo di appello a riguardo, con la conseguenza che nel caso - come quello in esame - in cui si affermi la tardività della querela, la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, implicando la determinazione del "dies a quo" un giudizio fattuale che è precluso al giudice di legittimità (Cass. sez. 5, sent. n. 23689 del 06/05/2021 - dep. 16/06/2021 - Rv. 281318). 5. La pena è stata determinata in termini del tutto contenuti, con conversione in libertà controllata secondo i parametri di legge (art. 57 1.689/81) per cui i rilievi sul punto risultano del tutto generici. La sospensione condizionale della pena è stata negata "poiché l'imputato ne ha fruito due volte", circostanza ostativa ai sensi di legge (art. 164 cod. pen.), non contestata dallo stesso ricorrente. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]